Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing under the new Art. 448, comma 2bis of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the sentencing amount and the absence of mitigating circumstances, which are no longer reviewable grounds. The appellant argued that the trial court failed to justify the penalty and omitted exculpatory causes, but the prosecution and defendant had requested the sentence. The court ruled that under the new procedural law, appeals against sentencing can only address specific issues like the defendant's consent or legal qualification, excluding general sentencing errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2bis cod. proc. pen.; Appeals against sentencing applications are limited to specific grounds such as the defendant's consent, lack of correlation between request and judgment, legal misqualification, or illegality of the penalty, thereby excluding challenges to the sentencing amount or omitted mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di Monachella Emanuele, nato a Gela 1'8.6.1956, contro la sentenza del GUP di Genova del 6.6.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 6.6.2022 il GUP di Genova ha applicato a Emanuele Monachella, su richiesta dell'imputato ed il consenso del PM, la pena di anni 2 di reclusione ed Euro 4.000 di multa in relazione ai fatti di usura e tentata estorsione a lui ascritti ai capi a 1), 2) e 3) della rubrica e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere;
2. ricorre per cassazione, tramite i difensori, Emanuele Monachella lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 129 e 133 cod. pen.: rileva infatti che il Tribunale ha del tutto omesso di motivare sull'insussistenza di cause di proscioglimento e sull'entità della pena in quanto non contenuta nel minimo edittale.
3. Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure non consentite in questa sede alla luce di quanto, oggi, espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen., inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 di cui la giurisprudenza ha preso atto in ormai numerose e conformi decisioni (cfr., tra queste, Cass. Pen., 5, 4.6.2018 n. 28.604, in motivazione; Cass. Pen., 2, 11.1.2018 n. 4.727, Oboroceanu; cfr., ancora, Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente). Il PM e l'imputato possono quindi proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio dedotto, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla quantificazione della pena ed alla comparazione delle circostanza non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (cfr., tra le tante:
Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). In definitiva, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, circostanza chiaramente assente ed anzi nemmeno dedotta nel caso di specie (cfr., Cass.
Pen., 6, 11.9.2017 n. 56.976, Sejderas; Cass. Pen., 2, 6.10.2015 n. 41.785, Ayari; Cass. Pen., 5, 25.6.2013 n. 31.250, Fede; Cass. Pen., 2, 17.11.2011 n. 2.012, Alba).
4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Cos