Cassation court dismisses appeal against preventive seizure order due to lack of legal grounds and insufficient evidentiary basis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's request to review the preventive seizure order and the subsequent supplementary seizure. The defense argued that the 'fumus boni juris' was absent because the alleged fraud involved civilistic transactions known to other partners, yet the lower court relied on denunciations, client statements, and Guardia di Finanza findings to establish probable cause. The court ruled that the appeal merely repeated arguments from the lower instance without presenting new legal violations or radical defects in the reasoning, thus failing to meet the strict admissibility criteria for cassation against preventive measures.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 640 cod. pen.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when it merely repeats arguments from the lower instance without demonstrating a violation of law or a radical defect in the reasoning that renders the appellate review necessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TAGLI TITO n. a Orbetello il 19/5/1958 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale del Riesame di Grosseto il 2/3/2022 - dato atto che si è proceduto a trattazione con rito cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020; -udita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis; -letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott.Mariaemanuela Guerra, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; -lette le conclusioni rassegnate dal difensore, Avv. Simone Aldi CONSIDERATO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Grosseto rigettava l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di Tagli Tito avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP in data 2/2/2022, con il quale veniva disposto il vincolo reale sulla somma di euro 56.206,52 nella disponibilità dell'indagato in relazione al delitto di truffa aggravata provvisoriamente ascritto in rubrica. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv.
Simone Aldi, il quale ha contestualmente impugnato ex art. 325, comma 2, cod.proc.pen. il decreto di sequestro integrativo emesso dal Gip il 15/3/2022 per l'ulteriore somma di euro 30.255,25, per mero errore non inserita nel provvedimento originario, deducendo: 2.1 la violazione dell'art. 640 cod.pen. in ordine alla ravvisata sussistenza del fumus boni juris del reato provvisoriamente ascritto al ricorrente. Secondo la difesa il Tribunale cautelare ha errato nel ritenere seppur astrattamente integrato il reato di truffa nonostante la difesa abbia provato che gli altri soci della FER.AL s.a.s. erano fin dal febbraio 2012 a conoscenza della difficile situazione finanziaria in cui versava la società e dei finanziamenti concessi dall'indagato a partire dal 2008, ammontanti ad oltre 400mila euro, ed avevano convenuto circa la possibilità di provvedere alla restituzione in base alle future disponibilità della compagine.
Pertanto, i pagamenti effettuati da alcuni clienti sul conto personale del Tagli non costituivano altro che rimborsi per i finanziamenti di cui gli altri soci erano consapevoli e le relative operazioni avvenivano alla luce del sole con indicazione del conto di accredito dell'indagato direttamente sulla fattura. Pertanto, secondo la difesa, í giudici cautelarí avrebbero dovuto escludere la sussistenza del fumus, ritenendo che i fatti denunziati rivestano rilievo meramente civilistico. RITENUTO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti e, comunque, manifestamente infondati.
La difesa ha riproposto gli stessi profili di censura coltivati in sede di riesame, sollecitando alla Corte una non consentita rivalutazione dei materiali acquisiti e pretermettendo il confronto critico con le ragioni poste dall'ordinanza impugnata a sostegno dell'affermata ricorrenza del fumus (pag. 6). Il collegio cautelare, invero, ha fatto corretta e puntuale applicazione dei principi declinati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha in più occasioni precisato che il "fumus commissi delicti" per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessita, comunque, dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato (Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Rv. 278152;
Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Rv. 272927; n. 49478 del 21/10/2015, Rv. 265433). 1.1 I giudici della cautela hanno, in particolare, richiamato le denunzie- querele dei soci Lampredi e Campidonico, le dichiarazioni rese da vari clienti FER.AL alla p.g., gli esiti degli accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza, concludendo per l'idoneità del quadro indiziario acquisito a fondare un giudizio di attendibile integrazione del delitto provvisoriamente ascritto.
2. Le censure difensive investono solo nominalmente la giuridica configurabilità dell'illecito contestato, censurando in realtà la congruenza dell'apparato motivazionale sebbene, per costante giurisprudenza, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio sia ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.
U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; tra molte, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656;Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Rv. 254893), evenienza quest'ultima nella specie non ravvisabile. 3.Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 30 settembre