Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to client's formal withdrawal of the Cassation request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Rita Pirozzi inadmissible following her formal written withdrawal of the request. Although the lower court had partially reformed a sentence by recognizing generic mitigating circumstances, Pirozzi withdrew her recourse via a certified declaration on September 26, 2022. Consequently, the court ordered her to pay procedural costs and a fine under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 617 cod. proc. pen.: A criminal appeal becomes inadmissible and triggers cost liability when the appellant formally renounces the recourse before the Court of Cassation renders a decision on its admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: • Pirozzi Rita nata a Mugnano di Napoli 1'08/10/1979 avverso la sentenza emessa il 24/01/2022 dalla Corte di Appello di L'Aquila visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con rito de plano udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 24/01/2022 la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della decisione del Gup del Tribunale di Avezzano emessa il 06/04/2021, appellata anche da Pirrozzi Rita, rideterminava la pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione la Pirrozzi tramite il difensore di fiducia censurando con un unico motivo l'omessa motivazione sulla negata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti.
3. Con dichiarazione sottoscritta e autenticata dal difensore, datata 26/09/2022, Pirozzi Rita ha comunicato la rinuncia al ricorso in oggetto 4. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
a Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 13 ottobre 2022 Il Consigliere estens