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Sentenza — n. 43957/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43957/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43957/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 31/03/2022 il TRIBUNALE di SALERNO-sez. riesame rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di LA COMMARA Enrico contro il decreto in data 25/02/2022, col quale il GIP del TRIBUNALE di SALERNO, nel convalidare il sequestro d'urgenza del P.M. del 16/02/2022, aveva disposto il sequestro - funzionale alla confisca ai sensi dell'art. 321 co. 2 cod. proc. pen. - della somma di 1.269.710,33 euro, recata sul ccb n. 4164155 acceso a Unicredit-agenzia 00614 di NAPOLI, che a sua volta derivava dal sequestro dell'importo di 933.140 euro, in origine rinvenuto in contanti in data 25/07/2014, nel corso di una perquisizione, nella disponibilità del medesimo LA COMMARA.

Regesto Legislator

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art. 321 cod. proc. pen; Sentenza — n. 43957/2022 — snpen · Corte di Cassazione: In termini analoghi Sez. 6 con sentenza n. 9756 del 30/01/2014 dep. 27/02/2014 Rv. 259112 ha rilevato come "in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, l'applicazione della misura postula, come indefettibile presupposto, una specifica domanda del pubblico ministero. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, disposto a fronte di una richiesta del P.M. formulata ai sensi del primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., e motivata con l'esigenza di evitare sia l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato, sia la commissione di altri reati)".

Parole chiave

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sequestro di conti bancari beni sequestrati conto corrente pignoramento di crediti appropriazione indebita di fondi azione di risarcimento danni da sequestro

Disposizioni normative citate

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art. 321 cod. proc. pen
LA COMMARA propone ricorso per cassazione e deduce quale unico motivo la violazione della legge processuale in relazione all'art. 321 cod. proc. pen., e del principio della corrispondenza fra domanda cautelare reale e correlato provvedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LA COMMARA Enrico nato a NAPOLI il 4/09/1955 avverso l'ordinanza del 28/03/2022 del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO e le conclusioni del Pubblico Ministero di questa S.C. nella persona del SOST. PROCURATORE GENERALE dott. Raffaele GARGIULO, per il rigetto del ricorso, riportandosi alle conformi conclusioni scritte,

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 31/03/2022 il TRIBUNALE di SALERNO-sez. riesame rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di LA COMMARA Enrico contro il decreto in data 25/02/2022, col quale il GIP del TRIBUNALE di SALERNO, nel convalidare il sequestro d'urgenza del P.M. del 16/02/2022, aveva disposto il sequestro - funzionale alla confisca ai sensi dell'art. 321 co. 2 cod. proc. pen. - della somma di 1.269.710,33 euro, recata sul ccb n. 4164155 acceso a Unicredit-agenzia 00614 di NAPOLI, che a sua volta derivava dal sequestro dell'importo di 933.140 euro, in origine rinvenuto in contanti in data 25/07/2014, nel corso di una perquisizione, nella disponibilità del medesimo LA COMMARA.

Costui è indagato per partecipazione a una associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di scommesse on line illecite (imputazione di cui al capo 1), e per concorso in esercizio abusivo del gioco d'azzardo, perché senza autorizzazione dell'ADM-Agenzia delle Dogane dei Monopoli e dell'AAMS-Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato, svolgeva in modo continuato l'organizzazione del medesimo gioco (imputazione di cui al capo 7).

2. LA COMMARA propone ricorso per cassazione e deduce quale unico motivo la violazione della legge processuale in relazione all'art. 321 cod. proc. pen., e del principio della corrispondenza fra domanda cautelare reale e correlato provvedimento. In tal senso riprende uno dei temi prospettati al Collegio del riesame, cioè il vizio di ultra petizione in cui sarebbe incorso il giudice della cautela allorché lo stesso, a seguito di specifica domanda del P.M. di convalida del decreto di sequestro preventivo impeditivo d'urgenza, e contestuale disposizione di decreto di sequestro ai sensi dell'art. 321 co. 1 e co. 3 ter cod. proc. pen., oltrepassava l'area di quanto richiesto e colpiva con la misura cautelare reale l'importo in denaro anzidetto non già ai sensi del co. 1, bensì ai sensi del co. 2 del medesimo art. 321 cod. proc. pen., e così violava il principio della domanda cautelare, applicabile pure per le misure reali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso va rigettato.

1. Va premesso che per legge, e per conseguente costante orientamento di questa S.C. (cf. Sez. 2, sentenza n. 18951 del 14/03/2017 dep. 20/04/2017 Rv. 269656-01 imputati Napoli e altro), "il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice." Ciò sulla scia di Sez.

U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008 dep. 26/06/2008 Rv. 239692 imputato Ivanov, secondo cui, in aggiunta, i "vizi della motivazione (devono essere) così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice." La violazione di legge è stata nel caso specifico evocata sostenendo che il Collegio del riesame sarebbe andato ultra petita nei termini prima sintetizzati.

Sul punto questa S.C. (cf. Sez. 3 sentenza n. 24986 del 20/05/2015 dep. 16/06/2015 Rv. 264098 imputati Plebani e altro) ha sancito che "in sede di riesame, il tribunale non ha il potere di confermare il sequestro preventivo, richiesto dal pubblico ministero in relazione a tutte le esigenze cautelari tipiche, motivando la decisione con riguardo ad esigenze diverse da quelle poste a fondamento esclusivo della misura da parte del primo giudice (Fattispecie in cui la Corte ha annullato, con rinvio, il provvedimento con il quale il tribunale del riesame aveva confermato il sequestro P preventivo di somme di denaro, emesso in funzione della loro confisca diretta, facendo riferimento alla diversa finalità di sequestro strumentale alla confisca per equivalente, pure richiamata nella richiesta iniziale del pubblico ministero ma esclusa dal g.i.p.)".

In termini analoghi Sez. 6 con sentenza n. 9756 del 30/01/2014 dep. 27/02/2014 Rv. 259112 ha rilevato come "in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, l'applicazione della misura postula, come indefettibile presupposto, una specifica domanda del pubblico ministero. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, disposto a fronte di una richiesta del P.M. formulata ai sensi del primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., e motivata con l'esigenza di evitare sia l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato, sia la commissione di altri reati)".

2. Tuttavia, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, non è propriamente tale la fattispecie oggetto del presente procedimento perché, come sottolineato dal PROCURATORE GENERALEnelle conclusioni scritte, il raffronto operato dal TRIBUNALE tra la motivazione del decreto, adottato dal P.M., di sequestro preventivo urgente con contestuale richiesta di convalida e di emissione di decreto di sequestro preventivo, e il provvedimento col quale il GIP ha accolto la relativa domanda, fa cogliere nella richiesta l'indicazione del perseguimento, attraverso la misura reale, oltre alla esigenza di evitare che la libera disponibilità del denaro aggravi o protragga le conseguenze del reato di partecipazione all'associazione a delinquere oggetto delle indagini, anche e soprattutto la considerazione di tale cespite quale profitto del reato sub 7.

Il Collegio del riesame ha poi precisato, alla ricerca del collegamento tra il denaro e i reati in contestazione, che la somma in contanti sequestrata, rivenuta all'interno degli involucri occultati durante il controllo di polizia giudiziaria effettuato il 25/07/2014, nella busta agganciata al carrello di lavoro di GELSOMINA Antonella, dipendente di Italypoker, costituiva il profitto dei reati di cui ai capi sub 1 e 7: ciò sia perché le sigle apposte sugli involucri - TX e PK - rinviavano in modo diretto ai giochi illeciti gestiti all'interno della sala di LA COMMARA, sia perché dalle dichiarazioni oggetto di intercettazione nella chat skype del 9 luglio 2019 emergeva la percentuale da versare, pari a circa 300.000 euro, rispetto all'intero importo prossimo a un milione di euro, da parte dei LA COMMARA a favore di CIRILLO Luigi Giuseppe e di ERRA Vincenzo per l'utilizzo della piattaforma di gioco illegale.

Quel contante, suddiviso in poco più di una decina di buste, era stato poi riversato sul FUG- Fondo unico Giustizia e, una volta archiviata la posizione di LA COMMARA, restituito allo stesso, confluendo nel conto corrente n. 4164155 acceso a Unicredit-agenzia 00614 di NAPOLI, con un saldo di 1.269.710,33 euro: è tale somma che ha costituito oggetto del sequestro di cui al presente procedimento. ,-? 3. Il TRIBUNALE ha quindi ravvisato l'urgenza nella circostanza che nella disponibilità degli indagati sarebbe restata, in assenza di sequestro, la somma riconducibile ai proventi dell'attività illecita originati dalla piattaforma di gioco online 'dollaro poker', di cui al capo 7, proventi a loro volta in parte destinati ai vertici dell'organizzazione di cui al capo 1, alla stregua degli accordi intercorsi tra i partecipi dell'associazione.

E ha osservato che il P.M. aveva fatto riferimento specifico al c.d. profitto del reato, piuttosto che genericamente alle cose pertinenti al reato: la ricerca e la conseguente individuazione da parte del RM. del collegamento tra il bene da sequestrare - cioè la somma di 1.269.710,33 uro (derivante, come si è detto, dall'originario contante di 933.140 euro) e i reati sub 1 e 7 - rimandano con evidenza alla finalizzazione alla confisca della richiesta di sequestro preventivo avanzata dal P.M. Al più, come pure osservato dal PROCURATORE GENERALE, è da ritenere che il P.M. avesse riferito le esigenze di cautela ai profili sia del co. 1, richiamato espressamente all'ultima pagina del suo provvedimento, prima del 'dispone', sia del co. 2 dell'art. 321 cod. proc. pen., poiché aveva prospettato sia la finalizzazione a confisca della somma in sequestro in quanto "provento dell'attività illecita oggetto di contestazione di cui al capo 7", come precisato sempre nell'ultimo foglio del decreto, sia l'esigenza di impedimento del protrarsi e dell'aggravarsi dei reati in questione in conseguenza della disponibilità delle medesime somme: l'analogia elaborata dal ricorrente fra motivazione e dispositivo di una sentenza non è in tal senso sovrapponibile alla rappresentazione delle esigenze cautelari che il RM. ha comunque operato nell'articolazione della sua richiesta.

È peraltro l'intero svolgimento argomentativo del decreto/richiesta del P.M. a sottolineare il profilo di provento dell'attività criminosa contestata sub 7 a LA COMMARA Enrico della somma controversa; per es. quando, prima di riportare ai fg. 12 ss. lo stralcio dell'informativa della GdF di MONDRAGONE relativo all'accesso operato dalla polizia giudiziaria il 25/07/2014, lo stesso P.M. ha rilevato che da essa "risulta ancora più evidente l'esclusiva provenienza di parte dell'ingente somma di denaro in contanti posta sotto sequestro proprio dalle piattaforme di gioco illecite (oggetto di contestazione al capo 7) gestite dai La Commara presso la sala giochi destinataria del controllo".

4. Il condiviso orientamento di questa S.C. (cf. Sez. 1 sentenza n. 1313 del 04/11/2015 dep. 14/01/2016 Rv. 265720 imputato Casella) è nel senso che "in tema di misure cautelari reali, non incorre nel vizio di ultrapetizione, il provvedimento con il quale il giudice accoglie la richiesta di applicazione di sequestro preventivo, sulla base di una delle plurime finalità rappresentate dal P.M. nella domanda cautelare". In quel caso concreto sottoposto all'esame del Giudice di legittimità "la considerazione complessiva dell'atto d'impulso del procedimento cautelare vi ha rintracciato l'indicazione del perseguimento con la misura reale invocata, non soltanto dell'esigenza impeditiva di evitare che la libera disponibilità del denaro aggravi o protragga le conseguenze del reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, oggetto d'investigazioni, ma anche la considerazione di tale cespite quale provento del medesimo reato e di condotte estorsive compiute dal sodalizio, da sottrarre all'indagato (...).

Ha dunque ravvisato nell'istanza il pertinente richiamo alla norma di cui all'art. 321 cod. proc. pen., che disciplina l'istituto del sequestro preventivo ed il corretto accoglimento della domanda cautelare da parte del g.i.p. sulla base della selezione di una delle plurime finalità rappresentate dall'organo dell'accusa, riscontrando un nucleo comune fra domanda e decreto di sequestro allorché entrambi gli atti hanno definito il bene sottoposto a vincolo quale "provento dei delitti commessi" dall'indagato." "In tal modo - prosegue la pronuncia da ultimo menzionata - il Tribunale non ha obliterato i consolidati principi interpretativi, espressi da questa Corte, secondo i quali l'emissione del provvedimento cautelare, anche se di natura reale, postula come indefettibile presupposto la domanda del pubblico ministero, titolare esclusivo del potere di iniziativa che devolve al giudice di apprezzare la domanda per accoglierla o respingerla senza potersi sostituire al richiedente nell'individuare la tipologia e l'oggetto materiale della misura, o il delitto investigato per il quale accordarla (Cass. sez. 6, n. 2658 del 20/12/2013, Saa' e altri, rv. 257791).

Né in senso contrario può invocarsi quanto statuito da Cass., sez. 3, n. 24986 del 20/05/2015, Plebani, rv. 264098 e da Cass., sez. 6, n. n. 9756 del 30/01/2014, De Vizia, rv. 259112, le quali, basandosi sul rilievo per cui il potere di intervento del giudice del riesame sul provvedimento impugnato è limitato ai "motivi" che lo sostengono, hanno escluso sia consentito modificare in caso di richiesta di riesame proposta dall'indagato, non la motivazione, quanto la tipologia di cautela reale adottata, trasformandola da sequestro diretto in sequestro per equivalente".

Il dato qualificante - nel procedimento che ha dato origine alla sentenza citata come nel presente - è che il TRIBUNALE del riesame "ha motivatamente ritenuto che il primo giudice cautelare non avesse adottato un diverso provvedimento di sequestro, ma quello richiesto dal p.m. per una delle plurime finalità esposte con un intervento decisorio che ha inciso soltanto sulla finalità della misura e sulle ragioni giustificatrici, non sulla sua tipologia e sui presupposti legittimanti, rimasti immutati". Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.