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Ordinanza — n. 43221/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43221/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43221/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JARI OTHMANE nato il 04/03/1994 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; lette/sentite le conclusioni del PG ALESSANDRO CIMMINO udite cl-gefi-sef-e IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Jari Othmane ha proposto in data 14 giugno 2022 ricorso per cassazione, da lui sottoscritto personalmente, con il quale ha chiesto l' annullamento della sentenza della Corte di Appello di Milano in data 21 aprile 2022 in forza della quale è stata confermata la sentenza di condanna del Tribunale di Milano in data 10 febbraio 2020.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43221/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato, de plano, inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dal ricorrente, facoltà esclusa dall'art. 613 del codice di rito come modificato dalla Legge n. 103/2017, entrata in vigore il 3 Agosto 2017.

Parole chiave

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diritto di ottenere una decisione diritto a un difensore oltraggio alla corte prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria omissione di soccorso allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JARI OTHMANE nato il 04/03/1994 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; lette/sentite le conclusioni del PG ALESSANDRO CIMMINO udite cl-gefi-sef-e IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Jari Othmane ha proposto in data 14 giugno 2022 ricorso per cassazione, da lui sottoscritto personalmente, con il quale ha chiesto l' annullamento della sentenza della Corte di Appello di Milano in data 21 aprile 2022 in forza della quale è stata confermata la sentenza di condanna del Tribunale di Milano in data 10 febbraio 2020.

2. Il ricorso deve essere dichiarato, de plano, inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dal ricorrente, facoltà esclusa dall'art. 613 del codice di rito come modificato dalla Legge n. 103/2017, entrata in vigore il 3 Agosto 2017.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso devono essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 Settembre 2022 liere Es nsore Il Presid