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Ordinanza — n. 42505/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against agreed sentence dismissed for failing to cite admissible grounds under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42505/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to cite any of the four specific grounds required by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the application of an agreed sentence but did not address the expression of will, lack of correlation, legal qualification, or legality of the penalty. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a €3,000 fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal against a sentence applying an agreed penalty is inadmissible unless it specifically addresses the expression of the defendant's will, the lack of correlation between the request and the sentence, the erroneous legal qualification of the facts, or the illegality of the penalty.

Parole chiave

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agreed sentence appeal cassation admissibility Code of Criminal Procedure fine collection fund procedural inadmissibility motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali istanza di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Il comma 2 bis dell'art. 448 c.p.p., introdotto con la L.
Art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod.
L. 23/6/2017 n. 103
448 c.p.p., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art.
art. 444 cod. proc. pen
AIELLO EDUARD JOSE' ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui è stata applicata la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo vizi della motivazione, per non essere stato correttamente applicato l'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., deducendo vizi della motivazione, per non essere stato correttamente applicato l'art. 129 cod. proc. pen.
art. 448 c.p
Il comma 2 bis dell'art. 448 c.p.p., introdotto con la L.
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da AIELLO EDUARD JOSE', nato in Brasile il 5 ottobre 1991 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia il 14 marzo 2022, Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 14 ottobre 2022 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. AIELLO EDUARD JOSE' ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui è stata applicata la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo vizi della motivazione, per non essere stato correttamente applicato l'art. 129 cod. proc. pen.

2. Il ricorso è inammissibile. Il comma 2 bis dell'art. 448 c.p.p., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

a) all'espressione della volontà dell'imputato;

b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;

c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;

d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come avvenuto nel caso in esame. Non avendo il ricorrente dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., ne consegue l'inammissibilità del ricorso.

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il