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Sentenza — n. 43925/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against robbery conviction citing lack of admissibility and manifestly unfounded arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43925/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding the conviction for improper robbery. The court found the arguments repetitive of issues already resolved by the appellate court and manifestly unfounded based on established case law. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. The Supreme Court holds that a cassation appeal is inadmissible if it reiterates issues already decided by the appellate court and is manifestly unfounded, resulting in the condemnation of the appellant for procedural costs.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetitive arguments dismissal manifestly unfounded claims improper robbery conviction procedural costs award rapina qualificata infrazione privilegiata tentata rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
cod.proc.pen.: - inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza della motivazione ex art. 606 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla mancata concessione della attenuante di . cui all'art. 62 n. 4 cod.pen..
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza della motivazione ex art.
art. 616 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 28389 del 27/04/2017
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHOUCHANI SOUHAIB nato il 30/06/1983 avverso la sentenza del 17/12/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv.to Marziali che insiste per l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 17 dicembre 2019, trasmessa a questa Corte di cassazione il 6 ottobre 2021, la corte di appello di Ancona confermava la pronuncia del tribunale di Fermo del 26 ottobre 2017 che aveva condannato Chouchani Souhaib alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di rapina impropria. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza della motivazione ex art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta responsabilità per il delitto di rapina in difetto di prova certa della coazione fisica e psichica esercitata dal ricorrente nei confronti della persona offesa; - inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza della motivazione ex art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla omessa qualificazione della condotta nell'ipotesi di rapina tentata; - inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza della motivazione ex art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla mancata concessione della attenuante di . cui all'art. 62 n. 4 cod.pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 I motivi sono reiterativi di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontate e risolte ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo, i giudici di merito con valutazione conforme hanno qualificato i fatti nei termini della rapina impropria segnalando entrambi come l'imputato, dopo essere stato raggiunto dalla persona offesa a seguito dell'impossessamento del marsupio, poneva in essere condotte tese inequivocabilmente con violenza ad assicurarsi l'impunità.

Al proposito occorre ricordare come secondo il costante orientamento di questa Corte di cassazione in tema di rapina impropria, integra il requisito della violenza, quale elemento materiale del reato, non soltanto l'esercizio sul soggetto passivo di un vero e proprio costringimento fisico, ma anche qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente che si risolva comunque in una coartazione della libertà fisica o psichica del medesimo, conseguentemente indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare od omettere qualche cosa (Sez. 2, n. 28389 del 27/04/2017, Rv. 270180 - 01).

Ne consegue affermare la manifesta infondatezza del primo motivo poiché le azioni materiali evidenziate dai giudici di merito imponevano alla vittima di subire la reazione del ricorrente. 2.2 II secondo motivo è inammissibile perché mai avanzato nell'atto di appello in cui non si proponeva alcuna richiesta di differente qualificazione dei fatti ed è comunque manifestamente infondato posto che l'imputato aveva comunque effettuato lo spossessamento, pur per un breve arco temporale, conseguendo così il profitto ed integrando la fattispecie consumata. 2.3 Il terzo motivo è anche esso puramente reiterativo poiché deduce violazione di legge e difetto di motivazione a fronte di una decisione di negazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. basata su una precisa circostanza di fatto non contestabile nella presente sede, costituita dal valore dei beni sottratti oltre che dalla pluralità dei beni giuridici aggrediti.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 ottobre 2022 I CONSIGLI,,RE ST.IL PRE DENTE go 2 -DEPOSITATO IN CA