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Ordinanza — n. 43582/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43582/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43582/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DUMITRU ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha parzialmente riformato su accordo delle parti la sentenza appellata del Tribunale di Milano del 09/09/2021 per l'imputazione allo stesso ascritta (artt. 110, 648 cod. pen.). Il ricorrente ha dedotto difetto di correlazione tra la richiesta della parte e la sentenza in riferimento alla sostanziale quantificazione della pena.

Regesto Legislator

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art. 39 disp. att. cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43582/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 648 cod. pen.). Il ricorrente ha dedotto difetto di correlazione tra la richiesta della parte e la sentenza in riferimento alla sostanziale quantificazione della pena.

Parole chiave

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requisito della firma atto privo di sottoscrizione domanda di ricusazione legittimazione a ricorrere procedure di ricorso allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 39 disp. att. cod. proc. pen
103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp.
art. 613 cod. proc. pen
Né ricorre alcuna contrarietà alla Costituzione della previsione in questione atteso che la giurisprudenza di legittimità, che nella sua massima espressione ha chiarito, con principio che qui si intende ribadire che "È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso straordinario proposto da: DUMITRU CRISTIAN, nato in Romania il 10/03/1994 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE DI APPELLO DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. DUMITRU ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha parzialmente riformato su accordo delle parti la sentenza appellata del Tribunale di Milano del 09/09/2021 per l'imputazione allo stesso ascritta (artt. 110, 648 cod. pen.). Il ricorrente ha dedotto difetto di correlazione tra la richiesta della parte e la sentenza in riferimento alla sostanziale quantificazione della pena.

2. Occorre, in via preliminare, osservare che il Dumitru ha presentato ricorso personalmente, mediante atto dallo stesso sottoscritto. Tale ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile, in applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale: "il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, comprese le sentenze di applicazione di pena su richiesta, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata." (Sez.

U., n.8914 del 21/1272017, Aiello, Rv. 272010- 01,Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv. 274636-01, Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039-01, Sez.6, n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01, Sez.

5. N. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.273765-01, Sez.4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177-01 ). Né ricorre alcuna contrarietà alla Costituzione della previsione in questione atteso che la giurisprudenza di legittimità, che nella sua massima espressione ha chiarito, con principio che qui si intende ribadire che "È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)". (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011 - 01).

3. L'inammissibilità deve quindi essere dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto di cui agli artt. 448, comma 2-bis e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29/09/2022 Il Consigliere estensore Il PresiOente °EPOSITATO IN CANCELLEPO, n_.-- SECONDA SEZIONE PENALE Marzia Minutil Turtur Luciano Imperiali ;L 1 6 NOV, 2022