Sentenza — n. 43213/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAvverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il pubblico ministero deducendo i seguenti motivi. 1.1 Violazione di legge in relazione agli artt. 391 comma 4 e 384 c.p.p. quanto alla valutazione circa la sussistenza dei presupposti del fermo da parte della polizia giudiziaria al momento del fatto. Nel primo motivo l'organo dell'accusa evidenzia che il giudice avrebbe escluso la sussistenza dei presupposti per procedere al fermo, cioè l'essere i fatti qualificabili quale furto aggravato piuttosto che ricettazione, sulla base di una valutazione fondata su Ìfr elementi di cui la polizia giudiziaria non aveva conoscenza, violando così il principio di diritto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale in sede di convalida il giudice deve operare un giudizio ex ante. 1.2 Vizio di motivazione quanto alla ritenuta insussistenza del pericolo di fuga.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391, comma 4 cod. proc. pen; Sentenza — n. 43213/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il giudice delle indagini preliminari, ritenuto che quanto dichiarato dal fermato fosse coerente e verosimile, ha qualificato il fatto come furto aggravato e ha escluso la sussistenza del presupposto di cui all'art. 391, comma 4 cod. proc. pen. Lo stesso giudice, inoltre, ha anche evidenziato come la condotta complessivamente tenuta dal fermato non consentisse di ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, ulteriore presupposto della misura precautelare applicata. Avverso l'ordinanza che non ha convalidato il fermo ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero per i motivi in precedenza evidenziati.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLI' nel procedimento a carico di: EL KARFA HICHAM nato il 14/12/1985 avverso l'ordinanza del 19/05/2022 del GIP TRIBUNALE di FORLI' udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Procuratore Generale.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice delle Indagini Preliminari del TRIBUNALE di FORLI', con ordinanza in data 19/05/2022, diversamente qualificato come furto aggravato il reato di ricettazione originariamente ritenuto, non ha convalidato il fermo eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti di EL KARFA HICHEM in data 17/5/2022.
1. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il pubblico ministero deducendo i seguenti motivi. 1.1 Violazione di legge in relazione agli artt. 391 comma 4 e 384 c.p.p. quanto alla valutazione circa la sussistenza dei presupposti del fermo da parte della polizia giudiziaria al momento del fatto. Nel primo motivo l'organo dell'accusa evidenzia che il giudice avrebbe escluso la sussistenza dei presupposti per procedere al fermo, cioè l'essere i fatti qualificabili quale furto aggravato piuttosto che ricettazione, sulla base di una valutazione fondata su Ìfr elementi di cui la polizia giudiziaria non aveva conoscenza, violando così il principio di diritto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale in sede di convalida il giudice deve operare un giudizio ex ante. 1.2 Vizio di motivazione quanto alla ritenuta insussistenza del pericolo di fuga.
Nel secondo motivo il ricorrente rileva che il primo giudice non avrebbe considerato alcuni elementi specifici, come ad esempio la mancanza di una fissa dimora, che avrebbero imposto in concreto di addivenire a una diversa conclusione quanto all'esistenza del pericolo di fuga che risulta così essere stato illegittimamente escluso.
2. In data 25 agosto 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. Fulvio Baldi, chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato.
1. Nel corso di un controllo effettuato in 17 maggio 2022 dalla polizia giudiziaria nei confronti di Hichem El Karfa è emerso che questo aveva la disponibilità di una bicicletta che era stata oggetto di furto il giorno precedente. In assenza di spiegazioni sul punto la polizia giudiziaria, atteso che El Karfa risultava avere precedenti di polizia4che nei suoi confronti era stata applicata la misura del divieto di dimora, procedeva al fermo. In data 19 maggio 2022 è stata celebrata l'udienza di convalida ed El Karfa, sottoposto a interrogatorio, ha dichiarato di essere l'autore del furto.
Il giudice delle indagini preliminari, ritenuto che quanto dichiarato dal fermato fosse coerente e verosimile, ha qualificato il fatto come furto aggravato e ha escluso la sussistenza del presupposto di cui all'art. 391, comma 4 cod. proc. pen. Lo stesso giudice, inoltre, ha anche evidenziato come la condotta complessivamente tenuta dal fermato non consentisse di ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, ulteriore presupposto della misura precautelare applicata. Avverso l'ordinanza che non ha convalidato il fermo ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero per i motivi in precedenza evidenziati.
2. Il ricorso, benché il primo motivo sia fondato, deve essere rigettato. Il primo giudice, che pure ha erroneamente proceduto al giudizio di convalida facendo una valutazione ex post quanto alla qualificazione giuridica da attribuire al fatto (Sez. 3, n. 35962 del 07/07/2010, Rv 248479), ha comunque evidenziato la carenza del pericolo di fuga, escludendo così la sussistenza del presupposto comunque necessario per procedere al fermo anche in ordine al reato di ricettazione. Sotto tale profilo, pertanto, pure riconosciuto che la polizia giudiziaria, in assenza di dichiarazioni in ordine alla commissione del furto, ha correttamente qualificato il fatto nei termini della ricettazione, la conclusione quanto all'assenza del pericolo di fuga risulta adeguatamente e logicamente motivata e non può essere sindacata in questa sede, ciò in quanto l'ordinanza che convalida o meno il fermo di indiziato di delitto può essere oggetto di ricorso per cassazione esclusivamente per violazione di legge ("In tema di convalida del fermo, l'apprezzamento del pericolo di fuga - in quanto valutazione prognostica, "discrezionalmente vincolata" a specifici e concreti elementi di fatto, in ordine alla rilevante plausibilità che l'indagato, se lasciato in libertà, si sottragga alla pretesa di giustizia - è insindacabile in sede di legittimità, ove si caratterizzi per uno sviluppo argomentativo logico e consequenziale quanto al significato da attribuire, secondo canoni di ragionevolezza, alle emergenze procedimentali" Sez. 2, n. 2935 del 15/12/2021, dep. 2022, Sylla, Rv. 282592 - 0