Criminal appeal dismissed because defendant personally filed appeal instead of using a registered defense lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible because the defendant, Milenkovic Slavko, personally signed the petition rather than having it signed by a registered defense lawyer. Although the defendant had a legitimate interest in challenging the first-instance conviction for theft, the law now requires personal appeals to be submitted exclusively by qualified attorneys. The court ruled that the procedural defect rendered the appeal invalid, resulting in the dismissal of the request and an order for the defendant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 571, comma 1 c.p.p.; Art. 613, comma 1 c.p.p.: A personal appeal by the accused is inadmissible if not signed by a defense lawyer registered with the Supreme Court, as the right to appeal belongs to the accused but its exercise requires technical representation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Milenkovic Slavko, nato in Bosnia Erzegovina il 16/03/1951 rappresentato ed assistito dall'avv. Andrea Bertucci, di fiducia avverso la sentenza n. 671/21 in data 29/03/2022 della Corte di appello di Milano, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 29/03/2022, la Corte di appello di Milano rigettava l'appello proposto nell'interesse di Milenkovic Slavko avverso la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Milano in data 02/11/2020 che aveva condannato lo stesso alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di cui all'art. 648 cpv. cod. pen., con conferma nel resto della sentenza di primo grado.
2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Milenkovic Slavko, è stato proposto, con atto sottoscritto in proprio, ricorso per cassazione.
3. Va ricordato che, come riconosciuto dalla Suprema Corte (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), a seguito della riforma introdotta con I. n. 103/2017 e della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., il ricorso personale dell'imputato, salvo specifiche eccezioni qui non ricorrenti, non è più consentito, a pena di inammissibilità, dovendo lo stesso essere sottoscritto unicamente da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (nella motivazione della citata sentenza, le sezioni unite precisano che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore).
4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il