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Sentenza — n. 43540/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43540/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43540/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Difensore di ILINSCHI Benoni propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Torino, in data 24 novembre 2020, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Torino, in data 1 ottobre 2015, ha condannato l'ILINSCHI alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. commesso in data 19.10.2014.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Sentenza — n. 43540/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente lamenta, in un unico motivo di impugnazione la violazione dell'art. 23, comma 5 del D.I. 149/2020 nella parte in cui esclude la possibilità di procedere con le forme della camera di consiglio non partecipata nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legge (09 novembre 2020).

Parole chiave

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rinvio del dibattimento impugnabilità della decisione di rinvio eccezioni processuali tardive impugnabilità di decisioni incidentali procedure di ricorso tempestività dell'istanza di ricusazione

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ILINSCHI BENONI nato il 22/09/1967 avverso la sentenza del 24/11/2020 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ettore PEDICINI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Difensore di ILINSCHI Benoni propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Torino, in data 24 novembre 2020, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Torino, in data 1 ottobre 2015, ha condannato l'ILINSCHI alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. commesso in data 19.10.2014.

2. Il ricorrente lamenta, in un unico motivo di impugnazione la violazione dell'art. 23, comma 5 del D.I. 149/2020 nella parte in cui esclude la possibilità di procedere con le forme della camera di consiglio non partecipata nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legge (09 novembre 2020).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve esser accolto in quanto la sentenza impugnata è affetta da violazione di legge.

2. Dalla lettura degli atti risulta che l'udienza per la trattazione del giudizio di appello è stata fissata per la data del 24 novembre 2020 e che il giudizio è stato trattato in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori.

3. La sentenza impugnata è, quindi, stata deliberata in violazione dell'art. 23, comma 5, del D.I. 149/2020 che esclude l'applicabilità della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, ai procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è stata fissata, come nel caso di specie, entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto (ossia il 9 novembre 2020).

4. La fondatezza del motivo di ricorso impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per l'ulteriore corso. Così deciso il 5 luglip 2022 Il Consigfiere est,