Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible due to lack of permitted grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it was based on grounds not permitted by law. The appellant challenged the plea bargain sentence by claiming the judge failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such appeals are strictly prohibited and must be rejected outright without substantive review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. Appeals against plea bargain sentences alleging omitted evaluation of conditions for acquittal are inadmissible and must be declared so de plano.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLAGRANTE PATRIZIO nato a NAPOLI il 03/04/1991 avverso la sentenza del 23/05/2022 del GIP TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
1.1 II GIP del TRIBUNALE di SALERNO, con sentenza in data 23/05/2022, applicava nei confronti di ALLAGRANTE PATRIZIO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art. 640 cod.pen.. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato lamentando difetto di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero per consolidato orientamento di questa Corte, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01).
In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.p.en., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 ottobre 2022 IL lONSIGLIfi ST. Ig zi. IL PRESI/DENTE GepfnQ..Ro DEPOSITATO IN CANCELLEKP