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Sentenza — n. 42053/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42053/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42053/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Rocca Monia Cristina ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 22/04/2021, che aveva confermato la condanna d occa per il reato di cui all'art. 646 cod.pen. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce l'improcedibilità del reato per essere lo stesso estinto per intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre: erronea applicazione degli art. 646 e 131 bis cod.pen.

Regesto Legislator

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art. 646 cod.pen, art. 152 cod.pen; Sentenza — n. 42053/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 646 cod.pen. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce l'improcedibilità del reato per essere lo stesso estinto per intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre: erronea applicazione degli art. 646 e 131 bis cod.pen.

Parole chiave

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indebito pena pecuniaria non riscuotibile continuazione dell'esecuzione ripristino dell'effetto sospensivo ricorso straordinario per nullità restrizione della proprietà senza risarcimento

Disposizioni normative citate

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art. 646 cod.pen
Il difensore di Rocca Monia Cristina ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 22/04/2021, che aveva confermato la condanna d occa per il reato di cui all'art. 646 cod.pen.
art. 152 cod.pen
Deve essere pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod.pen., posto che in data 3.06.2021 è intervenuta remissione di querela con contestuale accettazione, come da verbali prodotti in atti.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROCCA MONIA CRISTINA nato a LAMEZIA TERME il 27/10/1971 otk- avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE PPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Rocca Monia Cristina ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 22/04/2021, che aveva confermato la condanna d occa per il reato di cui all'art. 646 cod.pen. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce l'improcedibilità del reato per essere lo stesso estinto per intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre: erronea applicazione degli art. 646 e 131 bis cod.pen.

2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per remissione di querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Deve essere pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod.pen., posto che in data 3.06.2021 è intervenuta remissione di querela con contestuale accettazione, come da verbali prodotti in atti. Le spese devono essere poste a carico dell'imputata ai sensi dell'art. 340 quarto comma cod.proc.pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 04/10/2022 Il Consigliere estensore Il Pres