Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43942/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to improper filing method and missing reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43942/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally outside permitted circumstances and lacked required reasons. The appellant, Gerardo Nicoloro, attempted to file the petition via electronic signature, but the court found the filing method improper and the document incomplete. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be filed by a lawyer or authorized representative within permitted circumstances; personal filing without specific statutory exceptions or without stated reasons renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal personal filing missing reasons electronic signature procedural costs Cassazione criminal procedure ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
24752/22 in data 09/06/2022 della Suprema Corte di Cassazione, sesta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Nicoloro Gerardo, nato ad Avellino il 02/04/1979 avverso la sentenza n. 24752/22 in data 09/06/2022 della Suprema Corte di Cassazione, sesta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 09/06/2022, la Corte di cassazione, sesta sezione penale, dichiarava inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Gerardo Nicoloro avverso la sentenza con la quale in data 07/10/2021 la Corte di appello di Napoli aveva confermato la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Avellino in data 26/06/2019 che aveva affermato la responsabilità del ricorrente per il reato di calunnia.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Gerardo Nicoloro, è stato proposto ricorso per cassazione.

3. Il ricorrente ha chiesto la revisione della sentenza di cui sopra proponendo ricorso via pec sottoscritto con firma digitale.

4. Il ricorso è inammissibile perché proposto dalla parte personalmente fuori dai casi consentiti, è privo dell'indicazione dei motivi e non rispetta le forme previste dalla legge.

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29/0