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Sentenza — n. 43903/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to address economic capacity arguments regarding conditional suspension.

Numero d'incarto Sentenza — n. 43903/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to substantiate his claim regarding the economic capacity required for the conditional suspension of the sentence. Although the defense argued that the lower court ignored the appellant's financial difficulties and the need to verify economic capacity before granting the benefit, the appellate court had already addressed and rejected this specific argument in its decision. The Supreme Court found the appeal generic and lacking in concrete evidence to challenge the established reasoning, resulting in the dismissal of the request.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible if the appellant fails to provide specific allegations or evidence to challenge the lower court's reasoning on the economic capacity required for the conditional suspension of the sentence.

Parole chiave

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inadmissible appeal conditional suspension economic capacity provisional payment generic appeal art. 616 c.p.p. substantive challenge condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020
art. 646 cod. pen
l'erronea interpretazione ed applicazione della legge penale con riferimento all'art. 646 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000, in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 46959 del 19/10/2021
Sez. 6, Sentenza n. 22094 del 18/03/2021
Sez. 2, Sentenza n. 26958 del 24/07/2020
Sez. 5, Sentenza n. 11291 del 09/12/2019
Sez. 5, Sentenza n. 48913 del 01/10/2018
Sez. 6, Sentenza n. 11371 del 15/02/2018
274599 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 11371 del 15/02/2018, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Scarano Domenico, nato a Cerignola il 31.1.1958, contro la sentenza della Corte di Appello di Genova del 2.2.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10.2.2020 il Tribunale di Genova aveva riconosciuto Domenico Scarano responsabile del delitto di appropriazione indebita aggravata (ai sensi dell'art. 61 n. 11 cod. pen.) e lui ascritto e, di conseguenza, lo aveva condannato alla pena di mesi 9 di reclusione ed Euro 400 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile in favore della quale aveva liquidato una provvisionale di Euro 8.000 al cui pagamento aveva infine subordinato il pur riconosciuto beneficio della sospensione condizionale;

2. la Corte di Appello di Genova, adita dall'imputato, ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha concesso allo Scarano il beneficio della non menzione della condanna confermando nel resto la decisione del Tribunale e liquidando alla parte civile le spese del grado;

3. ricorre per cassazione il difensore dello Scarano deducendo: 3.1. l'erronea interpretazione ed applicazione della legge penale con riferimento all'art. 646 cod. pen. e 3.2. il travisamento del fatto: richiamata la ricostruzione del fatto operata nella sentenza di primo grado e condivisa dalla Corte di Appello, denunzia infatti la erronea interpretazione della legge penale e, in particolare, dell'art. 646 cod. pen. che individua la peculiarità del reato nella altruità della cosa o del denaro di cui l'agente si appropri indebitamente; tanto premesso, segnala che nel caso di specie l'errore di diritto in cui sono incorsi i giudici di merito è correlato ai travisamento del fatto dal momento che il rapporto debito-credito intercorso tra lo Scarano ed il Dalla Volta aveva preso origine da un contratto di compravendita di prodotti farmaceutici di cui l'imputato era divenuto proprietario ed il cui mancato pagamento non integra il delitto di appropriazione indebita ma un mero inadempimento civilistico; 3.3 erronea applicazione della legge penale con riferimento alla concessione della sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della provvisionale, 3.4 illogicità della motivazione ricavabile dal testo del provvedimento impugnato, 3.5 omessa motivazione sulle capacità economiche del reo: rileva l'illogicità della statuizione con cui i giudici di merito hanno ritenuto di subordinare il beneficio della sospensione condizionale al pagamento della provvisionale dal momento che proprio il delitto di appropriazione indebita era stato determinato dalle difficoltà economiche dell'imputato su cui sarebbe stato necessario uno specifico accertamento;

4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: premesso che si è in presenza di una "doppia conforme" di merito, rileva che la Corte di Appello ha puntualmente analizzato e confutato i motivi di gravame con motivazione esaustiva in fatto e corretta in diritto oltre che immune da profili di manifesta illogicità; segnala che il ricorso finisce con il riproporre in questa sede censure già avanzate e compiutamente esaminate in appello e respinte con argomentazioni con cui il ricorrente non si confronta; segnala che la Corte territoriale si è conformata alla giurisprudenza di legittimità anche con riferimento ai presupposti circa la subordinazione del beneficio della sospensione della pena al pagamento della provvisionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede.

1. Lo Scarano era stato chiamato a rispondere ed era stato condannato, nei due gradi di merito ed all'esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, del delitto di appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 11 cod. pen. "... perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si appropriava di Euro 5.640 di cui aveva la disponibilità in qualità di agente, nonché di prodotti farmaceutici per un valore di Euro 6.679,50 di cui aveva la disponibilità nella successiva qualità di procacciatore di affari, di proprietà di Dalla Volta Marco, quale titolare della ditta individuale T&B di Marco Dalla Volta".

2. I giudici di merito hanno puntualmente ricostruito la vicenda e, in particolare, i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti sulla scorta delle dichiarazioni della persona offes e della documentazione acquisita da cui era emerso che nell'anno 2013 il Della Volta aveva concluso un contratto di agenzia con l'imputato il quale acquistava merce, fatturandola in proprio, che poi rivendeva per suo conto; era tuttavia accaduto che nel novembre del 2016 l'imputato aveva pagato due fatture per l'importo complessivo di Euro 6.150 con un assegno scoperto per cui aveva sottoscritto un riconoscimento di debito e modificato il rapporto con il Dalla Volta per il quale aveva iniziato ad operare come procacciatore di affari, vendendo in nome della ditta la merce da questa consegnatagli ed a nome della quale veniva fatturata ai clienti dalla T&B di cui aveva la disponibilità dei relativi bollettari; l'imputato, secondo gli accordi, percepiva una percentuale sugli incassi che venivano riversati settimanalmente e su cui andavano calcolate le provvigioni in parte trattenute sino a concorrenza del debito pregresso ancora esistente.

Se non ché, in costanza di siffatto (secondo) rapporto contrattuale, in data 30.3.3017 allo Scarano veniva consegnata merce per un controvalore di Euro 6.679,50 della cui finale destinazione, tuttavia, l'imputato non aveva dato mai conto avendo dal canto suo il Dalla Volta appreso che erano state emesse due fatture di vendita a terzi senza che mai fosse stato riversato alla società il corrispettivo pagato. 3.1 Tanto premesso in punto di fatto, è evidente come il primo motivo del ricorso (significativamente intitolato, oltre che in termini di "violazione di legge", come "travisamento del fatto") si fondi su una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella di cui si è dato conto sin'ora: i giudici di merito, peraltro, hanno puntualmente e specificamente motivato sulla differenza tra gli accordi precedenti e quello di (mero) procacciamento di affari chiarendo che in precedenza "... la merce veniva venduta all'imputato che ne diventava proprietario con la conseguenza che il mancato pagamento del prezzo poteva qualificarsi come mero inadempimento civilistico" sicché "... il reato ... doveva essere ritenuto sussistente circoscritto solo alla seconda parte del rapporto contrattuale, quando l'imputato aveva la disponibilità del prodotti in qualità di procacciatore" (cfr., pag. 2 della sentenza di appello).

In definitiva, le due sentenze di merito sono state chiare nell'escludere la configurabilità del reato con riguardo alla somma di Euro 6.150 che, per l'appunto, riguardava il periodo in cui lo Scarano era agente di commercio limitandone la responsabilità alla seconda parte della imputazione concernente, invece, la appropriazione dei prodotti che erano stati da lui ricevuti in qualità di (mero) procacciatore di affari. In tal modo il ricorso non soltanto suppone una diversa ricostruzione dei fatti ma si limita a reiterare una questione già avanzata con l'atto di appello e che su cui già il Tribunale aveva fornito una risposta puntuale in fatto e corretta in diritto che la difesa aveva tuttavia ignorato come ha ignorato, nel ricorso, le considerazioni altrettanto corrette che sono state sul punto ribadite dalla Corte territoriale in termini non soltanto non contrastati in ricorso ma, anche, giuridicamente ineccepibili (cfr., ad esempio, Sez. 2, Sentenza n. 6690 del 03/02/2012, Di Chito, Rv. 252109 - 01, secondo cui integra il reato di appropriazione indebita la condotta di chi, ricevuta una cosa per effetto della stipula di un contratto estimatorio, la trattenga dopo il termine stabilito senza pagarne il prezzo, ribadendo tale principio in una fattispecie relativa a gioielli affidati all'agente "in conto visione".) 3.2 La Corte ha inoltre confermato la decisione di subordinare il beneficio della sospensione condizionale al pagamento della provvisionale motivando in maniera puntuale ed esaustiva sulle ragioni di opportunità, nel caso specifico, della statuizione e, sotto altro profilo, richiamando l'orientamento di questa Corte secondo cui in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, atteso che la verifica dell'eventuale impossibilità di adempiere del condannato rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione (cfr., in tal senso, Sez. 4 - , Sentenza n. 4626 del 08/11/2019, Rv. 278290-01, Srgò Pasquale;

Sez. 5, Sentenza n. 12614 del 09/12/2015, Rv. 266873 - 01, imp. Fanella; Sez. 5, Sentenza n. 15800 del 17/11/2015, Rv. 266690 - 01, imp. Foddi ed altro; Sez. 2, Sentenza n. 26221 del 11/06/2015, Rv. 264013 - 01, Dammico). A questo orientamento, come è noto, si oppone quello, obiettivamente più recente, secondo cui il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione (cfr., così, Sez. 6 - , Sentenza n. 46959 del 19/10/2021, Rv. 282348 - 01, P.;

Sez. 6 - , Sentenza n. 22094 del 18/03/2021, Rv. 281510 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 26958 del 24/07/2020, Rv. 279648 - 01, Valente Giuseppe; Sez. 5 - , Sentenza n. 11299 del 09/12/2019, Rv. 278799 - 01, Gullino Roberto, in cui la Corte ha ribadito che il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice di merito che, senza operare una effettiva verifica della capacità economica del condannato, aveva subordinato al pagamento di una provvisionale la concessione del beneficio della sospensione della pena, nonostante risultasse dagli atti che il destinatario del provvedimento era stato dichiarato fallito in proprio dopo la sentenza di condanna di primo grado e spogliato dei suoi beni, venduti all'asta;

Sez. 5 - , Sentenza n. 48913 del 01/10/2018, Asllani Agim, Rv. 274599 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 11371 del 15/02/2018, Rv. 272544 - 01, C.). Tanto premesso, rileva il Collegio che la Corte di Appello ha dato conto dell'esistenza di questo secondo orientamento chiarendo tuttavia che "... nessuna allegazione è stata fornita in tal senso nell'atto di gravame e, al contrario, lo stesso appellante ha dato atto che lo Scarano è un lavoratore autonomo (ancorché in asserite condizioni economiche precarie) ... di talché non può neppure sostenersi che l'imputato non sia nelle condizioni economiche di sopportare l'onere di versare al Dalla Volta la provvisionale disposta dal giudice di primo grado" (cfr., pag. 5 della sentenza).

Il ricorso, dunque, è sul punto del tutto generico perché non si confronta con la sentenza di appello in cui la Corte non ha affatto ignorato il motivo di gravame ma lo ha affrontato e respinto con argomentazioni del tutto ignorate e trascurate dal ricorrente.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000, in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il