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Sentenza — n. 41984/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal prescription, upholding conviction for aggravated misappropriation based on established case law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41984/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's argument that the crime of aggravated misappropriation had prescribed before the first-instance judgment. The defense contended the offense was consummated in 2004 when the insured account was closed, while the lower courts determined the crime was completed in 2013 when the defendant definitively refused restitution after failed mediation attempts. The court upheld the lower courts' factual findings and legal reasoning, citing a long line of precedent establishing that the consummation of this instant crime occurs when the agent acts as an owner against the victim's will.

Regesto Legislator

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Art. 156 c.p.; Art. 646 c.p.: The consummation of the instant crime of misappropriation is determined by the date the agent definitively manifests the will to possess the funds as their own, not by the initial receipt or closure of the account, thereby preventing the application of prescription if the refusal occurs within the limitation period.

Parole chiave

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criminal prescription misappropriation consummation instant crime definitive will Cassazione Roma appropriazione indebita limitation period sovraindebitamento

Disposizioni normative citate

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Art. 156 c.p.
Art. 646 c.p.
Se è vero, infatti, che quello previsto e punito dall'art. 646 cod.
art. 646 cod. pen
Se è vero, infatti, che quello previsto e punito dall'art. 646 cod. pen., è reato istantaneo (sin da Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 50396, del 6/12/2019
Quanto a individuazione della data di consumazione del reato istantaneo di appropriazione indebita, la Corte di merito, con argomentazioni che non si discostano dal solco tracciato della consolidata ermeneusi resa in sede di legittimità (Sez. 2, n. 50396, del 6/12/2019, n.m.; Sez.
Sez. 6, n. 8303, del 23/1/2019
50396, del 6/12/2019, n.m.; Sez. 6, n. 8303, del 23/1/2019, n.m.;
Sez. 2, n. 46744, del 19/9/2018
Sez. 2, n. 46744, del 19/9/2018, Rv.
Sez. 2, n. 38291, del 6/7/2018
274650; Sez. 2, n. 38291, del 6/7/2018; Sez.
Sez. 2, n. 33342/2018
38291, del 6/7/2018; Sez. 2, n. 33342/2018; Sez.
Sez. 2, n. 24453/2018
33342/2018; Sez. 2, n. 24453/2018; Sez.
Sez. 2, n. 10993/2018
24453/2018; Sez. 2, n. 10993/2018; Sez.
Sez. 2, n. 40870, del 20/6/2017
10993/2018; Sez. 2, n. 40870, del 20/6/2017, Rv.
Sez. 2, n. 25282, del 31/5/2016
271199; Sez. 2, n. 25282, del 31/5/2016, Rv.
Sez. 5, n. 1670, del 8/7/2014
267077; Sez. 5, n. 1670, del 8/7/2014, Rv.
Sez. 2, n. 29451, del 17/5/2013
261731; Sez. 2, n. 29451, del 17/5/2013, Rv.
Sez. 2, n. 709 del 16/3/1971
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: PISCOPO FRANCESCO, nato a ENNA il 02/04/1937; avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. 14-23840/2021

RITENUTO IN FATTO

Con unico motivo di ricorso la difesa impugna la sentenza in epigrafe indicata, confermativa di quella di primo grado, che aveva riconosciuto la responsabilità penale dell'imputato per il delitto di appropriazione indebita aggravata, eccependo la prescrizione del reato intervenuta già prima della sentenza di primo grado, atteso che la data di consumazione del reato doveva essere individuata nell'anno 2004, allorquando con la estinzione del conto corrente sul quale erano state accreditate le somme versate dalla Compagnia assicuratrice si era incontrovertibilmente già manifestata la volontà dell'agente di tenere come proprie le somme ricevute per conto del proprio rappresentato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché i motivi spesi in tema di corretta indicazione della data di perfezionamento della condotta appropriativa punibile sollecitano una inammissibile diversa valutazione delle evidenze assunte nel giudizio di merito. 1.1. Quanto a individuazione della data di consumazione del reato istantaneo di appropriazione indebita, la Corte di merito, con argomentazioni che non si discostano dal solco tracciato della consolidata ermeneusi resa in sede di legittimità (Sez. 2, n. 50396, del 6/12/2019, n.m.; Sez. 6, n. 8303, del 23/1/2019, n.m.;

Sez. 2, n. 46744, del 19/9/2018, Rv. 274650; Sez. 2, n. 38291, del 6/7/2018; Sez. 2, n. 33342/2018; Sez. 2, n. 24453/2018; Sez. 2, n. 10993/2018; Sez. 2, n. 40870, del 20/6/2017, Rv. 271199; Sez. 2, n. 25282, del 31/5/2016, Rv. 267077; Sez. 5, n. 1670, del 8/7/2014, Rv. 261731; Sez. 2, n. 29451, del 17/5/2013, Rv. 257232), ha individuato nella data del 13 giugno 2013, in cui si rese manifesta la definitiva volontà dell'imputato di non restituire la somma dovuta, quella di consumazione del reato. Giacché fino ad allora erano in corso trattative, richieste, sollecitazioni, cui corrispondevano tentativi di mediazione sul computo della somma da restituire.

Dunque, è in tale data che l'agente ha manifestato in forma inequivocabile e ferma la volontà di possedere le somma come propria, così realizzando quella interversione nel possesso che costituisce elemento perfezionativo del reato di appropriazione indebita. Se è vero, infatti, che quello previsto e punito dall'art. 646 cod. pen., è reato istantaneo (sin da Sez. 2, n. 709 del 16/3/1971), che si realizza con la prima condotta appropriativa, tale momento non può che individuarsi in quello in cui il ricorrente, consapevolmente negando in via definitiva ed a seguito del fallimento delle mediazioni, la restituzione delle somme che ancora deteneva, si è comportato uti dominus rispetto alle res.

Nel caso di specie, dunque, tale momento va individuato - alla stregua dell'accertamento in punto di fatto compiuto dai giudici di merito, per come emerge dalla lettura dell'impugnata sentenza - nella data indicata in querela.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 14-23840/2021

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 settembre 2022.