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Ordinanza — n. 43938/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43938/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43938/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 04/05/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, applica ex art. 444 cod. proc. pen. a Giovanni Maggio la pena di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa per il reato di cui agli artt. 99, 81 cpv., 493 ter cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43938/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. a Giovanni Maggio la pena di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa per il reato di cui agli artt. 99, 81 cpv., 493 ter cod. pen.

Parole chiave

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abuso di carte-chèques offesa al credito revoca del credito al consumo debito insoddisfatto rateizzazione del debito pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza in data 04/05/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, applica ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Giovanni Maggio, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare violazione di legge in merito alla mancata emissione di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Maggio Giovanni, nato a Marsala (TP) il 16/06/1991 rappresentato ed assistito dall'avv. Giacomo Frazzitta, di fiducia avverso la sentenza n. 2437/21 in data 04/05/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 04/05/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, applica ex art. 444 cod. proc. pen. a Giovanni Maggio la pena di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa per il reato di cui agli artt. 99, 81 cpv., 493 ter cod. pen.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Giovanni Maggio, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare violazione di legge in merito alla mancata emissione di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la Corte di cassazione provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Costituisce principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr., Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie, la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso