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Sentenza — n. 43927/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal verdict for two defendants due to prescription, while dismissing third defendant's appeal as inadmissible.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43927/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal of Scalzi Lucio inadmissible for being manifestly unfounded and reiterative of issues already resolved by the appellate court. Conversely, the appeals of Bianco Filippo and Muto Pietra were allowed because the crime was extinguished by prescription, which had matured by October 2021 despite the defendants' arguments regarding notification delays. Consequently, the contested judgment was annulled without remittal for the two defendants, while the third defendant's appeal was rejected and they were ordered to pay civil party costs.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) e) cod. proc. pen.; Art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: The court annuls a judgment when the statute of limitations for prosecution has expired, ruling that the mere filing of an appeal by a public defender does not cure the defect of non-notification required to preserve the right of defense.

Parole chiave

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statute of limitations criminal prescription non-notification nullity public defender appeal annulment without remittal civil party costs manifestly unfounded appeal reticenza assicurativa

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori; l'avv.to Canossi per Bianco e Muto deduceva con unico motivo violazione dell'art. 606 lett.
Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori; l'avv.to Canossi per Bianco e Muto deduceva con unico motivo violazione dell'art. 606 lett.
Art. 124 cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 391 bis cod. proc. pen.
Ne deriva pertanto che legittimamente i giudici di merito hanno fatto utilizzo di tali dichiarazioni senza che in quella fase potesse essere attivata la disciplina di cui all'art. 391 bis cod.proc.pen.
Art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
317 del 2009, non decorrono nei confronti dell'imputato i termini per la proposizione dell'impugnazione con conseguente nullità, ex art. 178, comma 1, lett.
Corte costituzionale n. 317 del 2009
art. 173 disp.att. cod.proc.pen
1.3 L'avv.to Saporito per Scalzi deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione ex art.
art. 391 bis cod.proc.pen
Ne deriva pertanto che legittimamente i giudici di merito hanno fatto utilizzo di tali dichiarazioni senza che in quella fase potesse essere attivata la disciplina di cui all'art. 391 bis cod.proc.pen.
art. 642 cod. pen
2.2 Quanto al secondo motivo, lo stesso appare puramente reiterativo oltre che manifestamente infondato avuto riguardo al costante insegnamento di questa Corte di cassazione secondo cui in tema di reato di frode in assicurazione, previsto dall'art. 642 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 13803 del 17/02/2020
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SCALZI LUCIO nato a PETRONA il 13/12/1975 BIANCO FILIPPO nato a PETRONA' il 06/01/1960 MUTO PIETRA nato a CROTONE il 29/06/1971 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni della parte civile Zurich che ha depositato comparsa conclusionale e nota spese; lette le conclusioni della difesa in persona dell'Avv.to Saporito per Scalzi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 28 maggio 2021, la corte di appello di Milano, confermava la pronuncia del tribunale di Milano del 19 marzo 2019 che aveva condannato Scalzi Lucio, Bianco Filippo e Muto Pietra alle pene di legge in quanto tutti ritenuti colpevoli del delitto di frode assicurativa. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori; l'avv.to Canossi per Bianco e Muto deduceva con unico motivo violazione dell'art. 606 lett.

c) cod.proc.pen. quanto alla nullità derivante dall'omessa notifica della sentenza di primo grado che non poteva ritenersi sanata dalla avvenuta proposizione dell'appello da parte del solo difensore di ufficio stante il diritto di proposizione dell'appello in via personale che nel caso in esame non si era potuto esercitare. 1.3 L'avv.to Saporito per Scalzi deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione ex art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 124 e 129 cod.proc.pen. per omessa declaratoria di tardività della querela; - violazione ex art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen. con riguardo alla valutazione del compendio probatorio ed in particolare in riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli imputati agli investigatori privati incaricati dalla compagnia assicurativa circa le modalità del sinistro posto che le stesse non erano state acquisite secondo i parametri dell'attività difensiva ex art. 391 bis cod.proc.pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 I motivi avanzati nell'interesse dello Scalzi sono manifestamente infondati e puramente reiterativi di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontate e risolte ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo, i giudici di merito con valutazione conforme e collegata a precise emergenze istruttorie correttamente interpretate, hanno individuato il momento temporale da cui fare decorrere il termine per la proposizione della querela da parte della compagnia assicurativa soltanto dalla conoscenza della ultima relazione investigativa che permetteva di acquisire certezza della falsità del sinistro denunciato.

In tal modo, i giudici di secondo grado, hanno fatto corretta applicazione del principio secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Rv. 277081 — 01). In alcun modo può pertanto ritenersi fondato il primo motivo poiché correttamente si faceva riferimento alla relazione conclusiva quale momento di apprendimento completo della falsità del sinistro. 2.2 Quanto al secondo motivo, lo stesso appare puramente reiterativo oltre che manifestamente infondato avuto riguardo al costante insegnamento di questa Corte di cassazione secondo cui in tema di reato di frode in assicurazione, previsto dall'art. 642 cod. pen., le dichiarazioni rilasciate all'investigatore privato, delegato dalla compagnia assicuratrice, dalla persona che assumerà la veste di indagato, hanno natura di confessione stragiudiziale e sono, pertanto, utilizzabili in sede processuale e valutabili secondo le regole del mezzo di prova che le immette nel processo. (Sez. 2, n. 1731 del 21/12/2017, Rv. 272674 — 01).

Ne deriva pertanto che legittimamente i giudici di merito hanno fatto utilizzo di tali dichiarazioni senza che in quella fase potesse essere attivata la disciplina di cui all'art. 391 bis cod.proc.pen. in assenza di qualsiasi procedimento penale già pendente ed in fase di indagini preliminari. In conclusione, l'impugnazione Scalzi deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese .processuali, nonché ai versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. 2.3 Quanto al motivo del ricorso avanzato nell'interesse degli imputati Bianco e Muto lo stesso non risultando manifestamente infondato ha determinato la prosecuzione del rapporto processuale anche nella fase del presente giudizio di cassazione con conseguente obbligo di declaratoria della causa estintiva della prescrizione.

Ed invero il giudice di appello, a fronte della specifica doglianza avanzata e relativa alla mancata decorrenza del termine per proporre appello a seguito dell'omessa notifica dell'avviso di deposito tardivo della sentenza, ha errato nell'affermare che la proposizione dell'impugnazione da parte del difensore di ufficio dei predetti imputati avrebbe consumato il potere di impugnazione con conseguente assenza di qualsiasi interesse ad ottenere la notifica citata. Al proposito, invero, prevale l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado comporta una nullità a regime intermedio, che, ove ritualmente eccepita, non è sanata dalla proposizione dell'appello da parte del difensore dell'imputato, atteso che, in tal caso, alla luce del "dictum" della sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009, non decorrono nei confronti dell'imputato i termini per la proposizione dell'impugnazione con conseguente nullità, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., del decreto di citazione in appello e della sentenza emessa all'esito del relativo giudizio. (Sez. 5 - , n. 13803 del 17/02/2020, Rv. 279100 - 01).

E tale affermazione va vieppiù ribadita anche per il caso di appello avanzato dal difensore di ufficio posto che, nella suddetta ipotesi, l'interesse dell'imputato ad ottenere la notifica dell'avviso di deposito della sentenza è ancora più pregnante potendo lo stesso, oltre che proporre appello personalmente in aggiunta a quello del difensore di ufficio, anche nominare un difensore di fiducia a tal fine. Con la conseguenza che la necessaria tutela del diritto di difesa impone in tal caso di dichiarare il diritto dell'imputato a ricevere la notifica non potendo essere idoneo allo scopo il solo appello del difensore di ufficio.

Ne consegue che la non manifesta infondatezza del motivo impone la declaratoria di prescrizione trattandosi di fatti commessi da imputati non recidivi il 19 marzo 2014, con conseguente decorso alla data del 19 settembre 2021 del termine di prescrizione che pure aggiunti i periodi di sospensione COVID matura il 22-10-2021. Alla luce delle predette considerazioni pertanto l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio nei confronti di Bianco Filippo e Muto Pietra per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione. Alla declaratoria suddetta segue comunque la condanna anche dei predetti imputati alla rifusione delle spese di parte civile in questo grado posto che i fatti accertati nel presente procedimento comportano comunque la responsabilità dei predetti nei confronti della compagnia assicurativa tratta in inganno dalle condotte concorsuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio .1a sentenza impugnata, nei confronti di Bianco. Filippo e Muto Pietra perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di Scalzi Lucio che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Zurich Insurance che liquida in complessivi C 3510,00 oltre accessori di legge. Roma, 19 ott