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Sentenza — n. 43195/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43195/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43195/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Avv. Formica nell'interesse di Marco Congiu. 1.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 110 quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputato quale concorrente nella commissione del reato di estorsione. Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale non avrebbe tenuto nel dovuto conto quanto in effetti emerso dall'istruttoria dibattimentale, cioè che il ricorrente, figlio del creditore, era intervenuto in una unica occasione, il fatto accaduto il 31 dicembre, e che tale unico segmento non sarebbe sufficiente a ritenere che il ricorrente abbia fornito un contributo effettivo e concreto alla commissione del reato ovvero che lo stesso avesse alcuna consapevolezza circa l'eventuale illegittimità della pretesa vantata dal padre. 1.1.2.

Regesto Legislator

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art. 582 cod. pen, art. 393 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 587, comma 1 cod. proc. pen; Sentenza — n. 43195/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Correttamente qualificati i fatti, d'altro canto, in assenza della condizione di procedibilità richiesta dall'art. 393 cod. pen., i giudici di merito avrebbero dovuto pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 1.2.2. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta impossibilità di tutelare il diritto vantato in giudizio. Nel secondo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale, che pure ha riconosciuto che era possibile procedere alla risoluzione del contratto e che addirittura una vicenda civilistica aveva visto la persona offesa soccombere alle domande dell'attore Congiu, sarebbe errata quanto alla tutelabilità in giudizio del diritto vantato di cui alla pretesa.

Parole chiave

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contributo causale colpa concomitante responsabilità extracontrattuale ruolo di capofila o di istigatore colpa del patrocinatore concussione

Disposizioni normative citate

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art. 582 cod. pen
e il Congiu anche per il reato di lesioni personali di cui all'art. 582 cod. pen.
art. 393 cod. pen
Correttamente qualificati i fatti, d'altro canto, in assenza della condizione di procedibilità richiesta dall'art. 393 cod. pen., i giudici di merito avrebbero dovuto pronunciare sentenza ai sensi dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., i giudici di merito avrebbero dovuto pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 587, comma 1 cod. proc. pen
La pronuncia, considerato che il motivo per il quale viene disposto l'annullamento non è esclusivamente personale, deve essere estesa ai sensi dell'art. 587, comma 1 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CONGIU MARCO nato a NOVARA il 05/11/1964 BORRELLI VINCENZO nato a NAPOLI il 02/05/1957 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; udito il Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. FULVIO BALDI che conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente agli artt. 61, n. 7, 114, 576, 62 bis c.p. e per il rigetto nel resto; udito l'avv. MONICA GRATTAROLA che, in difesa della parte civile PASSARELLO MASSIMILIANO, chiede il rigetto e l'inammissibilità dei ricorsi e deposita le conclusioni scritte e la nota spese; uditi i difensori, l'avv. PAOLA RIGHINO in difesa di BORRELLI VINCENZO e ROBERTA FORMICA in difesa di CONGIU MARCO, che illustrano i motivi di ricorso e insistono per l'accoglimento dello stesso.

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di TORINO, con sentenza del 25/9/2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di VERCELLI il 18/6/2015, ha escluso la recidiva contestata e, ridotta la pena a CONGIU MARCO, ha confermato nel resto la condanna nei confronti dello stesso e di BORRELLI VINCENZO in relazione al reato di tentata estorsione aggravata di cui agli artt. 56 e 629 in relazione agli artt. 628, comma terzo n. 1 e 61 n. 7 cod. pen. e il Congiu anche per il reato di lesioni personali di cui all'art. 582 cod. pen.

1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Avv. Formica nell'interesse di Marco Congiu. 1.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 110 quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputato quale concorrente nella commissione del reato di estorsione. Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale non avrebbe tenuto nel dovuto conto quanto in effetti emerso dall'istruttoria dibattimentale, cioè che il ricorrente, figlio del creditore, era intervenuto in una unica occasione, il fatto accaduto il 31 dicembre, e che tale unico segmento non sarebbe sufficiente a ritenere che il ricorrente abbia fornito un contributo effettivo e concreto alla commissione del reato ovvero che lo stesso avesse alcuna consapevolezza circa l'eventuale illegittimità della pretesa vantata dal padre. 1.1.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. in quanto non sarebbe sufficiente la mera indicazione dell'importo. 1.1.3. Violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 114 cod, pen. laddove, invece, la diminuzione di pena, all'esito di una comparazione tra i contributi dei vari concorrenti, avrebbe dovuto essere applicata. 1.1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'errata applicazione dell'art. 571 n. 1 cod. pen. 1.1.5.

Violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza della recidiva contestata. 1.1.6. Violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza. 1.2. Avv. Ranghino per Vincenzo Borrelli. 1.2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 393 e 629 cod. pen. con riferimento alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti dal giudice di merito. Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale, così come il primo giudice di merito, facendo riferimento alle modalità della condotta, avrebbero erroneamente qualificato i fatti quale tentata estorsione piuttosto che come tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ciò anche in considerazione del fatto che la pretesa vantata era legittima e che nessuna ulteriore richiesta è stata avanzata alla persona offesa.

Correttamente qualificati i fatti, d'altro canto, in assenza della condizione di procedibilità richiesta dall'art. 393 cod. pen., i giudici di merito avrebbero dovuto pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 1.2.2. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta impossibilità di tutelare il diritto vantato in giudizio. Nel secondo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale, che pure ha riconosciuto che era possibile procedere alla risoluzione del contratto e che addirittura una vicenda civilistica aveva visto la persona offesa soccombere alle domande dell'attore Congiu, sarebbe errata quanto alla tutelabilità in giudizio del diritto vantato di cui alla pretesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Borrellli è fondato nei termini che seguono e gli effetti dell'annullamento devono essere estesi anche al coimputato Marco Congiu, le cui doglianze sono da ritenersi assorbite.

1. Nei due motivi la difesa di Vincenzo Borrelli deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti dai giudici di merito. Nello specifico il ricorrente rileva che il giudice di primo grado e quello di appello avrebbero ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione piuttosto che quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni facendo riferimento, peraltro in termini contraddittori, all'intensità intimidatoria della condotta, all'impossibilità di far valere la pretesa vantata e alla circostanza che l'azione è stata posta in essere anche da altre persone.

Le doglianze sono fondate. 1.1. Come di recente evidenziato dalle Sezioni Unite, il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico e non facendo riferimento all'intensità della intimidazione che, al più, può essere pertanto considerata quale uno degli elementi dai quali poter desumere il dolo del soggetto agente (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02). Sotto altro profilo, d'altro canto, la circostanza che la condotta sia posta in essere da più persone non è da sola significativa della sussistenza del reato di estorsione in quanto è configurabile il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone qualora questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (Sez.

U., Filardo, cit. Rv. 280027 - 03). 1.2. Alla luce delle premesse in sintesi evidenziate, la conclusione della Corte territoriale, fondata sulla considerazione che la condotta, caratterizzata da una particolare forza intimidatoria tale "da porsi al di là di ogni ragionevole intento di far valere un diritto", sia sufficiente a far assumere per ciò stesso i caratteri dell'ingiustizia alla pretesa vantata (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata), è errata. La circostanza che Luciano Congiu abbia deciso di fare rcorso a un "deterrente", rappresentato dalla decisione di cercare di ottenere con la violenza e minaccia ciò che riteneva gli fosse dovuto, così come anche il fatto che questo si sia estrinsecato con una forma dotata di forza intimidatoria, non può ritenersi decisivo.

Nel contesto complessivo dei rapporti esistenti tra Luciano Congiu e la persona offesa, d'altro canto, avrebbe dovuto essere correttamente e più adeguatamente valutato, dandone congruo conto in motivazione, l'incidenza della circostanza che "la vicenda è stata oggetto di un processo civile conclusosi con la condanna del Passare//o al risarcimento dei danni in favore di Congiu Luciano" (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata). Circostanza questa, pure rilevata dalla Corte territoriale, che ben avrebbe dovuto essere considerata quanto meno sotto il profilo della sussistenza del dolo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni piuttosto di quello del diverso reato di estorsione.

Né sul punto, d'altro canto, ai fini della qualificazione giuridica nei termini dell'estorsione, può fasi ricorso alla circostanza che alla commissione del reato abbiano concorso gli attuali ricorrenti. Ciò in quanto, in assenza di qualsivoglia elemento dal quale possa inferirsi che il Borrelli e Marco Congiu, figlio del creditore, abbiano perseguito un interesse proprio, ulteriore e diverso da quella vantato da Luciano Congiu, infatti, non può escludersi che i fatti siano qualificabili quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 1.3. Per gli esposti motivi la sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio affinché la Corte territoriale, tenuto conto dei principi indicati così come enucleati dalle Sezioni Unite Filardo e degli elementi in concreto emersi, proceda a un nuovo giudizio. 1.4.

La pronuncia, considerato che il motivo per il quale viene disposto l'annullamento non è esclusivamente personale, deve essere estesa ai sensi dell'art. 587, comma 1 cod. proc. pen. al coimputato Marco Congiu le cui doglianze, afferenti la responsabilità e le circostanze del reato, sono da ritenersi assorbite.

P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impuganta con rin