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Sentenza — n. 42059/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal against detention order, annulling one charge due to lack of specific grounds while dismissing others.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42059/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the appeal against a detention order, annulling the conviction for the abuse of banking profession due to insufficient specific grounds. The lower court had confirmed detention for usury and extortion but lacked detailed reasoning for the banking charge. Consequently, the case regarding the banking offense was remitted for a new trial, while the appeal was declared inadmissible for the remaining charges.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; The Court of Cassation holds that appeals against detention orders must be specific and cannot rely on new arguments regarding the original decision's reasoning that were not previously contested.

Parole chiave

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detention order appeal specific grounds requirement lack of reasoning remittal for new trial inadmissible appeal procedural defect criminal detention capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 309 cod. proc. pen.
Saverio Capicchiano ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Catanzaro, adito ex art. 309 cod.
Art. 416-bis.1 cod. pen.
pen., ha confermato l'applicazione all'indagato della misura cautelare della custodia in carcere per i reati di usura, estorsione ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria, aggravati ex art. 416-bis.1 cod.
Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
pen., concernente il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
10), con rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., che colmerà l'evidenziata carenza motivazionale.
art. 309 cod. proc. pen
Saverio Capicchiano ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Catanzaro, adito ex art. 309 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, Iuliucci
Deve premettersi che, come già chiarito da questa Corte (Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, Iuliucci, Rv.
Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, Caltagirone Bellavista
266226 - 01; Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, Caltagirone Bellavista, Rv.
Sez. 2, n. 38551 del 26/04/2019, D'Amico
Come già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 38551 del 26/04/2019, D'Amico, Rv.
Sez. 5, n. 25815 del 27/01/2020, Infusini
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPICCHIANO SAVERIO nato a ISOLA di CAPO RIZZUTO (KR) il 27/08/1971 avverso l'ordinanza del 15/03/2022 del TRIBUNALE di CATANZARO. udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso; sentite, per l'indagato, le conclusioni degli Avv. ANTONIETTA GIGLIOTTI DENICOLO' e MARIO PRATO, che hanno chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti depositati in data 14/06/2022

RITENUTO IN FATTO

1. Saverio Capicchiano ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Catanzaro, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'applicazione all'indagato della misura cautelare della custodia in carcere per i reati di usura, estorsione ed esercizio abusivo dell'attività finanziaria, aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati provvisoriamente ascrittigli, alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ed alla valutazione riguardante la sussistenza di esigenze cautelari ed alla scelta della misura. Nell'interesse dell'imputato, sono pervenuti motivi aggiunti, peraltro ampiamente reiterativi di quelli inizialmente formulati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato limitatamente al reato di cui al capo n. 10), ed è inammissibile nel resto, perché proposto per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., oltre che manifestamente infondati.

1. Deve premettersi che, come già chiarito da questa Corte (Sez. 2, n. 11027 del 20/01/2016, Iuliucci, Rv. 266226 - 01; Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, Caltagirone Bellavista, Rv. 254037 - 01), è inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del Tribunale del riesame che deduca per la prima volta vizi di motivazione inerenti ad argomentazioni presenti nel provvedimento genetico della misura coercitiva che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso Tribunale, non risultandone traccia né dal testo dell'ordinanza impugnata, né da eventuali motivi o memorie scritte, né dalla verbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza camerale. 1.1.

Deve, inoltre, ribadirsi che, in tema di impugnazioni, il principio generale concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, secondo il quale i "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione (previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quanto nell'art. 311, comma 4, cod. proc. pen., concernente il ricorso per cassazione in materia cautelare e nell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., concernente il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. a), zi cod. proc. pen. non è derogato nell'ambito del ricorso per cassazione contro provvedimenti de libertate, materia in riferimento alla quale l'unica diversità rispetto alla ordinaria disciplina attiene al termine per la proposizione dei motivi nuovi, che non è quello di quindici giorni prima dell'udienza ma è spostato all'inizio della discussione (Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266295 - 01;

Sez. 2, n. 15693 del 08/01/2016, Campiso, Rv. 266441 - 01; Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259 - 01); ne consegue che al ricorrente è inibito dedurre con i motivi nuovi violazioni di legge o vizi di motivazione non dedotti nel ricorso originario. 1.1.1. Resta fermo, altresì, che, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., l'inammissibilità dell'impugnazione originaria si estende ai motivi nuovi. 1.2. Deve ancora premettersi che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, la quale si sottrae al sindacato di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione operata risulti logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (così, per tutte, Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715); inoltre, gli esiti delle intercettazioni non necessitano di riscontri, avendo valenza probatoria (nel procedimento di cognizione) ovvero indiziaria (nell'ambito del subprocedimento cautelare) "piena" (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714 - 01).

2. Ciò premesso, il ricorrente lamenta violazione di leggi e vizi di motivazione quanto ai gravi indizi di colpevolezza dei reati provvisoriamente ascrittigli di usura aggravata ed estorsione, alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ed alla valutazione riguardante la sussistenza di esigenze cautelari ed alla scelta della misura. Questi motivi, promiscuamente articolati, reiterano doglianze già correttamente disattese dal Tribunale, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta compiutamente. 2.1.

Il Tribunale (richiamando anche le condivise valutazioni del G.i.p., come è fisiologico in presenza di una doppia conforme decisione) ha, infatti, incensurabilmente posto a fondamento delle contestate statuizioni quanto concordemente emergente dalle dichiarazioni rese da Ferreri Giuseppe (vittima dei reati in contestazione) e da Mazzacane Debora, oltre che da una serie di conversazioni intercettate, che documentano il fatto che l'odierno ricorrente fosse incaricato di esigere crediti usurari per conto di Bianco Carmine ed ha in particolare esercitato pressioni in danno di Ferreri Giuseppe, profferendo al suo indirizzo minacce. 2.1.1.

E' stato correttamente ritenuto il concorso dei reati di usura ed estorsione provvisoriamente contestati all'indagato. Come già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 38551 del 26/04/2019, D'Amico, Rv. 277090 - 02), è configurabile il reato di usura o di estorsione a seconda che l'iniziale pattuizione usuraria sia stata spontaneamente accettata dalla vittima, ovvero accettata per effetto della violenza o minaccia esercitata dal soggetto attivo, mentre i due reati possono concorrere quando la violenza o minaccia siano esercitate - come nel caso di specie - al fine di ottenere il pagamento degli interessi pattuiti o degli altri vantaggi usurari. 2.2.

Le predette minacce erano connotate dall'utilizzo del c.d. "metodo mafioso", perché evocanti la trascorsa detenzione in carcere del Capicchiano; anche il concorrente nel reato Bianco Carmine aveva rivolto all'indirizzo della vittima, al medesimo fine, minacce connotate dal predetto metodo, facendo esplicito riferimento agli appartenenti alla ‘ndrangheta per incuterle maggior timore (pag. 1 s. dell'ordinanza impugnata). 2.2. Con riguardo alle esigenze cautelari ed alla scelta della misura da applicare, il Tribunale (pag. 3 dell'ordinanza impugnata) ha incensurabilmente osservato che nessun elemento decisivamente idoneo a superare le presunzioni relative di sussistenza di esigenze cautelari ed adeguatezza della misura della custodia in carcere (conseguenti alla contestazione e configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.) era stato in concreto documentato dalla difesa, tenuto anche conto della notevole gravità dei fatti, peraltro anche commessi non episodicamente e di recente (a dire della contestazione, quantomeno fino al maggio 2020), e dei precedenti penali dell'indagato (per violazioni della legge sulle armi e di quella sulle sostanze stupefacenti), che, unitamente considerati, confermano la prognosi di elevata capacità criminale dell'indagato e concreto pericolo di recidiva, anche specifica.

3. A conclusioni diverse deve pervenirsi per quanto riguarda la ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato di esercizio abusivo della professione bancaria, provvisoriamente contestato al capo 10), perché gli elementi valorizzati dal Tribunale danno conto del coinvolgimento del Capicchiano in specifiche vicende (ed, in particolare, in quella che vede come debitore il Ferreri), ma non anche nell'attività del Bianco, inseritosi nel libero mercato, sottraendosi ai controlli di legge, e svolgente un'attività, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di soggetti rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di persone (Sez. 5, n. 25815 del 27/01/2020, Infusini, Rv. 279464 - 01). k 2.1. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente al reato di cui al capo n. 10), con rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., che colmerà l'evidenziata carenza motivazionale.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui al capo n.

10) e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e manda alla