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Sentenza — n. 43956/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to lack of interest after preliminary judge revoked detention order.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43956/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the preliminary judge had already revoked the detention order on April 11, 2022, rendering the contested decision ineffective. The defense argued for an interest in the ruling to facilitate a future claim for unjust detention compensation, but the court found this interest insufficient without a specific, personally motivated declaration. Consequently, the appeal was rejected as lacking the requisite practical impact to remove an actual prejudice.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 315, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 645, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the contested decision has been revoked, as the interest required to remove an actual prejudice ceases to exist, and generic claims for future unjust detention compensation do not suffice without a specific, personally motivated declaration.

Parole chiave

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lack of interest appeal revoked detention order unjust detention compensation procedural inadmissibility practical prejudice requirement motivi soggettivi successivi alla fuga motivo d'asilo motivo della detenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
La circostanza che l'ordinanza sia stata revocata e che questa, pertanto, sia divenuta inefficace nei confronti del ricorrente, infatti, determina il venir meno dell'attualità e della concretezza dell'interesse all'impugnazione di cui all'art. 568, comma 4, cod.
Art. 315, comma 3, cod. proc. pen.
Considerato poi che la domanda di riparazione - come si evince dal coordinato disposto dell'art. 315, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art.
Art. 645, comma 1, cod. proc. pen.
e dell'art. 645, comma 1, cod. proc. pen. - è atto riservato personalmente alla parte, occorre che l'intenzione della sua futura presentazione sia con certezza riconducibile alla sua volontà").
Art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta
Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj
208165; Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv.
Sez. 6, n. 49861 del 02/10/2018, Procopio
251694; Sez. 6, n. 49861 del 02/10/2018, Procopio, Rv.
Sez. 6, n. 24558 del 30/03/2017, Leone e altro
274311 - 01; Sez. 6, n. 24558 del 30/03/2017, Leone e altro, Rv.
Sez. 6, n. 26318 del 11/05/2017, Papa
Sez. 6, n. 26318 del 11/05/2017, Papa, Rv.
Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, Testini
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMBROSIO MICHELE nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 26/03/1989 avverso l'ordinanza del 26/01/2022 del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. RAFFAELE GARGIULO, per l'inammissibilità; uditi gli avvocati GIUSIDA SANSEVERINO e DARIO VANNITIELLO che, in difesa di AMBROSIO MICHELE, chiedono l'accoglimento del ricorso evidenziando l'interesse alla decisione al fine della presentazione di istanza di riparazione per ingiusta detenzione.

RITENUTO IN FATTO

Il TRIBUNALE di SALERNO, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza dell'26/1/2022, in parziale accoglimento del riesame proposto avverso l'ordinanza emessa dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di SALERNO il 13/12/2022, ha escluso la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. in relazione ai capi 1), 6), 7) e 14) ex artt. 416 cod. pen e 4 L. 401/89 e ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di AMBROSIO MICHELE con quella degli gli arresti domiciliari per il solo reato di cui al capo 1) di cui all'art. 416 cod. pen 1.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo dei difensori, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con specifico riferimento alla manifesta illogicità della valutazione delle chat acquisite. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari con specifico riferimento alla carenza di motivazione quanto alla incensuratezza del ricorrente e della decisione dallo stesso assunta in tempi non sospetti di interrompere la propria attività criminosa e di trasferirsi all'estero al fine di intraprendere una diversa e lecita attività lavorativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile nei termini di seguito indicati.

1. La doglianza oggetto del primo motivo, nel quale la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con specifico riferimento alla valutazione effettuata dal Tribunale delle chat intercorse, è manifestamente infondata. Le critiche della difesa, nelle quali in sostanza si sollecita questa Corte a effettuare una seconda e alternativa lettura degli elementi emersi, non sono infatti consentite e non si confrontano con gli argomenti esposti nell'ordinanza impugnata, nella quale è dato adeguato e coerente conto delle fonti di prova emerse -costituite dalle numerose chat di skype alle quali il ricorrente ha partecipato utilizzando il nickname giado.mastice e dall'esito della perquisizione- coerentemente ritenute come significative della partecipazione di Michele Ambrosio al sodalizio e del ruolo apicale dallo stesso ricoperto (cfr. l'analitica motivazione dal pagina 65 a pagina 71 dell'ordinanza impugnata).

2. Sotto altro e in effetti dirimente profilo si deve considerare che dagli atti e dal ricorso oggetto del procedimento n. 24085/22, così come anche confermato dai difensori nel corso dell'udienza, risulta che in data 11 aprile 2022 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno ha revocato la misura originariamente disposta e il ricorrente è stato rimesso in libertà. Situazione questa che determina la carenza di interesse alla decisione del ricorso che non può essere individuato nell'utilità della presente pronuncia ai fini della riparazione per l'ingiusta detenzione.

La circostanza che l'ordinanza sia stata revocata e che questa, pertanto, sia divenuta inefficace nei confronti del ricorrente, infatti, determina il venir meno dell'attualità e della concretezza dell'interesse all'impugnazione di cui all'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. che richiede, come condizione di ammissibilità di ogni impugnazione la sussistenza di un interesse che abbia tali caratteri, che sia cioè diretto a rimuovere un effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato e a tal fine non è sufficiente l'interesse alla astratta esattezza teorica del provvedimento impugnato, in quanto priva di pratica incidenza sull'economia del procedimento (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165; Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251694; Sez. 6, n. 49861 del 02/10/2018, Procopio, Rv. 274311 - 01; Sez. 6, n. 24558 del 30/03/2017, Leone e altro, Rv. 270674. Sez. 6, n. 26318 del 11/05/2017, Papa, Rv. 270283). Nel caso di specie il necessario interesse -del tutto inesistente anche in astratto quanto alla censura oggetto del secondo motivo circa la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari- non può essere d'altro canto individuato neanche in quello di coltivare l'impugnazione allo scopo di servirsi dell'eventuale pronuncia favorevole ai fini della richiesta di riparazione dell'ingiusta detenzione.

Il citato interesse, infatti, che è stato prospettato solo in termini generici dai difensori nel corso dell'odierna discussione orale, può essere oggetto di considerazione esclusivamente qualora questo sia stato manifestato dal ricorrente -personalmente ovvero a mezzo di difensore munito di procura speciale- e debitamente motivato (cfr. Sez. U., n. 7931 del 16/12/2010, Testini, Rv.249002: "l'interesse a coltivare il ricorso in materia de líbertate in riferimento a una futura utilizzazione della pronuncia in sede di riparazione per ingiusta detenzione dovrà essere oggetto di una specifica e motivata deduzione, idonea ad evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dalla omissione della pronuncia medesima.

Considerato poi che la domanda di riparazione - come si evince dal coordinato disposto dell'art. 315, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 645, comma 1, cod. proc. pen. - è atto riservato personalmente alla parte, occorre che l'intenzione della sua futura presentazione sia con certezza riconducibile alla sua volontà").

2. Alla inammissibilità del ricorso, valutata l'assenza di profili di colpa ex art.616 cod. proc. pen., consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle sole spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ric