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Sentenza — n. 43203/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43203/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43203/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 26/02/2021, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di primo grado pronunciata dal Tribunale di Verbania in data 23/06/2016 che aveva assolto Pietro Italiano dal reato di cui agli artt. 110, 646, 61 n. 11 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato, condannava lo stesso, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata circostanza aggravante, alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 200 di multa nonché al risarcimento del danno a favore della parte civile Agrimeccanica s.r.l. da liquidarsi in separata sede.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 43203/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo state acquisite agli atti, come meglio specificato in premessa, una valida e rituale remissione di querela e la successiva accettazione della stessa, il reato di cui all'imputazione, procedibile a querela, è pertanto estinto, non emergendo, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. La sentenza impugnata va dunque, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.

Parole chiave

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ripetizione dell'indebito risarcimento del danno violazione dell'obbligo di fedeltà risarcimento per errore giudiziario rimborso del debito riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Italiano Pietro, nato a San Paolo Albanese (PZ) il 10/11/1947, rappresentato ed assistito dall'avv. Stefano Ricci, di fiducia avverso la sentenza n. 5427/16 in data 26/02/2021 della Corte di appello di Torino, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Pasquale Serrao d'Aquino, ha concluso chiedendo di accogliere il secondo motivo di ricorso, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando il reato estinto per remissione di querela, con spese a carico del querelato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 26/02/2021, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di primo grado pronunciata dal Tribunale di Verbania in data 23/06/2016 che aveva assolto Pietro Italiano dal reato di cui agli artt. 110, 646, 61 n. 11 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato, condannava lo stesso, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata circostanza aggravante, alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 200 di multa nonché al risarcimento del danno a favore della parte civile Agrimeccanica s.r.l. da liquidarsi in separata sede.

2. Avverso la predetta sentenza, la difesa di Pietro Italiano ha proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito enunciati. Primo motivo: vizio di motivazione sia in ordine al dolo che al profitto illegittimamente conseguito. Secondo motivo: declaratoria di estinzione del reato a seguito di intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione (verbale Legione Carabinieri Lombardia Stazione Milano Porta Garibaldi in data 03/06/2021).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto in presenza di reato estinto in conseguenza dell'intervenuta remissione di querela accettata dall'imputato.

2. Essendo state acquisite agli atti, come meglio specificato in premessa, una valida e rituale remissione di querela e la successiva accettazione della stessa, il reato di cui all'imputazione, procedibile a querela, è pertanto estinto, non emergendo, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. La sentenza impugnata va dunque, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.

3. Alla pronuncia consegue: -l'eliminazione delle statuizioni civili, in quanto, come chiarito da questa Suprema Corte la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato per tale causa, anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti (cfr., Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301; Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989; Sez. 2, n. 18680 del 28/4/2010, Lo Conte, Rv. 247088); -la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così