Sentenza — n. 43209/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Napoli, con sentenza del 6 luglio 2021, confermava la sentenza di primo grado nella quale aveva ritenuto Barone Antonio responsabile dei reati di cui ai capi a) (estorsione aggravata ai danni di Botta Salvatore, costretto a firmare e consegnare un assegno in bianco, che veniva poi riempito da Barone), b) (violenza privata aggravata ai danni di Romano Ciro) e c ) (tentata estorsione aggravata ai danni di Coppola Alessandro), Piscopo Giuseppe responsabile dei reati di cui ai capi b), c ) e d) (violenza privata aggravata ai danni di Panico Adolfo), Paduano Oro responsabile dei reati di cui ai capi b).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 441 cod.proc.pen, art. 416 bis comma 1 cod.pen, art. 628 comma 3 cod.pen, art. 63 comma 4 cod.pen, art. 416 bis cod.pen, art. 114 cod.pen; Sentenza — n. 43209/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sul piano formale i difensori sottolineano che la locuzione "persona che fa parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis cod.pen." contenuta nell'art. 628 comma 3 cod.pen. è analoga alla locuzione "che si avvale delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod.pen.". Altra censura meritava la contestata recidiva, che si basava su aspetti congetturali e niente affatto particolari al caso di specie se non attraverso le frasi riferite dalle persone offese, la cui attendibilità era certamente compromessa; tale aggravante era inoltre stata riconosciuta per i precedenti penali, ben lontani nel tempo; inoltre, sia la mancata concessione delle attenuanti generiche che l'applicazione della recidiva si fondavano sui medesimi presupposti.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BARONE ANTONIO nato a NAPOLI il 21/11/1971 PADUANO CIRO nato a NAPOLI il 30/07/1988 PAROLISI ANTONIO nato a NAPOLI il 03/03/1965 SCARPATO ANTONIO nato a NAPOLI il 23/04/1979 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore del ricorrente BARONE ANTONIO, Avv. CLARA VENETO in sostituzione dell'.Avv. ESPEDITO IASEVOLI, la quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 6 luglio 2021, confermava la sentenza di primo grado nella quale aveva ritenuto Barone Antonio responsabile dei reati di cui ai capi a) (estorsione aggravata ai danni di Botta Salvatore, costretto a firmare e consegnare un assegno in bianco, che veniva poi riempito da Barone), b) (violenza privata aggravata ai danni di Romano Ciro) e c ) (tentata estorsione aggravata ai danni di Coppola Alessandro), Piscopo Giuseppe responsabile dei reati di cui ai capi b), c ) e d) (violenza privata aggravata ai danni di Panico Adolfo), Paduano Oro responsabile dei reati di cui ai capi b).
c) e d ), Scarpato Antonio responsabile dei reati di cui ai capi b), c) e d ), Parolisi Antonio responsabile del reato di cui al capo a). 1.1 Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione i difensori di Barone Antonio; eccepiscono, con un primo motivo, la contraddittorietà, illogicità e mancanza della motivazione, in relazione alle prove emerse nell'istruttoria dibattimentale, nonché per erronea applicazione delle norme processuali in relazione alla mancata valutazione della consulenza tecnica di parte: in particolare, non erano state considerate affatto la deposizione di Romano Luigi (padre di Romano Ciro), Panico Adolfo e Cangiano Maria (che aveva ritenuto Barone estraneo ai fati), nonché la consulenza tecnica di parte che aveva escluso la paternità della firma sull'assegno ad opera di Barone (come affermato dalla persona offesa), ed era stata motivata la condanna senza tener conto delle evidenti discrasia ed illogicità dei fatti narrati dalle persone offese.
In particolare, per quanto riguardava il capo a), i difensori evidenziano: il dato temporale della denuncia; la singolarità della pretesa (costrizione attraverso la consegna di un titolo di credito); il fatto che la somma estorta era stata in parte restituita e che Botta non era un imprenditore, ma un privato cittadino, amico delle parti; inoltre, era stato indicato come riscontro l'incasso dell'assegno da parte di una persona vicina agli imputati (senza considerare che era difficile ipotizzare che gli autori del reato incassassero l'assegno attraverso l'intervento di persone amiche, grazie alle quali sarebbe stato facile arrivare alla loro individuazione), ma non erano state valutate le numerose operazioni bancarie di Botta attraverso i cosidetti cambi di assegno; non vi era poi alcun riscontro in base al quale affermare che si trattava di attività estorsiva finalizzata alla agevolazione del clan di appartenenza; ancora, la compilazione dell'assegno era stata attribuita a Botta malgrado la calligrafia non fosse del predetto e i giudici di appello, in evidente contrasto con la sentenza di primo grado, avevano indicato una circostanza mai riferita da Botta, e cioè che l'assegno era stato riempito abusivamente solo successivamente; era assente, come emergeva dalle dichiarazioni dello stesso Botta, alcuna remora nei confronti dei presunti autori del reato; ingiustamente erano state rigettare le richieste di abbreviato condizionato prima, e poi una richiesta ex art. 441 cod.proc.pen. di escussione di Nicola Santangelo, custode della ditta dove lavorava Botta.
I difensori ribadiscono l'assenza di valutazione della consulenza tecnica del dott. Santorelli, che era divenuta parte del fascicolo processuale nel momento in cui era stata tempestivamente depositata in udienza preliminare prima della scelta del rito abbreviato. Relativamente ai reati di cui ai capi b) e c), i difensori osservano che la Corte di appello aveva argomentato in modo contraddittorio rispetto a quanto emerso dai dati processuali, ritenendo non rilevanti le dichiarazioni dei soggetti sentiti: si evidenziano in particolare le dichiarazioni del padre di Barone Ciro, che aveva ammesso che i motivi del litigio tra Barone e suo figlio non erano da rinvenirsi nel controllo del territorio, ma in un litigio con il figlio di Barone Antonio (anche Barone Ciro aveva ammesso di avere avuto discussioni con Barone Antonio); la Corte di appello aveva omesso di vagliare sia la personalità di Romano Ciro che le dichiarazioni del padre e della di lui moglie, che escludevano qualsiasi coinvolgimento di Barone Antonio in tale fattispecie di impostazione mafiosa, che di considerare che non vi erano riscontri esterni.
Quanto al reato di cui al capo c), la Corte di appello aveva ritenuto provata la responsabilità di Barone senza valutare e argomentare in alcun modo l'assenza totale del predetto nella vicenda e senza considerare il contributo causale che Barone avrebbe posto in essere per realizzare l'intento delittuoso nei correi: la frase riportata dal Coppola e riportata da Paduano ("Ha detto il Barone che gli devi dare 5000 €...") era non riferibile con certezza a Barone; addirittura la Corte di appello aveva ritenuto acriticamente riscontrate le dichiarazioni di Coppola attraverso le dichiarazioni di altri soggetti coinvolti nell'episodio di cui al capo d), che nulla avevano riferito sulla posizione del ricorrente; in tutti gli episodi che formavano il quadro accusatorio, non era mai emerso il coinvolgimento di Barone.
Sembrava poi inverosimile che soggetti malavitosi fossero venuti a conoscenza dell'attività di spaccio di Coppola solo attraverso i giornali; risultava poi dagli atti processuali che Coppola aveva sporto denuncia in data 26 gennaio 2018 solo nei confronti di Piscopo, Scarpato e Paduano, ma non di Barone; se Coppola non aveva posto in essere alcuna attività di vendita di sostanza stupefacente, non si capiva per quale motivo la pretesa di 5000 C era da collocarsi al controllo della droga. 1.2 I difensori lamentano che i giudici di merito avevano errato nel riconoscimento dell'aggravante ex art. 416 bis comma 1 cod.pen. per avere contemporaneamente riconosciuto e applicato anche l'aggravante ex art. 628 comma 3 cod.pen.; priva di rilevanza era, quindi, la circostanza secondo cui alcun aumento era stato prodotto in virtù dei criteri di cui all'art. 63 comma 4 cod.pen., visto che nulla escludeva che l'errata applicazione della contestazione avesse avuto un effetto dirimente circa l'applicazione di una pena più mite.
Sul piano formale i difensori sottolineano che la locuzione "persona che fa parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis cod.pen." contenuta nell'art. 628 comma 3 cod.pen. è analoga alla locuzione "che si avvale delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod.pen.". Altra censura meritava la contestata recidiva, che si basava su aspetti congetturali e niente affatto particolari al caso di specie se non attraverso le frasi riferite dalle persone offese, la cui attendibilità era certamente compromessa; tale aggravante era inoltre stata riconosciuta per i precedenti penali, ben lontani nel tempo; inoltre, sia la mancata concessione delle attenuanti generiche che l'applicazione della recidiva si fondavano sui medesimi presupposti.
2. Propone ricorso per cassazione il difensore di Paduano Ciro . 2.1 n difensore osserva che la Corte di appello aveva omesso di confrontarsi con la doglianza difensiva relativa alla erronea qualificazione della condotta di cui al capo c) come tentata estorsione e non tentata violenza privata.
3. Propone ricorso il difensore di Parolisi Antonio. 3.1 n difensore osserva che la motivazione della Corte di appello non teneva conto della risultanze processuali accertate dal giudice di primo grado, per cui la qualificazione giuridica dei fatti come estorsione era stata ricavata unicamente dalla fantasiosa sequenza degli accadimenti come riferiti dalla figlia della persona offesa e dalla indimostrata riconducibilità all'imputato della indagini effettuate sul titolo di credito negoziato; la Corte di appello, a fronte del titolo negoziato, avrebbe dovuto spiegare le ragioni per cui non aveva dato credito alle genuine dichiarazioni di Botta Salvatore, amico e confidente di Parolisi.
Quanto alle modalità dell'azione, le minacce profferite non erano state certo idonee ad esercitare sulla vittima la particolare coazione psicologica tipica dell'estorsione; andava poi esclusa la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, visto che non si era prospettato alcun richiamo fattuale esplicativo delle modalità della condotta tali da evocare la forza intinnidatrice dell'agire mafioso, che appariva logicamente inconciliabile con la condotta della persona offesa, che non aveva esitato a denunciare il fatto alle Forze dell'Ordine. 3.2 Il difensore rileva che la Corte di appello aveva rigettato la richiesta di disapplicazione della recidiva reiterata, malgrado dal casellario giudiziale emergesse che le condanne nei confronti dell'imputato, oltre che risalenti nel tempo, non operavano alcun richiamo all'aggravante della recidiva, per cui doveva ritenersi che i giudici che si erano pronunciati dopo la prima condanna la avessero esclusa: solo la commissione di un nuovo reato da parte di chi già era stato giudicato in via definitiva recidivo avrebbe potuto esprimere quel maggior grado di colpevolezza o di pericolosità che legittimava e giustificava il massimo rigore che la legge riconosceva a questa forma particolarmente qualificata di recidiva.
4. Propone ricorso il difensore di Scarpato Antonio. 4.1 Il difensore lamenta l'erronea interpretazione della legge penale, consistente nel considerare come atto esecutivo e non preparatorio la condotta di Scarpato, in riferimento alla partecipazione al tentativo di estorsione di cui al capo c): sulla base delle risultanze processuali non era emerso che tra Piscopo e Scarpato vi fosse un accordo tale da dover qualificare il ruolo di Piscopo come compartecipe morale e quello di Scarpato come quello di autista, in quanto il raggiungimento del luogo del delitto non rappresentava di per sé inizio di esecuzione ma atto preparatorio non punibile. 4.2 II difensore rileva che la presunta partecipazione al tentativo di estorsione era pluriaggravata con circostanze tra di loro concorrenti: innanzitutto aggravare il trattamento sanzionatorio per il solo fatto di appartenere ad una associazione di tipo mafioso, quando il fatto era compiuto al di fuori dal contesto associativo e prescindendo dal metodo tipico, correva il rischio di scivolare verso una c.d. "colpa d'autore", ossia punire maggiormente una persona rispetto ad un'atra sulla base di sole sue qualità personali; poiché l'unico che aveva manifestato la propria appartenenze ad un sodalizio criminoso era Piscopo, per giunta in un altro episodio, la circostanza di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 cod.pen. non poteva riferirsi anche al ricorrente e non poteva concorrere con quella di cui all'art.416 bis comma 1 cod.pen. 4.3 Il difensore ritiene che la motivazione della sentenza impugnata difetti di una motivazione con riferimento alla posizione dell'imputato, poiché, nel momento in cui se ne affermava la colpevolezza a titolo partecipativo, il giudicante non si era preoccupato di chiarire se si trattasse di un concorrente morale o materiale, né se la sua compartecipazione fosse necessaria o agevolatrice, né in che misura il suo contributo non potesse essere considerato di minima importanza rispetto agli altri 4.4 Con riferimento al primo episodio di presunta partecipazione al tentativo di violenza privata pluriaggravata (capo b), il difensore rileva che non si era tenuto conto della irrilevanza penale della mera presenza sul luogo del delitto dell'imputato, qualificando la stessa come partecipazione morale agevolatrice: il fatto accertato aveva escluso che Scarpato avesse direttamente partecipato alla violenza esercitata sulla vittima per far valere la pretesa estorsiva di Piscopo, per cui la sua presenza sul luogo del delitto avrebbe dovuto essere consideratq_un comportamento meramente connivente. 4.5 Ancora in relazione alla posizione di Scarpato, il difensore osserva che nel momento in cui si riportava che Piscopo fosse un soggetto dotato di elevato spessore criminale, questa affermazione entrava in conflitto con quella secondo cui la presenza di Scarpato sul luogo del delitto ne avesse rafforzato il proposito come contributo morale. 4.6 In relazione al secondo ed ultimo episodio di partecipazione in tentativo di violenza pluriaggravata (capo d), il difensore rileva che il giudice del gravame avrebbe dovuto introdurre nel giudizio di bilanciamento delle circostanze anche l'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen.: in particolare, si faceva riferimento al fatto che, nel tentativo di investire la Cangiano, Piscopo era a bordo dell'auto guidata dallo Scarpato, che però seguiva un altro veicolo, che era quello che concretamente poteva investire la donna; non poteva quindi parlarsi né di contributo morale, né necessario, visto che il tentato investimento era stato effettuato dal veicolo che precedeva. 4.6 Con riferimento alle circostanze aggravanti collegate alle imputazioni di cui ai capi b) e d) si richiamavano le considerazioni già effettuate al punto 4.1, chiedendo a questa Corte di poter nuovamente rinviare al giudice di appello affinché effettuasse nuovamente il giudizio di bilanciamento delle circostanze nel quale inserire sia l'art. 114 cod.pen. che le attenuanti generiche, erroneamente non concesse,
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto nell'interesse di Barone è inammissibile. 1.1 Per quanto riguarda i motivi di ricorso, si deve infatti ribadire che secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.
Si è, infatti, esattamente osservato che "ta funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584).
Ciò premesso, il primo motivo di ricorso non si confronta affatto con la motivazione della Corte di appello, che ha risposto su tutti i punti nuovamente riproposti, evidenziando che: quanto al capo a), le dichiarazioni di Botta sono state riscontrate da quelle della figlia Giulia, dal fatto che uno dei giratari dell'assegno (Renda Luigi) era persona vicina agli imputati, dalla telefonata ricevuta da Botta mentre stava sporgendo la denuncia in cui Parolisi chiedeva insistentemente dove si trovasse (presumibilmente proprio per paura che sporgesse denuncia), nella richiesta fatta da Cacace Assunta e Ilardi Emilio (soggetti vicini a Barone) a Botta se potesse "apparare" la denuncia; la Corte ha anche escluso la sussistenza di intenti calunniatori di Botta e confutato la ricostruzione alternativa proposta in appello e riproposta in ricorso, e ritenuto superflua la rIzioi perizia, visto che la denuncia di Botta sul riempimento dell'assegno era stata molto dettagliata (pag.15 sentenza impugnata); peraltro si deve rilevare che il ricorso non chiarisce la decisività della perizia, posto che ciò che rileva è che Botta abbia sottoscritto l'assegno e lo abbia consegnato, indipendentemente dal fatto che poi sia stato riempito nelle parti mancanti da Barone o da altro soggetto, visto che poi l'assegno è stato comunque incassato; quanto al capo b), le dichiarazioni di Romano Ciro sul pestaggio subito erano riscontrate da quelle dei genitori, che avevano assistito all'episodio;
Barone era arrivato in auto assieme alle due vetture utilizzate dai correi per la spedizione punitiva, sostando sotto la casa della vittima ed aspettando che rre', avessero finito per poi andare via con loro; aveva poi danneggiato con un'ascia il motorino utilizzato da Romano; la Corte di appello ha anche confutato la versione alternativa proposta da Barone; quanto al capo c), le dichiarazioni di Coppola sul coinvolgimento di Barone nella richiesta estorsiva sono riscontrate dagli altri episodi contestati, in cui le richieste e la violenza esercitata erano sempre tese al controllo del territorio, operato da Barone, per quanto riguardava lo spaccio di stupefacenti. 1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, si deve osservare che la Corte di appello ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "in tema di rapina ed estorsione, la circostanza aggravante di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203 può concorrere con quella di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., in quanto la prima presuppone l'accertamento che la condotta sia stata commessa con modalità di tipo mafioso, pur non essendo necessario che l'agente appartenga al sodalizio criminale, mentre la seconda si riferisce alla provenienza della violenza o minaccia da soggetto appartenente ad associazione mafiosa, senza che sia necessario accertare in concreto le modalità di esercizio di tali violenza e minaccia, né che esse siano state attuate utilizzando la forza intimidatrice derivante dall'appartenenza all'associazione mafiosa" (Sez.1, sentenza n. 4088 del 06/02/2018, Poerio, Rv. 275131 - 02, che ribadisce un principio espresso sin da Sezioni Unite, sentenza n. 10 del 28/03/2001, Cinalli e altri Rv. 218378), Quanto alla recidiva, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato; nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato la sussistenza dei plurimi ed allarmanti precedenti penali che inducono ad escludere che i reati commessi siano espressione di una manifestazione criminosa dal carattere occasionale, con motivazione quindi esente da censure.
La mancata concessione delle generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli Rv. 271269 - 01): la Corte di appello ha infatti sottolineato la particolare intensità del dolo nel comportamento di Botta, che si è presentato a casa della figlia di Botta armato di pistola dimostrando, anche negli altri episodi, la ferma decisione di imporre il proprio potere criminale_ 2. Il ricorso proposto nell'interesse di Paduano Ciro è inammissibile per avvenuta rinuncia.
3. Il ricorso proposto nell'interesse di Parolisi Antonio è inammissibile. 3.1 Relativamente alle censure del primo motivo di ricorso, si richiama quanto già esposto trattando della posizione del coimputato Botta; inoltre, la Corte di appello ha anche confutato la versione alternativa proposta da Parolisi secondo cui la dazione della somma sarebbe avvenuta a titolo di finanziamento. Quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen. , la motivazione della Corte di appello, esposta alle pagine 32 e seguenti della motivazione, è congrua e coerente con le risultanze processuali avendo evidenziato che gli imputati si presentavano alle vittime come intranei al gruppo criminale egemone a Casalnuovo, circostanza nota alle stesse; a tale riguardo si deve rilevare che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che "l'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, configura due ipotesi di circostanze aggravanti: la prima relativa al reato commesso dal soggetto, appartenente o meno all'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., che si avvale del metodo mafioso, ai fini della cui integrazione non è necessaria la prova l'esistenza della associazione criminosa, essendo sufficiente l'aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l'agente appartenga a tale associazione; (Sez.2, Sentenza n.49090 del 04/12/2015 Ud. (dep. 11/12/2015 ) Rv. 265515); "Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo." (Sez.2, Sentenza n. 16053 del 25/03/2015 (dep. 17/04/2015 ) Rv. 26352 La "ratio" sottostante al citato art. 7 (ora art. 416 bis 1 cod.pen.), non è solo quella di punire più severamente coloro che commettono reati con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, data la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, partecipi o non di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, cioè si comportino come mafiosi oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti 9 ‘\. passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni della specie considerata.
Ora, traslando detti principi nel caso in esame appare di tutta evidenza che le modalità delle azioni descritte portano a ritenere che le espressioni usate ("noi siamo tutti compagni, tu vuoi essere compagno a me?") inducessero in Botta la convinzione di trovarsi di fronte ad un gruppo organizzate di persone, con conseguente sussistenza dell'aggravante contestata. 3.2 Quanto alla recidiva, si deve rilevare che la questione sul fatto che le precedenti sentenze di condanna emesse nei confronti di Parolisi non operassero alcun riferimento all'aggravante della recidiva e quindi sarebbe stata implicitamente esclusa è inammissibile per non essere stata proposta in appello; infatti, secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/20; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202; da ultimo v. Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, Saccenti, non mass.); peraltro, si deve osservare che, contrariamente a quanto scritto in ricorso, nei confronti di Parolisi è stata più volte ritenuta sussistente la recidiva (casellario giudiziale: sentenza n.3 della Corte di appello di Napoli del 25/06/1991; sentenza n.4 della Corte di appello di Napoli del 18/11/1993; sentenza n.8 della Corte di appello di Napoli del 13/04/2000; sentenza n.12 della Corte di appello di Napoli dell'11/10/2002; sentenza n.18 della Corte di appello di Catanzaro del 30/09/2021), per cui il motivo di ricorso è anche manifestamente infondato nel merito; la motivazione sulla recidiva, contenuta nelle pagine 37 e 38 della sentenza impugnata, è logica e quindi immune da censure.
4. Il ricorso proposto nell'interesse di Scarpato è inammissibile. 4.1 Posto che non vi è contestazione sulla partecipazione di Scarpato ai fatti, il ricorrente eccepisce che il solo ruolo di autista possa renderlo concorrente nel reato; si deve però rilevare che con riguardo al capo b) (per il quale Scarpato è stato condannato), la Corte di appello aveva messo in evidenza che" poiché Piscopo non poteva guidare perché gli era stata ritirata la patente, l'apporto di Scarpato quale autista di Piscopo era significativo; pertanto, tali considerazioni rilevano anche per quanto riguarda il capo c), essendo altrimenti impossibilitato Piscopo a rivolgere la richiesta estorsiva a Coppola e ad accompagnarlo più volte alla ricerca di Coppola (si veda pag.27 della sentenza impugnata).
Né si può ritenere che Scarpato abbia partecipato solo ad atti meramente preparatori, visto che più volte Scarpato aveva accompagnato Piscopo alla guida dell'autovettura con la quale erano stati compiuti atti intimidatori ai danni di Coppola (in particolare, il tentativo di investimento di cui al capo d), che si inserivano tutti nella richiesta estorsiva formulata; deve essere ribadito che per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo; tale è il caso in esame, in cui Scarpato aveva compiuto atti che già denotavano il proposito criminoso, mettendo in atto la minaccia, così come descritta nel capo di imputazione.
Quanto alla vicenda di di cui al capo d), nell'atto di appello era stato soltanto eccepito che non vi fosse la prova che Scarpata fosse alla guida dell'autovettura, rilievo su cui la Corte di appello ha risposto osservando che Scarpata era stato più volte visto alla guida dell'autovettura con a bordo Piscopo, che era la persona alla quale si era rivolta la Cangiano chiedendo di non minacciare più il marito; mentre quindi tale motivo di ricorso è inammissibile in quanto chiede a questa Corte una nuova valutazione di merito, tutte le rimanenti censure, a parte quella sulla mancata concessione delle attenuanti generiche contenute in ricorso sono inammissibili per non essere state proposte in appello; quanto alla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n.3 cod.pen., si deve comunque ribadire che "in tema di estorsione, la circostanza aggravante della commissione del fatto ad opera di un partecipe all'associazione di tipo mafioso, non richiede che tutti gli agenti rivestano tale qualità e si estende anche ai concorrenti nel reato, trattandosi di circostanza che, ancorché soggettiva, attiene alla qualità personale del colpevole" (Sez.5, Sentenza n. 9429 del 13/10/2016, PG in proc.
Mancuso e altri, Rv. 269365 - 01) 4.2 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte di appello ha evidenziato l'oggettiva gravità dei fatti delittuosi (pag.35), con motivazione pertanto esente da censure.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti quanto a Barone, Scarpato e Parolisi, ed in C 1.000.00 quanto a Paduano, vista l'avvenuta rinuncia; /If virtù del principio della soccombenza, i ricorrenti devono inoltre essere condannati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti c