Sentenza — n. 43909/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MAJDOULI SOUFIANE n. in Marocco il 6/8/1997 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Ancona il 12/1/2021 - dato atto che si è proceduto a trattazione con rito cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020; -udita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis; -letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. Mariaemanuela Guerra, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso CONSIDERATO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Ancona confermava la decisione del Tribunale di Ascoli Piceno che, in data 11/7/2018, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di tentata rapina impropria aggravata, condannandolo alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 161 cod. proc. pen, art. 182 cod. proc. pen, art. 180 cod. proc. pen; Sentenza — n. 43909/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dalla nota dei CC della Stazione di Villa S. Antonio nulla emerge in ordine all'insufficienza o inidoneità del domicilio dichiarato, essendosi gli stessi limitati a riferire circa il mancato rinvenimento dell'imputato senza rappresentare le esatte ragioni dell'impossibilità di notificazione. Da tanto, per costante giurisprudenza, consegue la nullità assoluta ed insanabile della notificazione eseguita a mani del difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen. RITENUTO IN DIRITTO 1.12eccezione proposta è inammissibile in quanto tardivamente dedotta.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MAJDOULI SOUFIANE n. in Marocco il 6/8/1997 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Ancona il 12/1/2021 - dato atto che si è proceduto a trattazione con rito cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020; -udita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis; -letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. Mariaemanuela Guerra, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso CONSIDERATO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Ancona confermava la decisione del Tribunale di Ascoli Piceno che, in data 11/7/2018, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di tentata rapina impropria aggravata, condannandolo alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv.
Umberto Gramenzi, deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 161,179, 185 e 601 cod.proc.pen. in quanto la Corte d'Appello riteneva rituale la notifica della citazione in appello al difensore a norma dell'art. 161, comma 4, codice di rito sulla base del mancato rinvenimento del prevenuto in località Castel di Lama, attestata dai C:C incaricati della notificazione. La difesa deduce che, avendo il prevenuto dichiarato il proprio domicilio in Via Salaria 310 in Ascoli Piceno, la citazione doveva essere notificata in detto luogo, anche mediante consegna a persona convivente o al portiere, a prescindere dal mancato rinvenimento dell'interessato.
Dalla nota dei CC della Stazione di Villa S. Antonio nulla emerge in ordine all'insufficienza o inidoneità del domicilio dichiarato, essendosi gli stessi limitati a riferire circa il mancato rinvenimento dell'imputato senza rappresentare le esatte ragioni dell'impossibilità di notificazione. Da tanto, per costante giurisprudenza, consegue la nullità assoluta ed insanabile della notificazione eseguita a mani del difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen. RITENUTO IN DIRITTO 1.12eccezione proposta è inammissibile in quanto tardivamente dedotta.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello (nella specie, concernente la violazione dell'art. 161 cod. proc. pen. nella nol:ifica del decreto di citazione in appello), essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità (Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, Rv. 278002; nel senso della riconducibilità della violazione dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. nella sfera di operatività delle nullità a regime intermedio anche Sez. 5, n. 2314 del 16/10/2015, dep. 2016, Rv. 265710;
Sez. 6, n. 490 del 02/12/2016, dep. 2017, Rv. 268809).
2. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 30 settembre 2022 Il consigli