Sentenza — n. 43680/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza dell'Il febbraio 2022 il Tribunale del riesame di Potenza ha annullato nei confronti di Pasoiu Adrian l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari limitatamente ,al reato di cui al capo 4) della rubrica provvisoria, sostituendo la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella nell'obbligo di dimora nel Comune di Serracapriola.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 311 cod. proc. pen; Sentenza — n. 43680/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Inoltre, l'illecita coartazione del debitore, finalizzata a riscuotere un credito, era stata posta in essere con l'ausilio di esponenti malavitosi, di talché la condotta si connoterebbe per una finalizzazione ulteriore ed esogena rispetto al credito stesso intrecciandosi con gli interessi del sodalizio, al quale il terzo interventore è legato. In tale situazione non vi sarebbero dubbi in merito alla configurabilità dell'estorsione aggravata ex art. 416 bis.1 cod. pen. anziché del meno grave reato di ragion fattasi.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Potenza c/ PASOIU ADRIAN, nato a Barcanesti il 18 maggio 1972, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Potenza I'll febbraio 2022, Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 14 ottobre 2022 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata; Udito l'avv. Massimo Maria Molinaro, difensore dell'indagato, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell'Il febbraio 2022 il Tribunale del riesame di Potenza ha annullato nei confronti di Pasoiu Adrian l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari limitatamente ,al reato di cui al capo 4) della rubrica provvisoria, sostituendo la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella nell'obbligo di dimora nel Comune di Serracapriola.
2. Avverso tale ordinanza il Pubblico ministero presso il Tribunale di Potenza ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della minaccia o violenza, costitutivi del delitto di estorsione contestato al capo 4). Secondo il ricorrente, il Tribunale del riesame avrebbe trascurato che dalle espressioni della persona offesa si desumeva che quest'ultima si era risolta ad accettare condizioni particolarmente gravose ed economicamente sconvenienti, come quella di lavorare alle dipendenze del Romano, rinunciando a una parte del guadagno, al fine di sanare la propria esposizione debitoria e senza conoscere il termine finale di tale situazione, venendo così a trovarsi in una condizione di assoggettamento sine die.
Inoltre, l'illecita coartazione del debitore, finalizzata a riscuotere un credito, era stata posta in essere con l'ausilio di esponenti malavitosi, di talché la condotta si connoterebbe per una finalizzazione ulteriore ed esogena rispetto al credito stesso intrecciandosi con gli interessi del sodalizio, al quale il terzo interventore è legato. In tale situazione non vi sarebbero dubbi in merito alla configurabilità dell'estorsione aggravata ex art. 416 bis.1 cod. pen. anziché del meno grave reato di ragion fattasi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché tardivo.
2. Dagli atti, il cui esame è imposto dalla natura processuale della questione in scrutinio, qual è certamente la verifica officiosa della tempestività del ricorso (argomenta da S.U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che l'odierno ricorso è stato depositato al Tribunale del riesame, che aveva emesso il provvedimento cautelare impugnato, il 13 maggio 2022, ossia oltre il termine di 10 giorni, decorrente — come previsto dall'art. 311 cod. proc. pen. - dalla comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento, avvenuta il 20 aprile 2022.
3. Il ricorso, pertanto, è stato tardivamente proposto.
4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, trattandosi di Parte pubblica ricorrente.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 ottobre 2022 Il Consi