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Ordinanza — n. 43225/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it without a qualified lawyer's signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43225/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Iannuzzi's appeal inadmissible for being filed personally by the defendant rather than through a qualified lawyer. Although the defendant requested and consented to this procedure, the court ruled that Article 613 of the Code of Criminal Procedure strictly requires a signature by a lawyer admitted to the Cassation bar. The court determined that an authentication of the lawyer's signature alone does not satisfy the statutory requirement for personal appeals.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 39 disp. att. cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation filed personally by the accused is inadmissible and must be signed by a lawyer admitted to the Cassation bar, as personal representation is insufficient.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility Cassation lawyer requirement Code of Criminal Procedure qualified defense representation signature authentication validity accuse di truffa rappresentanza senza poteri frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso, oltre che per la sua assoluta genericità, è inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente: l'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.
Art. 39 disp. att. cod. proc. pen.
8914, Aiello) non essendo a tal fine sufficiente l'autentica della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la sua genuinità ed alla sua riconducibilità alla parte privata (cfr., da ultimo, Cass.
Law n. 103 of 2017
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso, oltre che per la sua assoluta genericità, è inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente: l'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.
art. 39 disp. att. cod. proc. pen
8914, Aiello) non essendo a tal fine sufficiente l'autentica della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la sua genuinità ed alla sua riconducibilità alla parte privata (cfr., da ultimo, Cass.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

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Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 8914, Aiello
Cass. Pen., 6, 3.12.2018 n. 54681, Zahir
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Iannuzzi Luigi, nato a Milano il 7.2.1968, contro la sentenza del Tribunale di Roma del 24.2.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca, FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 24.2.2022 il Tribunale di Roma ha applicato a Luigi Iannuzzi, su richiesta dell'imputato ed il consenso del PM, la pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 40 di multa per il delitto di truffa commessa in danno di tale Massimiliano Settesoldi in favore del quale, costituitosi parte civile, ha liquidato le spese processuali;

2. ricorre per cassazione Luigi Iannuzzi dichiarando di riservare i motivi.

3. Il ricorso, oltre che per la sua assoluta genericità, è inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente: l'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione che, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte di Cassazione (cfr., per la portata della novella, Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 8914, Aiello) non essendo a tal fine sufficiente l'autentica della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la sua genuinità ed alla sua riconducibilità alla parte privata (cfr., da ultimo, Cass.

Pen., 6, 3.12.2018 n. 54681, Zahir). Le stesse SS.UU. hanno anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma di cui hanno tuttavia ritenuto la manifesta infondatezza osservando che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (cfr., ancora, Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 8914, Aiello, secondo cui tale previsione non contrasta né con gli artt. 24, 111, comma 7, Cost. né con l'art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così decis