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Sentenza — n. 42056/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses fraud conviction because the crime was extinguished by the victim's withdrawal of charges.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42056/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court annulled the Court of Appeal's conviction for fraud, ruling that the crime was extinguished due to the victim's withdrawal of charges. The defense argued the offense was no longer prosecutable after the victim accepted the withdrawal, while the prosecution sought to maintain the conviction. The court held that since recidivism was excluded and the crime was not procedable ex officio, the withdrawal legally extinguished the offense.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.; Art. 164 c.p.: When a crime is not procedable ex officio and the victim withdraws the charges, the offense is extinguished, preventing prosecution.

Parole chiave

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criminal procedure extinguishment of crime withdrawal of charges non-prosecutable offense recidivism exclusion fraud conviction annulment of sentence abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.
Art. 164 c.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RODDA MASSIMO nato a IVREA il 18/05/1944 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Genova confermava la condanna del ricorrente per il reato di truffa.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva che il reato era estinto per remissione di querela, regolarmente accettata dall'imputato.

3. Il collegio rileva che, considerato che la recidiva è stata esclusa, il reato - non procedibile d'ufficio - è estinto per sopravvenuta remissione di querela. Condanna alle spese come per legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il giorno 4 ottobre 2022 L'estensore Il P