Sentenza — n. 43678/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 12.1.2022 il Tribunale di Bergamo ha applicato, a Natale Bacis, su richiesta dell'imputato ed il consenso del PM, la pena concordata di anni 3 di reclusione ed Euro 5.000 di multa in relazione ai fatti di usura a lui contestati al capo a) della rubrica; ricorre per cassazione il PG presso la Corte di Appello di Brescia denunziando la illegalità della pena finale applicata al Bacis per essere stata omessa la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 29 comma 1 cod. pen; Sentenza — n. 43678/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5 - , Sentenza n. 49477 del 13/11/2019, Rv. 277552 - 01, Letizia Anna Maria) e che la Corte di cassazione può porre rimedio all'omessa applicazione di una pena accessoria, obbligatoria e predeterminata "ex lege" in specie e durata, con la procedura di correzione prevista dall'art. 619 cod. proc. pen (Sez. 2, Sentenza n. 38713 del 24/06/2015, Rv. 264801 - 01, PG in proc. Manzo, in cui la Corte, in accoglimento di un ricorso del PG., ha per l'appunto rettificato una sentenza di patteggiamento aggiungendo la condanna all'interdizione dai pubblici uffici).
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PG presso la Corte di Appello di Brescia nel processo a carico di Bacis Natale, nato a Verdellino il 23.7.1958, contro la sentenza del Tribunale di Bergamo del 12.1.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del PG che ha concluso per la fondatezza del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12.1.2022 il Tribunale di Bergamo ha applicato, a Natale Bacis, su richiesta dell'imputato ed il consenso del PM, la pena concordata di anni 3 di reclusione ed Euro 5.000 di multa in relazione ai fatti di usura a lui contestati al capo a) della rubrica;
2. ricorre per cassazione il PG presso la Corte di Appello di Brescia denunziando la illegalità della pena finale applicata al Bacis per essere stata omessa la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni;
3. il PG ha trasmesso le conclusioni scritte concludendo per l'accoglimento del ricorso; osserva, infatti, che la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso contro una sentenza di patteggiamento che abbia omesso la adozione di una pena accessoria la cui obbligatorietà rende irrilevante il fatto che non abbia formato oggetto dell'accordo processuale; richiama precedenti di questa questa Corte relativi proprio alla mancata adozione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. È pacifico, infatti, che in caso di patteggiamento di una pena detentiva superiore ai due anni devono essere necessariamente applicate le pene accessorie obbligatorie per legge, a nulla rilevando che non se ne faccia menzione nell'accordo tra le parti (Sez. 4 - , Sentenza n. 28905 del 11/06/2019 Cc. (dep. 03/07/2019) Rv. 276374 - 01, Orlandi Oliviero). Di conseguenza si è affermato che è ammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiannento con cui si censuri l'omessa applicazione di una pena accessoria, ove questa debba essere obbligatoriamente disposta, a nulla rilevando che non se ne faccia menzione nell'accordo, poiché si tratta di una statuizione non negoziabile tra le parti (Sez. 3, Sentenza n. 30285 del 19/04/2021, Rv. 281858 - 01, PG c/ Shtogaj Nard.;
Sez. 5 - , Sentenza n. 49477 del 13/11/2019, Rv. 277552 - 01, Letizia Anna Maria) e che la Corte di cassazione può porre rimedio all'omessa applicazione di una pena accessoria, obbligatoria e predeterminata "ex lege" in specie e durata, con la procedura di correzione prevista dall'art. 619 cod. proc. pen (Sez. 2, Sentenza n. 38713 del 24/06/2015, Rv. 264801 - 01, PG in proc. Manzo, in cui la Corte, in accoglimento di un ricorso del PG., ha per l'appunto rettificato una sentenza di patteggiamento aggiungendo la condanna all'interdizione dai pubblici uffici).
Nel caso di specie la pena di anni 3 di reclusione comporta la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ai sensi dell'art. 29 comma 1 cod. pen. ed in tal senso la sentenza impugnata va per l'appunto emendata.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, che applica.