Cassation appeal dismissed as inadmissible because personal signature by appellant violates statutory rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was personally signed by the appellant, Luigi Minò. The appellant argued for the annulment of a lower court's sentence based on a defect in reasoning, but the law restricts personal signatures to specific scenarios. The court ruled that since the appellant's personal signature was not permitted under the relevant procedural code, the appeal lacked the necessary formal standing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if personally signed by the appellant, as this signature is excluded by law and the defect is fatal to the admissibility of the request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINO' LUIGI nato a SAN SEVERO il 28/09/1984 avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Luigi Minò ha proposto in data 19 marzo 2022 ricorso per cassazione, da lui sottoscritto personalmente, con il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 22 dicembre 2021, in forza della quale è stata rideterminata la pena con rinunzia dei motivi di appello ex art. 599 bis cod. proc. pen., per vizio di motivazione.
2. Il ricorso deve essere dichiarato, de plano, inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dal ricorrente, facoltà esclusa dall'art. 613 del codice di rito come modificato dalla Legge n. 103/2017, entrata in vigore il 3 Agosto 2017.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso devono essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 Settembre 2022 Il