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Sentenza — n. 42057/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls lower court's non-prosecution finding due to aggravated minor defense and significant damage.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42057/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General successfully appealed the Bergamo Court's decision to grant non-prosecution for fraud. The court found the lower court erred by applying the non-prosecution clause despite the victim's aggravated minor defense and a damage amount of approximately one thousand euros. Consequently, the Cassation Court annulled the first-instance judgment and remanded the case to the Brescia Court of Appeal for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen.: The cause of non-prosecution for particular triviality of the offense is inapplicable when the agent exploited the victim's aggravated minor defense, considering both personal conditions and circumstances of time and place.

Parole chiave

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non-prosecution clause aggravated minor defense triviality of offense fraud conviction remand for retrial infrazione privilegiata truffa aggravata risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Il Tribunale di Bergamo riconosceva la causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod.
Art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen.
pen., non è applicabile nel caso in cui l'agente abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, da riferire non solo alle particolari condizioni della persona, ma anche alle circostanze "di tempo" e "di luogo", contemplate dall'art. 61, comma primo, n.
Art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Brescia per nuovo esame (art. 569, comma 4, cod. proc. pen.).
Art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020
art. 131 bis cod. pen
Il Tribunale di Bergamo riconosceva la causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., ritenendo che la truffa contestata al Chiodini, aggravata dall'abuso della minorata difesa della vittima fosse di lieve entità.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9113 del 17/02/2021, Frappampina, Rv. 280663
(Sez. 2, n. 9113 del 17/02/2021, Frappampina, Rv. 280663 - 01).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: CHIODINI HENOK nato il 22/12/2000 avverso la sentenza del 20/01/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo) ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; l'avv. Giovanni Caliendo, con conclusioni scritte, insisteva per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Bergamo riconosceva la causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., ritenendo che la truffa contestata al Chiodini, aggravata dall'abuso della minorata difesa della vittima fosse di lieve entità.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso diretto per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Bergamo che deduceva violazione di legge (art. 131-bis cod. pen.): la causa di non punibilità non avrebbe potuto essere riconosciuta in presenza dell'aggravante della minorata difesa e di un danno di circa mille euro, sicuramente non esiguo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato 1.1. Il collegio riafferma che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nel caso in cui l'agente abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, da riferire non solo alle particolari condizioni della persona, ma anche alle circostanze "di tempo" e "di luogo", contemplate dall'art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen. (Sez. 2, n. 9113 del 17/02/2021, Frappampina, Rv. 280663 - 01). 1.2. Nel caso in esame il Tribunale riconosceva illegittimamente sia l'aggravante della minorata difesa che la causa di non punibilità. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Brescia per nuovo esame (art. 569, comma 4, cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Brescia. Così deciso in Roma, il giorno 4 ottobre 2022 L'e