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Sentenza — n. 43567/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43567/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43567/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Pollino Salvatore propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice per indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con la quale era stata applicata a Pollino, per il reato di cui agli artt. 110 e 640 bis cod.pen., la pena di anni due di reclusione, con sospensione condizionale della pena subordinata alla restituzione, in favore di INPS, della somma di e 10.761,17 1.1 Al riguardo, il difensore deduce un unico motivo di ricorso con il quale rileva che la sospensione condizionale della pena subordinata alla restituzione della somma ad INPS non era stata concordata tra le parti, ma era stata applicata dal giudice d'ufficio 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte con le quali chiedeva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 43567/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La conclusione si pone in continuità con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 10 del 11/05/1993, Zanlorenzi, Rv. 194064, che hanno affermato, in linea generale, che al giudice al quale sia sottoposta una richiesta concordata di applicazione della pena, subordinata alla sospensione condizionale della stessa, non è consentito alterare il relativo accordo fra le partì con l'imposizione di una condizione per la fruizione del beneficio che risulterebbe estranea al "patto" siglato dalle parti. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto l'accoglimento del motivo di ricorso comporta che viene travolto l'intero accordo, che dovrà essere riformulato dalle parti, qualora lo ritengano.

Parole chiave

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restituzione dei sussidi statali ammortamento del debito sanzioni pecuniarie pena residua restituzione della garanzia restituzione dei conferimenti

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
283191-01, secondo cui "Nel procedimento speciale di cui all'art. 444 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: POLLINO SALVATORE nato a SAN PIER NICETO il 18/01/1963 avverso la sentenza del 27/10/2021 del GIP TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del PG M.FRANCESCA LOY, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Pollino Salvatore propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice per indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con la quale era stata applicata a Pollino, per il reato di cui agli artt. 110 e 640 bis cod.pen., la pena di anni due di reclusione, con sospensione condizionale della pena subordinata alla restituzione, in favore di INPS, della somma di e 10.761,17 1.1 Al riguardo, il difensore deduce un unico motivo di ricorso con il quale rileva che la sospensione condizionale della pena subordinata alla restituzione della somma ad INPS non era stata concordata tra le parti, ma era stata applicata dal giudice d'ufficio 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte con le quali chiedeva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2 Il ricorso è fondato. 2.1 Si deve infatti ribadire che "in tema di patteggiamento, il giudice non può alterare il contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti, subordinando il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena all'adempimento di un obbligo rimasto del tutto estraneo alla pattuizione. (Fattispecie in cui l'operatività del beneficio sospensivo è stata subordinata "ex officio" alla condizione del risarcimento dei danni in favore della parte civile)" (Sez. 6, Sentenza n. 13905 del 11/03/2010, Secondi, Rv. 246689 — 01) Conclusione che deve essere tanto più ribadita alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo, Rv. 283191-01, secondo cui "Nel procedimento speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo delle parti sull'applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi "ex lege" alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione anche su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia subordinata l'efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata"; se pertanto è stato affermato il principio per cui il giudice non può intervenire sull'accordo neppure quando ciò sarebbe imposto (secondo comma 165 cod.pen.), tanto più si deve ritenere che tale potere di modifica della pattuizione sia inibito nel caso previsto dal primo comma del citato articolo, in cui la sospensione condizionale della pena "può" essere subordinata agli adempimenti ivi previsti.

La conclusione si pone in continuità con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 10 del 11/05/1993, Zanlorenzi, Rv. 194064, che hanno affermato, in linea generale, che al giudice al quale sia sottoposta una richiesta concordata di applicazione della pena, subordinata alla sospensione condizionale della stessa, non è consentito alterare il relativo accordo fra le partì con l'imposizione di una condizione per la fruizione del beneficio che risulterebbe estranea al "patto" siglato dalle parti. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto l'accoglimento del motivo di ricorso comporta che viene travolto l'intero accordo, che dovrà essere riformulato dalle parti, qualora lo ritengano.

La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per