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Sentenza — n. 44180/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44180/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44180/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Milano, con sentenza dell'il. giugno 2021, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto Feil Bernd e Panella Antonella responsabili del reato di riciclaggio relativo ad una autovettura. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Feil, lamentando che: 1.1 il capo di imputazione parlava di una autovettura Audi A4 oggetto di furto ai danni di Chiappetta Massimo, ma tale autovettura e quella alla cui guida era Feil avevano numeri di telaio diversi, per cui il capo di imputazione non era contestabile agli imputati; 1.2 i giudici di primo e secondo grado non avevano tenuto in alcuna considerazione le dichiarazioni di Panella Antonella, che aveva chiarito che la targa svizzera apposta sulla autovettura era di sua proprietà, che in Svizzera le targhe sono personali, che l'auto Audi A4 era stata prestata al compagno, Feil, e che non sapeva che il compagno avesse apposto la sua targa sulla macchina; 1.3 gli imputati non sospettavano alcun illecito, visto che la targa apposta sulla autovettura era regolarmente assicurata, e quindi non vi era stato alcun comportamento truffaldino per camuffare la proprietà dell'autovettura; 1.4 era stato violato l'art. 110 cod.pen., in quanto Feil aveva apposto la targa senza il consenso e la conoscenza della compagna; 1.5 la Corte di appello aveva esercitato una potestà che il giudice non ha, avendo ritenuto che il curriculum criminale dell'imputato fosse motivo di condanna; inoltre, Feil aveva dato la propria motivazione che giustificava il possesso dell'autovettura, e tale motivazione non provava in alcun modo che la Panella fosse a conoscenza dei fatti; 1.6 la Corte di appello, viste le motivazioni date, aveva ritenuto di non analizzare le restanti e meno gravi fattispecie proposte dagli appellanti, violando così le regole del processo; 1.7 la pena inflitta non era adeguata al fatto, considerati il comportamento collaborativo e la chiarezza fornita dalla Panella sul possesso della targa; 1.8 il fatto non costituiva reato, non essendo sufficiente il semplice possesso del bene di illecita provenienza, ma essendo necessario provare la sussistenza dell'elemento soggettivo, ovvero la coscienza e volontà di sostituire/trasferire i proventi illeciti o di compiere altre operazioni di intralcio all'accertamento della verità; 2 — 1.9 la qualificazione dei fatti era erronea, in quanto la condotta posta in essere da Feil, ove ritenuta penalmente rilevabile, integrava il meno grave reato di ricettazione; peraltro, mancava la prova della consapevolezza che il mezzo di cui Feil era alla guida fosse rubato. 1.10 Il difensore proponeva poi motivi aggiunti, nei quali rilevava che: -la Corte di appello non si era confrontata minimamente con le deduzioni difensive relative all'elemento psicologico del reato, essendo impensabile che l'autore di un reato potesse "sfidare" le Forze dell'Ordine mediante un sorpasso ad elevata velocità ad una pattuglia della Polizia con una autovettura rubata e con a bordo il proprio nucleo familiare; ribadisce che l'autovettura di cui Feil era alla guida non era la stessa rubata a Chiappetta, visto il diverso numero di telaio; -la Panella era in totale buona fede, visto che era titolare della targa svizzera, munita di polizza assicurativa 2.

Regesto Legislator

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art. 110 cod.pen, art. 648 cod.pen, art. 379 cod.pen, art. 81 cod.pen, art. 648 bis cod.pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 44180/2022 — snpen · Corte di Cassazione: giugno 2021, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto Feil Bernd e Panella Antonella responsabili del reato di riciclaggio relativo ad una autovettura. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Feil, lamentando che: 1.1 il capo di imputazione parlava di una autovettura Audi A4 oggetto di furto ai danni di Chiappetta Massimo, ma tale autovettura e quella alla cui guida era Feil avevano numeri di telaio diversi, per cui il capo di imputazione non era contestabile agli imputati; 1.2 i giudici di primo e secondo grado non avevano tenuto in alcuna considerazione le dichiarazioni di Panella Antonella, che aveva chiarito che la targa svizzera apposta sulla autovettura era di sua proprietà, che in Svizzera le targhe sono personali, che l'auto Audi A4 era stata prestata al compagno, Feil, e che non sapeva che il compagno avesse apposto la sua targa sulla macchina; 1.3 gli imputati non sospettavano alcun illecito, visto che la targa apposta sulla autovettura era regolarmente assicurata, e quindi non vi era stato alcun comportamento truffaldino per camuffare la proprietà dell'autovettura; 1.4 era stato violato l'art. 110 cod.pen., in quanto Feil aveva apposto la targa senza il consenso e la conoscenza della compagna; 1.5 la Corte di appello aveva esercitato una potestà che il giudice non ha, avendo ritenuto che il curriculum criminale dell'imputato fosse motivo di condanna; inoltre, Feil aveva dato la propria motivazione che giustificava il possesso dell'autovettura, e tale motivazione non provava in alcun modo che la Panella fosse a conoscenza dei fatti; 1.6 la Corte di appello, viste le motivazioni date, aveva ritenuto di non analizzare le restanti e meno gravi fattispecie proposte dagli appellanti, violando così le regole del processo; 1.7 la pena inflitta non era adeguata al fatto, considerati il comportamento collaborativo e la chiarezza fornita dalla Panella sul possesso della targa; 1.8 il fatto non costituiva reato, non essendo sufficiente il semplice possesso del bene di illecita provenienza, ma essendo necessario provare la sussistenza dell'elemento soggettivo, ovvero la coscienza e volontà di sostituire/trasferire i proventi illeciti o di compiere altre operazioni di intralcio all'accertamento della verità; 2 — 1.9 la qualificazione dei fatti era erronea, in quanto la condotta posta in essere da Feil, ove ritenuta penalmente rilevabile, integrava il meno grave reato di ricettazione; peraltro, mancava la prova della consapevolezza che il mezzo di cui Feil era alla guida fosse rubato. 1.10 Il difensore proponeva poi motivi aggiunti, nei quali rilevava che: -la Corte di appello non si era confrontata minimamente con le deduzioni difensive relative all'elemento psicologico del reato, essendo impensabile che l'autore di un reato potesse "sfidare" le Forze dell'Ordine mediante un sorpasso ad elevata velocità ad una pattuglia della Polizia con una autovettura rubata e con a bordo il proprio nucleo familiare; ribadisce che l'autovettura di cui Feil era alla guida non era la stessa rubata a Chiappetta, visto il diverso numero di telaio; -la Panella era in totale buona fede, visto che era titolare della targa svizzera, munita di polizza assicurativa 2.

Parole chiave

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abuso della licenza e delle targhe guida senza autorizzazione infrazione alle norme della circolazione stato difettoso del veicolo confisca del veicolo a motore revoca della licenza condurre

Disposizioni normative citate

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art. 110 cod.pen
art. 648 cod.pen
art. 379 cod.pen
art. 81 cod.pen
art. 648 bis cod.pen
art. 616 cod. proc. pen
I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili; ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FEIL BERND nato il 13/11/1965 PANELLA ANTONELLA nato a ROMA il 23/11/1962 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi; Udito il difensore di PANELLA, Avv. PIER GIORGIO MANCA, il quale si è riportato ai motivi di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza dell'il. giugno 2021, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto Feil Bernd e Panella Antonella responsabili del reato di riciclaggio relativo ad una autovettura. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Feil, lamentando che: 1.1 il capo di imputazione parlava di una autovettura Audi A4 oggetto di furto ai danni di Chiappetta Massimo, ma tale autovettura e quella alla cui guida era Feil avevano numeri di telaio diversi, per cui il capo di imputazione non era contestabile agli imputati; 1.2 i giudici di primo e secondo grado non avevano tenuto in alcuna considerazione le dichiarazioni di Panella Antonella, che aveva chiarito che la targa svizzera apposta sulla autovettura era di sua proprietà, che in Svizzera le targhe sono personali, che l'auto Audi A4 era stata prestata al compagno, Feil, e che non sapeva che il compagno avesse apposto la sua targa sulla macchina; 1.3 gli imputati non sospettavano alcun illecito, visto che la targa apposta sulla autovettura era regolarmente assicurata, e quindi non vi era stato alcun comportamento truffaldino per camuffare la proprietà dell'autovettura; 1.4 era stato violato l'art. 110 cod.pen., in quanto Feil aveva apposto la targa senza il consenso e la conoscenza della compagna; 1.5 la Corte di appello aveva esercitato una potestà che il giudice non ha, avendo ritenuto che il curriculum criminale dell'imputato fosse motivo di condanna; inoltre, Feil aveva dato la propria motivazione che giustificava il possesso dell'autovettura, e tale motivazione non provava in alcun modo che la Panella fosse a conoscenza dei fatti; 1.6 la Corte di appello, viste le motivazioni date, aveva ritenuto di non analizzare le restanti e meno gravi fattispecie proposte dagli appellanti, violando così le regole del processo; 1.7 la pena inflitta non era adeguata al fatto, considerati il comportamento collaborativo e la chiarezza fornita dalla Panella sul possesso della targa; 1.8 il fatto non costituiva reato, non essendo sufficiente il semplice possesso del bene di illecita provenienza, ma essendo necessario provare la sussistenza dell'elemento soggettivo, ovvero la coscienza e volontà di sostituire/trasferire i proventi illeciti o di compiere altre operazioni di intralcio all'accertamento della verità; 2 — 1.9 la qualificazione dei fatti era erronea, in quanto la condotta posta in essere da Feil, ove ritenuta penalmente rilevabile, integrava il meno grave reato di ricettazione; peraltro, mancava la prova della consapevolezza che il mezzo di cui Feil era alla guida fosse rubato. 1.10 Il difensore proponeva poi motivi aggiunti, nei quali rilevava che: -la Corte di appello non si era confrontata minimamente con le deduzioni difensive relative all'elemento psicologico del reato, essendo impensabile che l'autore di un reato potesse "sfidare" le Forze dell'Ordine mediante un sorpasso ad elevata velocità ad una pattuglia della Polizia con una autovettura rubata e con a bordo il proprio nucleo familiare; ribadisce che l'autovettura di cui Feil era alla guida non era la stessa rubata a Chiappetta, visto il diverso numero di telaio; -la Panella era in totale buona fede, visto che era titolare della targa svizzera, munita di polizza assicurativa 2.

Ha proposto ricorso il difensore di Panella Antonella, ec:cependo che: 2.1 la sentenza era nulla per mancanza di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità della ricorrente, difettando la prova del dolo generico e non avendo l'istruttoria scalfito le dichiarazioni rese dagli imputati; 2.2 la sentenza avrebbe dovuto ritenere sussistente l'ipotesi di cui all'art. 648 cod.pen., come richiesto con specifico atto di gravame: non vi era alcun elemento univoco da cui desumere che la Panella avesse messo a disposizione le targhe nella coscienza e consapevolezza dell'uso illegittimo che altri ne avrebbero fatto; 2.3 la sentenza era nulla per assoluta mancanza di motivazione in ordine alla invocata riqualificazione del fatto nella ipotesi di favoreggiamento ex art. 379 cod.pen., come richiesto nello specifico motivo di gravame; in realtà la Panella era assolutamente estranea ai fatti, in quanto la sostituzione della targa era stata operata dal marito all'insaputa della moglie, come confermato dallo stesso; 2.4 l'impugnata sentenza era nulla per mancanza di mol:ivazione in ordine alla determinazione della pena; 2.5 questa Corte avrebbe dovuto applicare, ex art. 81 cod.pen. la continuazione con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 22/9/2017, con cui la ricorrente era stata condannata per il reato di cui all'art. 648 bis cod.pen., con riferimento a 5 autovetture, episodi per i quali la data del commesso reato (30/12/2014) era prossima a quella del fatto (reato accertato in data 12/2/2015).CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

I ricorsi sono inammissibili. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, lo stesso non è consentito in quanto non proposto in appello; secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;

Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869); lo stesso è comunque manifestamente infondato, posto che il capo di imputazione consentiva agli imputati di difendersi dalla accusa mossa, essendo soltanto errato il numero di telaio riportato nel capo di imputazione, ma essendo correttamente indentificato il tipo di autovettura. 1.2 Quanto alle rimanenti censure di cui ai due ricorsi, le stesse tendono a fornire una diversa valutazione dei dati processuali, operazione non consentita in sede di legittimità: sono infatti precluse alla Corte di legittimità sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delle decisione impugnata che l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una maggiore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare al controllo se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (Sez.

Un., sent. n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260). Nel caso in esame non si rinvengono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d'appello, in quanto esso risponde ai parametri sopra indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte (cfr. Sez. 1, sent. n. 23568 del 4/5/2016, n.m.). 1.3 La Corte di appello ha risposto, sia pure in maniera sintetica, a tutti i motivi di ricorso, evidenziando che l'apporre targhe su un veicolo privo di targhe e di documento di circolazione è un comportamento che, anche da un punto di vista di elemento soggettivo, ostacola l'identificazione della provenienza delittuosa dello stesso; si deve poi ribadire che ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile (come ritenuto nel caso in esame) indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di trasformazione della stessa per impedire l'identificazione della sua origine delittuosa; il che comporta che non possano essere accolte le richieste di 4 \ derubricazione del reato contestato in quello previsto dall'art. 648 o 379 cod.pen. 1.4 Quanto alla dosimetria della pena, la motivazione della Corte di appello è contenuta a pag. 5 della sentenza impugnata, che appare non manifestamente illogica; la richiesta di riconoscimento della continuazione con altra sentenza, formulata dalla Panella, non essendo stata proposta in appello, potrà essere proposta al giudice dell'esecuzione, posto che, in tema di continuazione tra più fatti di reato, la mancata prospettazione dell'unitarietà del disegno criminoso in relazione ai medesimi in sede di cognizione non costituisce indice negativo della sua esistenza, che può essere riconosciuta anche in fase esec:utiva.

Si deve infine rilevare che l'inammissibilità dell'impugnazione si estende anche ai motivi nuovi presentati.

2. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M.. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali