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Sentenza — n. 43682/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43682/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43682/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 16/03/2022, il Tribunale di Firenze rigettava l'appello proposto nell'interesse di Raza Faizan avverso l'ordinanza emessa in data 15/12/2021 dalla Corte di appello di Firenze che aveva respinto sia la richiesta di revoca della misura dell'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria disposta dal Tribunale del riesame con ordinanza in data 27/01/2020, che l'istanza di autorizzazione ad un permesso temporaneo nel mese di dicembre 2021 (ovvero nei mesi di luglio/agosto 2022 per un periodo non superiore a quattro settimane) per fare rientro nel proprio paese. Il Raza è indagato per i delitti di rapina aggravata in concorso (capo A), lesioni personali aggravate n concorso (capo B) e furto in abitazione aggravato in concorso (capo C).

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 292 cod. proc. pen, art. 299 cod. proc. pen, art. 274 cod. proc. pen, art. 275 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 43682/2022 — snpen · Corte di Cassazione: c) cod. proc. pen., nella parte in cui la ritenuta estrema gravità dei fatti commessi viene assunta quale unica esigenza cautelare. Quinto motivo: inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, in specie dell'art. 274 lett.

Parole chiave

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controllo periodico della detenzione prova del rischio persecuzione cittadini afghani pericolo di reiterazione ripetute violazioni del diritto degli stranieri inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di Raza Faizan, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 292 cod. proc. pen
Terzo motivo: inosservanza della legge processuale penale e, in specie, dell'art. 292 cod. proc. pen.
art. 299 cod. proc. pen
art. 274 cod. proc. pen
Settimo motivo: violazione di legge per inosservanza della legge processuale penale, in specie dell'art. 274 cod. proc. pen.; mancanza dei presupposti di cui all'art.
art. 275 cod. proc. pen
pen., laddove prevede che le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede; violazione, inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, in specie dell'art. 275, comma 2 ter, cod.
art. 133 cod. pen
c) in relazione agli indici di cui all'art. 133 cod. pen.; assenza di precedenti penali e condotta irreprensibile; violazione degli artt.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 34154/2018
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Raza Faizan, nato in Pakistan il 06/06/1987 rappresentato ed assistito dall'avv. Stefano Borgheresi, di fiducia avverso l'ordinanza n. 1309/2021 in data 16/03/2022 del Tribunale dì Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la memoria difensiva con contestuali repliche pervenute il 20/10/2022; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Pietro Molino, ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 16/03/2022, il Tribunale di Firenze rigettava l'appello proposto nell'interesse di Raza Faizan avverso l'ordinanza emessa in data 15/12/2021 dalla Corte di appello di Firenze che aveva respinto sia la richiesta di revoca della misura dell'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria disposta dal Tribunale del riesame con ordinanza in data 27/01/2020, che l'istanza di autorizzazione ad un permesso temporaneo nel mese di dicembre 2021 (ovvero nei mesi di luglio/agosto 2022 per un periodo non superiore a quattro settimane) per fare rientro nel proprio paese. Il Raza è indagato per i delitti di rapina aggravata in concorso (capo A), lesioni personali aggravate n concorso (capo B) e furto in abitazione aggravato in concorso (capo C).

2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di Raza Faizan, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: manifesta illogicità della motivazione per travisamento e motivazione contraddittoria laddove pone la gravità dei fatti commessi quale effetto della permanenza dell'esigenza cautelare in corso. Secondo motivo: motivazione mancante e comunque tautologica, apodittica e apparente, laddove riporta le medesime argomentazioni del precedente giudizio impugnato.

Terzo motivo: inosservanza della legge processuale penale e, in specie, dell'art. 292 cod. proc. pen. per omessa esposizione e valutazione delle specifiche esigenze cautelari nonché degli indizi che giustificano la misura disposta; omessa indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato; omessa esposizione ed autonoma valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa; violazione dell'art. 299 cod. proc. pen.

Quarto motivo: inosservanza della legge processuale penale e, in specie, dell'art. 274 lett.

c) cod. proc. pen., nella parte in cui la ritenuta estrema gravità dei fatti commessi viene assunta quale unica esigenza cautelare. Quinto motivo: inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, in specie dell'art. 274 lett.

c) cod. proc. pen., laddove prevede che le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede; violazione, inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, in specie dell'art. 275, comma 2 ter, cod. proc. pen. Sesto motivo: violazione, inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, in specie dell'art. 274, lett.

c) cod. proc. pen. in punto di attualità e concretezza; inesistenza ed omessa motivazione sull'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato; violazione di legge, in specie degli artt. 274 e 292 cod. proc. pen.; omessa valutazione della permanenza e dell'intensità dell'esigenza cautelare; omessa motivazione e valutazione in ordine al tempo trascorso dalla commissione del reato. Settimo motivo: violazione di legge per inosservanza della legge processuale penale, in specie dell'art. 274 cod. proc. pen.; mancanza dei presupposti di cui all'art. 274 cod. proc. pen.; mancata indicazione e insussistenza delle esigenze cautelari; violazione, inosservanza e/o erronea applicazione della legge processuale penale, in specie dell'art. 275 cod. proc. pen.; mancanza del requisito di proporzionalità della misura in considerazione del tempo trascorso dai fatti; inosservanza della legge processuale penale, in specie dell'art. 292 cod. proc. pen., commi 2 e 2 ter. Ottavo motivo: violazione di legge per inosservanza della legge processuale penale, in specie dell'art. 274 lett.

c) in relazione agli indici di cui all'art. 133 cod. pen.; assenza di precedenti penali e condotta irreprensibile; violazione degli artt. 13 e 27, secondo comma, Cost. per persistente privazione della libertà personale in assenza e prima di una condanna definitiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, per alcuni motivi in modo manifesto.

2. Manifestamente infondati sono i primi tre collegati motivi di ricorso. Nei confronti del Raza risulta essere stata pronunciata sentenza di condanna da parte della Corte di appello di Firenze in data 29/09/2020 (confermativa della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale della stessa città), per tutti i fatti al medesimo contestati, alla pena complessiva di anni otto, mesi sei di reclusione ed euro 3.000 di multa.

2. Insegna la giurisprudenza che, in tema di misure cautelari personali, una volta intervenuta la sentenza di condanna anche non definitiva, la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del giudizio incidentale, anche in sede di riesame o di appello, deve mantenersi nell'ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito, non solo per quel che attiene all'affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica, ma anche per tutte le circostanze del fatto, non potendo essere queste apprezzate in modo diverso dal giudice della cautela (Sez. 4, n. 12890 del 13/02/2019, Bettassa, Rv. 275363). Ne consegue che ogni questione relativa alla gravità indiziaria e alla asserita mancata "autonoma valutazione" deve, in questa sede, ritenersi superata.

3. Infondati sono gli ulteriori cinque, anch'essi collegati tra loro, motivi di ricorso (n.ri 4, 5, 6, 7 e 8), afferenti alle esigenze cautelari. Invero, i giudici del provvedimento impugnato, dopo aver ritenuto pienamente condivisibili le motivazioni addotte dalla Corte d'appello in sede di ( giudizio di merito, sia con riferimento alla richiesta di revoca della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, sia sull'istanza di autorizzazione ad espatriare in via temporanea, ha precisato come nei confronti del Raza permangano le esigenze cautelari poste a fondamento della misura in atto "attesa l'estrema gravità dei fatti contestati e la negativa personalità dell'imputato desunta dalle modalità della condotta criminosa", rilevando altresì la piena condivisibilità delle valutazioni operate dal giudice di merito di secondo grado, riconoscendo "l'adeguatezza della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, la cui osservanza non può da sola costituire indice della cessazione delle esigenze cautelari"; inoltre, ha ritenuto del tutto giustificato il rigetto della "richiesta di permesso temporaneo per recarsi in Pakistan, giacchè renderebbe inefficace la misura coercitiva" ed irrilevanti, ai fini dell'attenuazione delle esigenze cautelari "gli elementi indicati dall'appellante e, in particolare, l'incensuratezza del prevenuto e l'avere lo stesso stabile dimora ed occupazione, già considerati in sede di applicazione della misura in atto, che sarebbe stata certamente sostituita ove il Raza avesse commesso ulteriori illeciti".

Come è noto, in tema di esigenze cautelari, l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale. Fermo quanto precede, ad un orientamento che da tale presupposto fa derivare l'insufficienza del giudizio sulla riconosciuta "alta probabilità" che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, dovendosi altresì ritenere necessario, ai fini del giudizio sulla ricorrenza dell'esigenza cautelare, prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Ruggerini, Rv. 273674), se ne contrappone altro secondo cui il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769).

Il Tribunale, in sostanza, risulta essersi conformato al secondo orientamento espresso da questa Suprema Corte, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, la concretezza postula che il pericolo di reiterazione del reato non sia ipotizzabile in astratto ma sia desunto da elementi di fatto esistenti (cfr., Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684; Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977; Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266511; Sez. 3, n. 12477 del 18/12/2015, Mondello, in motivazione), mentre l'attualità di esso deve essere affermata qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati; ne deriva che il requisito dell'attualità del pericolo, può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricadute (cfr., Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Draghici, Rv. 267965;

Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, Centineo, Rv. 267264); e ciò in quanto la valutazione prognostica in parola non richiede la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216). Orientamento giurisprudenziale che - per le ragioni dianzi esposte - si ritiene di dover privilegiare rispetto a quello che postula che, per l'attualità del pericolo, non sia più sufficiente il riconoscimento dell'alta probabilità di tornare a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, essendo invece necessario prevedere che all'indagato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (cfr., Sez. 3, n. 34154/2018, cit.; nel medesimo senso, Sez. 6, n. 24779 del 10/05/2016, Rando, Rv. 267830).

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual