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Sentenza — n. 42049/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42049/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42049/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 01/10/2021, la Corte d'appello di Salerno confermava la sentenza del 29/09/2020 del Tribunale di Salerno di condanna di Silvio Petrosino per il reato di truffa. Secondo il capo d'imputazione, tale reato era stato contestato all'imputato perché, «in qualità di gestore dell'attività commerciale "Electra", con sede in Salerno Piazza Portanuova n. 8/10 e registrata con protocollo n. 431414/2014 alla Camera di Commercio di Salerno dal 23.07.2014, mediante artifici e raggiri consistiti nel promettere in vendita un amplificatore di marca "Devon" modello AVR-X5200W al prezzo di C 1.850,00, induceva in errore Lorenzo Michele circa la serietà della proposta di vendita e la convenienza del prezzo e lo determinava ad effettuare il pagamento del suddetto amplificatore a mezzo carta di credito MPS Unica, senza tuttavia procedere alla consegna del bene oggetto di compravendita, così procurandosi l'ingiusto profitto rappresentato dalla somma di denaro di € 1.850,00 con pari danno per la persona offesa».

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen; Sentenza — n. 42049/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla scorta di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto proposto per un motivo manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.

Parole chiave

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truffa per mestiere commercio elettronico aste elettroniche invio di una cosa non ordinata contratto commerciale scambio di atti giuridici per via elettronica

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
pen., l'erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PETROSINO SILVIO, nato a Salerno il 30/09/1964 avverso la sentenza del 01/10/2021 della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 01/10/2021, la Corte d'appello di Salerno confermava la sentenza del 29/09/2020 del Tribunale di Salerno di condanna di Silvio Petrosino per il reato di truffa. Secondo il capo d'imputazione, tale reato era stato contestato all'imputato perché, «in qualità di gestore dell'attività commerciale "Electra", con sede in Salerno Piazza Portanuova n. 8/10 e registrata con protocollo n. 431414/2014 alla Camera di Commercio di Salerno dal 23.07.2014, mediante artifici e raggiri consistiti nel promettere in vendita un amplificatore di marca "Devon" modello AVR-X5200W al prezzo di C 1.850,00, induceva in errore Lorenzo Michele circa la serietà della proposta di vendita e la convenienza del prezzo e lo determinava ad effettuare il pagamento del suddetto amplificatore a mezzo carta di credito MPS Unica, senza tuttavia procedere alla consegna del bene oggetto di compravendita, così procurandosi l'ingiusto profitto rappresentato dalla somma di denaro di € 1.850,00 con pari danno per la persona offesa».

2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Salerno, ha proposto ricorso per cassazione Silvio Petrosino, per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. Dopo avere illustrato la struttura e gli elementi costitutivi del delitto di truffa, il ricorrente rappresenta che, nella concreta fattispecie in considerazione, non sono ravvisabili né artifici o raggiri idonei a indurre in errore la persona offesa - tali non essendo quelli indicati nella sentenza impugnata, con la precisazione che la qualità di gestore dell'esercizio commerciale "Electra" «non sarebbe stata millantata dall'imputato, ma, al contrario, rappresenta una emergenza processuale incontestabile» - né il dolo iniziale «di creare un artifizio o raggiro finalizzato a non adempiere al contratto», con la conseguenza che la stessa fattispecie integrerebbe, in realtà, un mero inadempimento contrattuale, penalmente irrilevante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'unico motivo è manifestamente infondato.

2. La fattispecie in esame rinvia all'ipotesi della cosiddetta truffa contrattuale. Al riguardo, la Corte di cassazione ha chiarito che la cosiddetta truffa contrattuale ricorre in tutti i casi nei quali l'agente abbia posto in essere artifici o raggiri al momento della conclusione del negozio giuridico, aventi a oggetto aspetti negoziali (anche collaterali, accessori o esecutivi) rilevanti a tale fine, e per ciò abbia tratto in inganno il soggetto passivo, che viene indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato (Sez. 2, n. 18778 del 25/03/2014, Mussari, Rv. 259964-01;

Sez. 2, n. 47623 del 29/10/2008, Del Prete, Rv. 242296- 01; Sez. 2, n. 441 del 16/03/1966, Degortes, Rv. 102034-01). Quanto all'elemento soggettivo, la stessa Corte di cassazione ha precisato che, nella truffa contrattuale, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza dell'agente il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo -, rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria (Sez. 2, n. 39698 del 13/09/2019, Bicciato, Rv. 277708-01;

Sez. 2, n. 5801 del 18/11/2013, dep.2014, Montalti, Rv. 258203-01; Sez. 2, n. 37859 del 22/09/2010, Bologna, Rv. 248907-01).

3. Tornando alla fattispecie concreta, la Corte d'appello di Salerno ha evidenziato come il Petrosino, con artifici, costituiti dal presentarsi alla persona offesa Michele Lorenzo come «gestore» di un'attività commerciale regolarmente svolta in un esercizio commerciale provvisto di regolare licenza e aperto al pubblico, e con raggiri, costituiti dal rassicurare lo stesso Lorenzo circa la disponibilità a breve termine dell'amplificatore e la regolare pronta consegna dello stesso (entro tre giorni dal versamento del prezzo), consegna, in realtà, mai avvenuta - e, così, da un lato, prospettando alla persona offesa una situazione diversa da quella reale e, dall'altro lato, orientandone in modo fuorviante la decisione - avesse tratto in inganno il Lorenzo, inducendolo a concludere il contratto di compravendita (verbale) dell'amplificatore, e a versarne il prezzo, condotte che, evidentemente, il Lorenzo, se non tratto così in inganno, non avrebbe posto in essere.

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'induzione in errore, mediante artifici e raggiri, è stata ben individuata e motivata dalla Corte d'appello di Salerno. Quanto alla doglianza del ricorrente che la qualità di gestore dell'esercizio commerciale "Electra" «non sarebbe stata millantata dall'imputato, ma, al contrario, rappresenta una emergenza processuale incontestabile», si deve osservare che tale deduzione, da un lato, evidenzia una ragione di fatto, e, dall'altro lato, si appalesa del tutto generica, atteso che lo stesso ricorrente omette completamente di indicare da quale delle acquisite fonti di prova emergerebbe l'effettività della suddetta qualità.

Con riguardo, poi, all'elemento soggettivo, appare evidente come la condotta del ricorrente - presentarsi come gestore di una regolare attività commerciale, mettere in vendita, in tale qualità, un bene, rassicurare l'acquirente circa la pronta consegna dello stesso dopo il pagamento del prezzo, omettere tale consegna, trattenere il prezzo «nonostante le varie sollecitazioni [del Lorenzo] al fine di riottenere il denaro versato» - «non si concilia con la volontà di condurre a buon fine l'acquisto» (così la conforme sentenza di primo grado, a pag. 3), ma disvela chiaramente il solo, iniziale, proposito di indurre la persona offesa a versare la somma di denaro costituente il prezzo del bene.

Pertanto, l'inadempienza alla consegna dell'amplificatore non costituisce un mero illecito civile, ma la conclusione di una fattispecie delittuosa di truffa.

4. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto proposto per un motivo manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm