Italian Supreme Court partially annuls second-instance sentence for recidivism penalty increase error but dismisses appeal on liability grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court partially annulled the second-instance judgment against Cavallo Nevio regarding the recidivism penalty increase, while dismissing the appeal filed by La Montagna Pasquale. Cavallo's defense argued the appellate court exceeded the statutory maximum increase for recidivism, whereas La Montagna claimed liability for attempted robbery and simulation of crime. The court ruled that the recidivism calculation violated the cumulative limit of prior sentences but upheld the liability findings against La Montagna as they were legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99, sesto comma, cod. pen.; Art. 367 cod. pen.: The penalty increase for recidivism cannot exceed the cumulative total of prior sentences, and liability for the crime of danger exists if the false report creates a concrete possibility of investigative activity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • CAVALLO Nevio nato a Napoli il 10/08/1985 • LA MONTAGNA Pasquale nato a Napoli il 14/08/1991 avverso la sentenza emessa il 30/09/2021 dalla Corte di Appello di Trieste PARTE CIVILE: Gremese Andrea visti gli atti, la sentenza ed i ricorsi, trattati con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo che, relativamente alla posizione di Cavallo Nevio, la sentenza venga annullata senza rinvio limitatamente all'aumento per la recidiva con conseguente rideterminazione della pena e rigetto del ricorso nel resto, nonchè chiedendo il rigetto del ricorso proposto nell'interesse di La Montagna Pasquale; sentiti i difensori dei ricorrenti, avv.
Giorgio Stefano del foro di Roma per il Cavallo, e avv. Carlo Ercolino del foro di Napoli, anche in sostituzione dell'avv. Alberto Tedeschi del foro di Udine per il La Montagna, che hanno concluso: l'avv. Stefano associandosi alle conclusioni del PG ed insistendo per la rimessione alle Sezioni Unite; l'avv. Ercolino riportandosi ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 30/09/2021 la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine emessa il 02/10/2020 con rito abbreviato nei confronti anche di Cavallo Nevio e La Montagna Pasquale, confermava il giudizio di responsabilità in relazione ai reati di rapina (capo a), detenzione e porto di armi (capo b), lesioni personali (capi e ed f), simulazione di reato (capo g) ad essi rispettivamente ascritti (il Cavallo, capi a, b, e, f; il La Montagna capi a e g), riducendo le pene inflitte.
2. Avverso la pronuncia di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 2.1 Nell'interesse di Cavallo Nevio sono stati articolati tre motivi. 2.1.1 Con il primo è stata eccepita l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'omessa considerazione del limite massimo di aumento per effetto del riconoscimento della recidiva, previsto dall'art. 99, sesto comma, cod. pen. (determinata la pena base per il reato più grave in dieci anni di reclusione, la corte territoriale aveva erroneamente disposto un aumento per la recidiva in misura pari a tre anni di reclusione, anziché - tenendo conto dell'unica condanna ad anni due di reclusione ed € 1.500,00 di multa ex sent.
Tribunale di Napoli 22/12/2016, irr. 06/04/2017, riportata al momento di consumazione del reato per il quale si procede - a due anni e sei giorni di reclusione, per effetto del fattore di ragguaglio tra pena pecuniaria e detentiva, posto che per espressa disposizione di legge in nessun caso l'aumento di pena per la recidiva poteva superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo). 2.1.2 Con il secondo motivo l'inosservanza o erronea applicazione di legge è stata riferita all'art. 628, comma quarto, cod. pen. in quanto le aggravanti della contestata rapina (concorso di più persone ed uso delle armi) erano raggruppate nello stesso numero 1) del terzo comma dell'art. 628 cod. pen. e dovevano dar luogo ad un unico aumento di pena, trattandosi appunto di un'aggravante unitaria ad effetto speciale, con conseguente esclusione dell'autonomia ontologica di tali circostanze e dell'aumento previsto dalla norma applicata, oggetto di censura. 2.1.3 Con il terzo motivo, infine, è stato eccepito il vizio di motivazione per il diniego, ritenuto ingiustificato, delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. senza tener conto dei rilievi difensivi sul punto. 2.2 Nell'interesse di La Montagna Pasquale sono stati articolati quattro motivi di ricorso, i primi due attinenti alla condanna per il delitto di cui all'art. 367 cod. pen. e gli altri due relativi al trattamento sanzionatorio.
Per il primo aspetto, il ricorrente ha lamentato la mancata diffusione della notitia criminis, posto che la denunzia, sporta oralmente con la falsa rappresentazione di essere stato vittima di una rapina, era stata nell'immediatezza ritenuta non credibile dagli agenti verbalizzanti che non solo non avevano messo per iscritto quanto rappresentato ma avevano proceduto al fermo del denunziante, perché indiziato di concorso nella rapina stessa. Circa la pena inflitta, la recidiva infraquinquennale era stata applicata senza tener conto dei rilievi difensivi ed in assenza di motivazione; il diniego delle circostanze attenuanti generiche, infine, doveva ritenersi del tutto ingiustificato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di Cavallo Nevio è fondato in relazione al primo motivo.
2. Secondo l'ordine logico delle questioni, deve tuttavia rilevarsi preliminarmente l'infondatezza del secondo motivo, atteso che il giudice di legittimità ha già avuto modo di precisare, superando contrasti interpretativi sul punto, che in tema di rapina, attesa la nuova formulazione del comma quarto dell'art. 628 cod. pen. - introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 - il più elevato minimo edittale ivi previsto si applica anche nel caso di concorso di più circostanze aggravanti interne allo stesso n. 1 del terzo comma dell'art. 628 cod. pen. (Cass. sez. 2, sent. n. 29792 del 09/10/2020 - dep. 27/10/2020 - Rv. 279817, in motivazione, alla quale si rinvia, la Corte ha sottolineato che ciascuno dei numeri interni al catalogo contenuto nel terzo comma dell'art. 628 cod. pen. contiene una disposizione a più norme autonome eventualmente concorrenti; in tal senso, di recente, Cass. sez. 2, sent. n.14297 dell'08/03/2022 - dep. 13/04/2022 n.m.).
Poiché nel caso di specie sono state riconosciute entrambe le aggravanti previste dal n.1 del terzo comma dell'art. 628 cod. pen. (l'uso delle armi e le più persone riunite), correttamente i giudici di merito hanno determinato la pena base in dieci anni di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, secondo i parametri edittali previsti dal quarto comma della norma.
3. Quanto all'aumento per la recidiva, specifica ed infraquinquennale, la corte territoriale, pur riconoscendo l'operatività del limite di cui al sesto comma dell'art.99 cod. pen. (disposizione che esclude che "in ogni caso" l'aumento per effetto della recidiva possa superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo) e la unicità della pregressa condanna ad anni di due di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, ha ingiustificatamente quantificato tale aumento in tre anni di reclusione ed euro 500,00 di multa.
Poiché la Corte di appello ha inteso applicare l'aumento di pena possibile per la contestata recidiva (pag. 24), esso va pertanto correttamente rideterminato in due anni e giorni sei di reclusione, considerando anche la pena pecuniaria ragguagliata a quella detentiva ex art. 135 cod. pen.Poiché può rideterminarsi la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ex art. 620 lett. I) cod. proc. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio, correggendo l'aumento per la recidiva nel senso indicato e lasciando invariati gli altri elementi di calcolo.
Ne deriva il seguente computo di pena: pena base, ai sensi dell'art. 628, comma terzo n.1 e comma quarto, anni dieci di reclusione ed euro 3.000,00 di multa; aumento ex art. 99, comma sesto cod. pen. ad anni dodici e giorni sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa; aumento per la continuazione (un anno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa) ad anni tredici, giorni sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; riduzione per il rito alla pena finale di anni otto, mesi otto e giorni quattro di reclusione ed euro 2.666,00 di multa. 3.1 Manifestamente infondato, infine, il rilievo sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, atteso il preciso riferimento da parte dei giudici di merito alla personalità negativa del Cavallo, desumibile dalla particolare gravità della condotta posta in essere (pag. 20 della sentenza di appello).
4. Il ricorso di La Montagna Pasquale è inammissibile. 4.1 I primi due motivi, relativi all'affermazione di responsabilità per il reato ex art. 367 cod. pen, sono reiterativi e ripropongono un'alternativa lettura delle risultanze istruttorie. Ha rilevato infatti la Corte di appello, con argomentazioni immuni da vizi logici ed errori giuridici, che nella circostanza di tempo in cui il La Montagna denunciò il sequestro di persona e la rapina subita, non erano stati ancora fermati i complici né effettuati gli atti d'indagine che avrebbero consentito di identificare il ricorrente come uno degli autori della rapina stessa, sì che, nonostante i dubbi manifestati dalla P.G., gli inquirenti non avevano ancora elementi per ritenere inverosimile la denuncia, ancorché presentata in forma orale.
È stata così ritenuta a ragione integrata la fattispecie del reato di pericolo di cui all'art. 367 cod. pen. posto che nel momento in cui furono rese le dichiarazioni in esame era concreta la possibilità di investigazione, non apparendo inverosimile quanto denunciato (cfr. Cass. sez. 6, sent. n. 17461 del 06/03/2019 - dep. 23/04/2019 - Rv. 275549, secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato, è sufficiente che la falsa denuncia determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta all'accertamento del fatto denunciato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all'art. 367 cod. pen., con la conseguenza che il reato non sussiste quando la inverosimiglianza del fatto denunciato appaia "prima facie" ed escluda, pertanto, anche la mera possibilità dell'inizio di un procedimento penale). 4.2 L'applicazione della recidiva contestata risulta adeguatamente motivata sia dal primo giudice (pag.18) sia dalla Corte di appello (pag.25) con riferimento ad una accentuata pericolosità sociale, desumibile dalla gravità progressiva dei reati commessi.
Anche il diniego delle attenuanti è ancorato a parametri negativi (intensità del dolo, pluralità dei reati commessi, gravità degli stessi). 4.3 L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Cavallo Nevio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni otto, mesi otto e giorni quattro di reclusione ed euro duennilaseicentosessantasei (2666,00) di multa; rigetta il ricorso nel resto. Dichiara inammissibile il ricorso di La Montagna Pasquale e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell