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Sentenza — n. 43966/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest after custodial measure revocation without personal claim for compensation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43966/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the defense attorney's waiver of the appeal was ineffective and lacked the necessary personal intent for compensation. Although the custodial measure against the co-accused was revoked, the appellant failed to personally manifest a desire for redress for unjust detention in the appeal. Consequently, the court ruled that the interest in obtaining a ruling had vanished, preventing the appeal from proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.; Artt. 315 comma 3 e 645 comma 1 cod. proc. pen.: A cassation appeal against a custodial measure subsequently revoked is admissible only if the appellant personally expresses the will to seek compensation for unjust detention, as this request is a personal act reserved to the party.

Parole chiave

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surrender of appeal custodial measure revocation unjust detention compensation personal manifestation of will lack of interest ineffective waiver procedural inadmissibility estratto del casellario giudiziale

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett.
Art. 315 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 645 comma 1 cod. proc. pen.
Art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020
il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso dovuta al sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia esclude, peraltro, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che, in ogni caso, dell'ammenda di cui all'art. 616 cod. proc. pen. (cfr., da ultimo, Cass.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso dovuta al sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia esclude, peraltro, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che, in ogni caso, dell'ammenda di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Cass. SS.UU., 16.12.2010 n. 7.931
Tanto premesso, sulla scia di Cass. SS.UU., 16.12.2010 n. 7.931, Testini, Rv.
Cass. Sez. 6, 15.10.2019 n. 48583
Cass. Sez. 6, 21.3.2013 n. 19217
Cass. Sez. 3, 20.3.2013 n. 39071
Cass. SS.UU., 27.2.2020 n. 11.803
(cfr., da ultimo, Cass. SS.UU., 27.2.2020 n. 11.803, Ramondo che ha richiamato, a tal proposito, Cass.
Cass. SS.UU., 24.3.1995 n. 10
Cass. Sez. U, 24.11.2015 n. 12603
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Clemente Francesco Paolo, nato a Palermo il 13.12.1977, contro l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 15.11-14.12.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15.11-14.12.2021 il Tribunale di Palermo ha in parte annullato (limitatamente ai fatti di cui al capo 3 della imputazione provvisoria), confermandolo nel resto ed anche in ordine alla misura cautelare adottata, il provvedimento con il quale il GIP aveva applicato a Francesco Paolo Clemente la misura della custodia in carcere giudicando sussistenza un quadro di idonea gravità indiziarla in relazione ai fatti di associazione a delinquere (capo 1), riciclaggio ed autoriciclaggio (capo 2), intestazione fittizia (capo 3), tutti aggravati anche ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen. e ritenendo ricorressero esigenze cautelari tali da giustificare la adozione della più grave delle misure incidenti sulla libertà personale.

2. aveva proposto ricorso in cassazione il difensore del Clemente deducendo: 2.1 quanto al capo 2): violazione di legge penale con riferimento all'art. 416bis.1 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla contestata e ritenuta aggravante di aver commesso il fatto anche al fine di agevolare l'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra e in particolare il mandamento mafioso di Corso dei Mille a Palermo, capeggiato da Pietro Tagliavia; 2.2 manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla esigenze cautelari sottese alla misura adottata;

3. in data 9.9.2022 il difensore del Clemente ha trasmesso un atto di rinuncia all'impugnazione segnalando che, in pendenza del presente giudizio, era intervenuta la revoca della misura applicata alla ricorrente;

4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett.

a) cod. proc. pen.. Con dichiarazione trasmessa via PEC in data 9.9.2022 il difensore del Clemente ha fatto presente che è "... intervenuta in pendenza del presente giudizio cautelare revoca della misura cautelare nei confronti della sig.ra Giulia Rotolo ..." e che "... pertanto è venuto meno l'interesse dello scrivente difensore nella continuazione del summenzionato gravame"; ha quindi dichiarato di rinunciare al ricorso. Vero che la rinuncia è stata formalizzata dal solo difensore non munito di procura speciale risultando, perciò, inefficace (cfr., per tutte Sez. U, Sentenza n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Rv. 266244). E, tuttavia, è la stessa istanza che deduce l'intervenuta revoca della misura custodiale applicata alla Rotolo.

2. Tanto premesso, sulla scia di Cass. SS.UU., 16.12.2010 n. 7.931, Testini, Rv. 249002, la Corte ha costantemente ribadito che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata, è ammissibile soltanto a condizione che il ricorrente coltivi l'impugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e che egli abbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, in quanto la domanda di riparazione è atto riservato personalmente alla parte, come si evince dal combinato disposto degli artt. 315, comma 3, e 645, comma 1, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, 15.10.2019 n. 48583, Capristo, Rv. 277567; conf., ancora, Sez. 6, 21.3.2013 n. 19217, Cionfrini, Rv. 255135;

Sez. 3, 20.3.2013 n. 39071, Milanetto, Rv. 257047, che ha giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto agli artt. 3 e 111 Cost. degli artt. 309, 310, 568, comma secondo, cod. proc. pen. nella parte in cui prevedono - secondo la lettura datane dalla conforme giurisprudenza - in caso di revoca della misura cautelare l'inammissibilità sopravvenuta della richiesta di riesame se non vi sia stata l'espressa manifestazione dell'interessato, personalmente ovvero a mezzo del difensore, della volontà di ottenere una pronuncia utile ai fini dell'esercizio dell'azione per la riparazione da ingiusta detenzione).

3. L'inammissibilità del ricorso dovuta al sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia esclude, peraltro, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che, in ogni caso, dell'ammenda di cui all'art. 616 cod. proc. pen. (cfr., da ultimo, Cass. SS.UU., 27.2.2020 n. 11.803, Ramondo che ha richiamato, a tal proposito, Cass. SS.UU., 25.6.1997 n. 7, Chiappetta, massimata nel senso che "qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende" e che, a sua volta, aveva fatto riferimento, sul punto, a Cass. SS.UU., 24.3.1995 n. 10, Meli).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma iter d