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Ordinanza — n. 42506/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to erroneous calculation of agreed sentence by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42506/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Specchio inadmissible because the lower court correctly applied the agreed sentence of three years and eight months imprisonment. Specchio argued the final sentence was incorrectly calculated as three years and six months, but the record showed the lower court applied the correct agreed term to him while the shorter term applied to his co-accused. The court ruled that no error occurred and ordered Specchio to pay court costs and a fine for filing the appeal in bad faith.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging the application of an agreed sentence is inadmissible if the lower court correctly applied the terms mutually agreed upon by the parties, and the appellant bears the cost of the appeal and a fine for bad faith.

Parole chiave

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agreed sentence application inadmissible appeal bad faith appeal procedural costs co-accused sentencing commisurazione della pena sanzioni pecuniarie alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
SPECCHIO ANTONIO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui è stata applicata la pena concordata ex art. 599 bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
art. 599 bis cod. proc. pen
SPECCHIO ANTONIO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui è stata applicata la pena concordata ex art. 599 bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da SPECCHIO ANTONIO, nato a Cerignola il 12 maggio 1996 avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Bari il 9 febbraio 2021 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 25 ottobre 2022 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. SPECCHIO ANTONIO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui è stata applicata la pena concordata ex art. 599 bis cod. proc. pen., deducendo l'errato calcolo della pena, essendo stata determinata come pena finale, oltre alla pena pecuniaria, quella di anni 3 e mesi 6 di reclusione anziché anni 3 e mesi 8 di reclusione.

2. Il ricorso è inammissibile. Come risulta dagli atti del fascicolo, la Corte d'appello, a seguito di istanza ex art. 599 bis cod. proc. pen., ha applicato a Specchio Antonio la pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione, oltre alla pena pecuniaria, che corrisponde esattamente a quella concordata dalle parti (la pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione è stata applicata, invece, al coimputato Priore Emilio). Nessun errore, dunque, è stato compiuto dalla Corte territoriale.

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presid