Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 42066/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to withdrawal of appeal after less severe measure granted.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42066/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because the defense attorney withdrew the appeal after the lower court granted a less severe precautionary measure. The appellant argued violations of procedural law regarding the evidentiary and precautionary framework, but the withdrawal rendered the appeal moot. Consequently, the Court ruled that the appeal could not proceed without a substantive decision on the merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 273 e ss. cod. proc. pen.; Art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020: A cassation appeal is inadmissible if the interest in deciding it ceases to exist at the time of filing, such as when a less severe precautionary measure is granted, preventing the Court from examining the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility withdrawal of appeal cessation of interest precautionary measure custody in prison procedural law violation less severe measure scarcerazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 273 e ss. cod. proc. pen.
Art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FALCONE FELICE nato a CUTRO il 22/02/1952 avverso l'ordinanza del 17/05/2022 del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 Chiappetta
Sez. un., 24 marzo 1995 n. 10 Meli
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FALCONE FELICE nato a CUTRO il 22/02/1952 avverso l'ordinanza del 17/05/2022 del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo) ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso, Il difensore, Avv. Nicoletta Denicolò Gigliotti faceva pervenire rinuncia al ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Catanzaro, decidendo sul riesame presentato nell'interesse di Falcone Felice contro l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa il 4 aprile 2022 dal Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro, rigettava il ricorso e confermava l'ordinanza impugnata.

2. Avverso tale ordinanza presentava ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art.273 e ss. cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione sia alla sussistenza del quadro indiziario, che di quello cautelare. 2.3. Il 22 luglio 2022 veniva trasmessa rinuncia al ricorso, che deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Il collegio ribadisce che qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente ne' alle spese del procedimento, ne' al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 Chiappetta Rv. 208166 - 01; Sez. un., 24 marzo 1995 n. 10, Meli). Ne-caso in esame il difensore rinunciava al ricorso rappresentando la sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il Giudice per le indagini preliminari, in accoglimento dell'istanza della difesa, aveva disposto misura meno afflittiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il giorno 4 ottobre 2022 L'esten