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Ordinanza — n. 43940/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for aggravated robbery as barred by settlement and lack of counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43940/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Ciro Esposito and Tommaso Improta inadmissible. Esposito's claim regarding an omitted sentencing decision was precluded because the parties had previously reached a settlement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, which waived further grievances. Improta's appeal was rejected because he filed it personally without a qualified defense attorney, violating procedural reforms requiring legal representation for appeals.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.; Art. 571 c.p.p.; Art. 613 c.p.p.: A settlement under Art. 599-bis c.p.p. precludes subsequent appeals on any matter, and appeals must be filed exclusively by qualified defense attorneys.

Parole chiave

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criminal settlement preclusion omitted sentencing decision personal appeal inadmissibility qualified defense attorney requirement aggravated robbery appeal commisurazione della pena per rapina revisione della sentenza penale adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con sentenza ex art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
14841/13 in data 08/10/2021 della Corte di appello di Napoli, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Art. 571 cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 43721 del 15/01/2007
che, se da un lato, ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine ai punti concordati, dall'altra, ha comportato la rinuncia a dedurre e far valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 43721 del 15/01/2007, Grillo, Rv.
Sez. 6, n. 1754 del 30/11/2005
238688; Sez. 6, n. 1754 del 30/11/2005, dep.
Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2000
233393; Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2000, dep.
Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016
249269), quand'anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (cfr., Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese, Rv.
Sez. 2, n. 11761 del 30/01/2014
268385; Sez. 2, n. 11761 del 30/01/2014, Khribech, Rv.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Con riferimento al ricorso di Tommaso Improta, sottoscritto in proprio dalla parte senza assistenza di difensore, va ricordato che, come riconosciuto dalla Suprema Corte (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti rispettivamente da Esposito Ciro, nato a Napoli il 04/04/1962 rappresentato ed assistito dall'avv. Raffaele Pucci, di fiducia e da Improta Tommaso, nato a Napoli il 02/10/1976 rappresentato ed assistito dall'avv. Gennaro Toscano, di fiducia avverso la sentenza n. 14841/13 in data 08/10/2021 della Corte di appello di Napoli, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 08/10/2021, la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Napoli in data 26/10/2012, nei confronti di Ciro Esposito e di Tommaso Improta, su concorde richiesta delle parti, rideterminava la pena nei confronti dei sunnominati, in relazione al reato di rapina aggravata in concorso, nella misura di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 1.500 di multa ciascuno, con conferma nel resto della sentenza di primo grado.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Ciro Esposito e di Tommaso Improta, sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione. 2.1. Ricorso di Ciro Esposito. Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. 2.2. Ricorso di Tommaso Improta. Lamenta il ricorrente violazione di legge in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen.

3. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.

4. Con riferimento al ricorso di Ciro Esposito, la censura proposta risulta preclusa a fronte dell'intervenuto accordo tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che, se da un lato, ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine ai punti concordati, dall'altra, ha comportato la rinuncia a dedurre e far valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 43721 del 15/01/2007, Grillo, Rv. 238688; Sez. 6, n. 1754 del 30/11/2005, dep. 2006, Moliterno, Rv. 233393; Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2000, dep. 2001, Izzo, Rv. 249269), quand'anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (cfr., Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese, Rv. 268385; Sez. 2, n. 11761 del 30/01/2014, Khribech, Rv. 259825), la cui inammissibilità è rilevabile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.

5. Con riferimento al ricorso di Tommaso Improta, sottoscritto in proprio dalla parte senza assistenza di difensore, va ricordato che, come riconosciuto dalla Suprema Corte (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), a seguito della riforma introdotta con I. n. 103/2017 e della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., il ricorso personale dell'imputato, salvo specifiche eccezioni qui non ricorrenti, non è più consentito, a pena di inammissibilità, dovendo lo stesso essere sottoscritto unicamente da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (nella motivazione della citata sentenza, le sezioni unite precisano che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore).6.

Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C