Sentenza — n. 43924/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANASTASI ANGELO nato a MILANO il 14/11/1973 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp.att. cod.proc.pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 43924/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 2.1 I motivi sono reiterativi di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontate e risolte ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, secondo il costante orientamento di questa Corte di cassazione risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità, (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Rv. 267969 - 01).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANASTASI ANGELO nato a MILANO il 14/11/1973 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza in data 5 maggio 2021, la corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia dello stesso tribunale del 18.7.2018 riduceva la pena inflitta ad Anastasi Angelo in ordine al reato di ricettazione allo stesso contestato ad anni 2 di reclusione ed C 516 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo, con un unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., insufficiente, errata e contraddittoria motivazione ex art. 606 lett.
e) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del giudizio di appello ed alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di furto aggravato
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 I motivi sono reiterativi di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontate e risolte ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, secondo il costante orientamento di questa Corte di cassazione risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità, (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Rv. 267969 - 01).
Orbene, nel caso in esame, il giudice di appello con plurimi argomenti in fatto ha spiegato come la confessione dell'imputato appaia meramente strumentale stante la mancata indicazione di precisi elementi del commesso furto quali il tempo, le modalità ed il luogo di consumazione sicché, mancando gli elementi univocamente indicativi della commissione del reato di cui agli artt. 624 e 625 cod.pen., del tutto corretta appare la decisione del giudice di merito e manifestamente infondato il motivo. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 19 ottobre 2022 CONSIGLIERE EST. nazio Pardo IL PRESJ1LENTE Geppi o ago DEPOSITATO IN CANCELLEK0