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Sentenza — n. 43926/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of interest and manifestly unfounded arguments regarding criminal procedure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43926/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the appellate court erred in reclassifying charges and failed to address specific procedural defects, but the Court found these claims manifestly unfounded. The decision rested on the absence of a specific interest in appeal, as the conviction for the alternative charge was already absorbed by the primary conviction, and the evidence against the defendant was deemed conclusive.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or proposed in the absence of interest, particularly when the conviction for an alternative charge is absorbed by the main conviction and no separate penalty is determined.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of interest appeal manifestly unfounded grounds absorption of crimes criminal procedure code truffa aggravata istruzione penale per appropriazione indebita messa in circolazione di monete false

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
cod.proc.pen.: - inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett.
Art. 616, cod. proc. pen.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputata deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art.
art. 646 cod.pen
2.3 Non sussiste in alcun modo poi il vizio dedotto con il quinto motivo posto che l'impugnata sentenza ha proprio dichiarato l'assorbimento del reato di cui al capo c) nella fattispecie di cui all'art. 646 cod.pen.
art. 616 cod.proc.pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERENTE FEDERICA nato a GROSSETO il 24/10/1976 avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio lette le conclusioni della Difesa avv.to Burzi che ha chiesto l' annullamento senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 27 aprile 2021, la corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia del tribunale di Grosseto del 19 febbraio 2020, riqualificati i fatti di truffa e falso contestati a Ferente Federica nel reato di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 n. 11 cod.pen., dichiarava non doversi procedere per prescrizione in relazione alle condotte commesse sino al 18 maggio 2013 e rideterminava la pena alla stessa inflitta in mesi 5 di reclusione ed C 400,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputata deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. in relazione alla condanna per un fatto diverso stante che il giudice di appello procedendo alla riqualificazione non aveva dato atto della presenza della condizione di procedibilità; - inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza della motivazione ex art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. dovendosi pronunciare sentenza di non doversi procedere per difetto di querela anche in relazione ai fatti residui non dichiarati prescritti, non potendo la procedibilità di ufficio derivare dalla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod.pen.; - difetto di motivazione ex art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. in relazione alla affermazione di responsabilità quanto alla ricostruzione della condotta posta in essere dall'imputata; - difetto di motivazione ex art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. ed insussistenza del reato sotto il profilo dell'impossessamento del denaro mancando la prova dell'appropriazione; - violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. ed omessa pronuncia di non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo c) trattandosi di fattispecie di falso in scrittura privata non più punibile; - violazione dell'art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. in ordine alla determinazione della pena ed omessa motivazione quanto alla stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 I motivi sono o manifestamente infondati ovvero proposti in difetto di interesse ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo ed al secondo motivo, con i quali sotto diverso profilo si propongono questioni in tema di difetto di querela rispetto al reato di appropriazione indebita riqualificato in appello, il ricorso difetta evidentemente di specificità; la sentenza di primo grado e quella di appello a pagina 1 dei rispettivi provvedimenti contengono l'inequivocabile affermazione che il presente procedimento traeva origine dalla querela sporta da Tonali Danilo, amministratore della società Amiata Pratiche s.r.l. e con tali affermazioni espresse e ripetute nei due gradi di merito il ricorso in alcun modo si confronta.

Inoltre, quanto alle altre doglianze avanzate con il primo motivo, non sussiste alcun difetto di correlazione tra imputazione e sentenza posto che, il giudice di appello, si è limitato a dare una diversa qualificazione giuridica alla stessa condotta aderendo altresì alla prospettazione contenuta nell'atto di appello con il quale, al primo motivo, si chiedeva in linea subordinata proprio di ritenere l'ipotesi di cui all'art. 646 cod.pen.. 2.2 Il terzo ed il quarto motivo propongono tutta una lettura alternativa di elementi di prova a fronte di una doppia conforme di responsabilità non deducibile nella presente sede di legittimità.

I giudici di merito, con valutazione conforme, hanno ritenuto l'imputata autrice delle illecite condotte di appropriazione delle somme versate dai clienti della Amiata Pratiche per il versamento della tassa automobilistica (c.d. bollo auto); a tali conclusioni entrambi i gradi di merito sono giunti alla luce della dettagliata ricostruzione dei fatti e delle modalità della condotta posta in essere dalla Ferente che, attraverso l'annullamento delle pratiche e la distrazione delle somme riscosse, si era impossessata dei versamenti effettuati dai clienti; inoltre, a tale conclusione, si perveniva anche scartando ogni ragionevolezza alla tesi alternativa del possibile coinvolgimento anche di altri addetti dell'agenzia non trovando tale ipotesi alcun elemento di riscontro.

Le conclusioni circa la responsabilità della ricorrente pertanto sono fondate su una completa e corretta .analisi del materiale probatorio non più contestabile nella presente sede se non sotto il profilo dell'illogicità manifesta o del travisamento della prova nel caso di specie evidentemente non sussistenti. 2.3 Non sussiste in alcun modo poi il vizio dedotto con il quinto motivo posto che l'impugnata sentenza ha proprio dichiarato l'assorbimento del reato di cui al capo c) nella fattispecie di cui all'art. 646 cod.pen. come si ricava dalla lettura congiunta del dispositivo e della motivazione; invero, a fronte del dispositivo della pronuncia di appello che riqualifica tutti i fatti ascritti all'imputata nel reato di cui all'art. 646 cod.pen., la motivazione chiarisce esplicitamente "fermo restando che la condotta di falso ascritta al capo c) di natura strumentale rispetto alla dissimulazione della condotta appropriativa deve ritenersi in essa assorbita..." .

Appare pertanto evidente che a fronte di tale conclusione il ricorso difetta di interesse mancando qualsiasi statuizione penale di condanna impugnabile autonomamente ovvero determinazione di pena per tale capo della rubrica. Infine, in alcun modo viziato può ritenersi il procedimento di determinazione della pena posto che la sanzione appare essere stata determinata dal giudice di appello sulla base di ben precise valutazioni espresse nell'ultima pagina della motivazione con riferimento ad aspetti del fatto rientranti nella sua piena discrezionalità.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 ottobre 2022 CONSIGLI RE EST. azio