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Sentenza — n. 43928/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43928/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43928/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 21 maggio 2021, confermava la sentenza di primo grado con la quale Speranza Luigi era stato condannato per il reato di rapina; successivamente, con ordinanza del 14 giugno 2021, la Corte di appello disponeva "che nella sentenza emessa da questa Corte in data 21 maggio 2021 in luogo del dispositivo ivi trascritto si intenda riportato il seguente corrispondente a quello allegato al verbale di udienza :Letti gli artt.599, 605 c.p.p., in parziale riforma della sentenza emessa il 1°Iuglio 2009 dal G.I.P. del Tribunale di S. Maria C.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 43928/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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adeguamento della pena circostanza attenuante motivazione inadeguata delle censure costituzionali commisurazione della pena per rapina sospensione di pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPERANZA LUIGI nato a MUGNANO DI NAPOLI il 02/02/1990 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 21 maggio 2021, confermava la sentenza di primo grado con la quale Speranza Luigi era stato condannato per il reato di rapina; successivamente, con ordinanza del 14 giugno 2021, la Corte di appello disponeva "che nella sentenza emessa da questa Corte in data 21 maggio 2021 in luogo del dispositivo ivi trascritto si intenda riportato il seguente corrispondente a quello allegato al verbale di udienza :Letti gli artt.599, 605 c.p.p., in parziale riforma della sentenza emessa il 1°Iuglio 2009 dal G.I.P. del Tribunale di S. Maria C.

Vetere, appellata da Speranza Luigi, riduce la pena da infliggersi allo stesso ad anni tre di reclusione ed euro settecentoventi di multa; conferma nel resto". 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Speranza , osservando che la predetta ordinanza aveva omesso completamente la correzione di tutta la parte motiva della sentenza, tralasciando anche qualsivoglia considerazione del trattamento sanzionatorio, per cui vi era una insormontabile diversità tra la parte motivazionale del trattamento sanzionatorio rispetto e il dispositivo finale. 1.2 II difensore lamenta la mancanza della motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il Procuratore generale presentava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, non si vede quale sia l'interesse del ricorrente all'impugnazione, considerato che con l'ordinanza di correzione, la pena gli è stata ridotta; giova ricordare che "in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso." (Sez.3, Sentenza n. 3969 del 25/09/2018.

B., Rv. 275690 - 01); nel caso in esame, nella motivazione della sentenza sono esplicate le ragioni per le quali la sentenza di condanna (ad una pena più alta) doveva essere confermata, per cui soltanto il divieto di reformatio in peius impedisce di annullare la sentenza con rinvio affinchè venga ripristinata la pena comminata nella sentenza di primo grado. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione (contenuta nell'ultima pagina della sentenza impugnata) esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli Rv. 271269 - 01.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Ca