Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43939/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for inadmissibility due to lack of Art. 129 evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43939/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano regarding a plea bargain sentence. The appellant argued that the trial judge failed to explicitly evaluate the conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such specific evaluation is only mandatory when concrete elements suggest non-punishment, which were absent here. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a plea bargain sentence is inadmissible if the judge did not evaluate the conditions for acquittal, unless concrete elements from the case file suggest non-punishment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal plea bargain procedure acquittal conditions de plano ruling Article 129 code ritiro della querela penale revisione della sentenza penale reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Antonio Pignatelli, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare violazione di legge in merito alla mancata emissione di sentenza ex art. 129 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
4446/22 in data 27/05/2022 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
Con sentenza ìn data 27/05/2022, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, ex art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza ìn data 27/05/2022, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, ex art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Antonio Pignatelli, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare violazione di legge in merito alla mancata emissione di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino
Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin
202270; Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Pignatelli Antonio, nato a Napoli il 16/08/1983 rappresentato ed assistito dall'avv. Roberto Saccomanno, di fiducia avverso la sentenza n. 4446/22 in data 27/05/2022 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza ìn data 27/05/2022, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, ex art. 444 cod. proc. pen., applicava ad Antonio Pignatelli la pena di anni tre di reclusione ed euro 1.000 di multa per il reato di tentata rapina aggravata.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Antonio Pignatelli, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare violazione di legge in merito alla mancata emissione di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la Corte di cassazione provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Costituisce principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr., Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie, la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso