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Ordinanza — n. 41561/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41561/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41561/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAPASSO CARMINE nato a NOCERA INFERIORE il 06/08/1984 CAPASSO MASSIMO nato a GRAGNANO il 22/01/1975 avverso la sentenza del 27/10/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; ricorso trattato de plano

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 444 c.p, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41561/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO 1. Capasso Carmine e Capasso Massimo ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Torre Annunziata che, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato agli imputati la pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ciascuno, così determinata: p.b., individuata previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, anni 3 di reclusione (lesioni personali gravi capo 1); pena aumentata ex art. 81 cpv. c.p. per i reati contestati ai capi 2 (artt. 110, 628, comma 3, n. 1, n. 2 e 3-bis c.p.), 3 (artt. 110 e 393, commi 1 e 3) e 4 (artt. 61 n. 2, 110 c.p. e 4 I. n. 110 del 1975) ad anni 3 e mesi 6 di reclusione; pena ridotta ex art. 444 c.p.p. ad anni 2 e mesi 4 di reclusione.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina abbandono per lesioni personali reati penali gravi motivi di cassazione abbandono del procedimento penale revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Capasso Carmine e Capasso Massimo ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Torre Annunziata che, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 444 c.p
110 del 1975) ad anni 3 e mesi 6 di reclusione; pena ridotta ex art. 444 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
Deducono la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., sul rilievo che la motivazione della sentenza impugnata - ai fini dell'esclusione di cause di proscioglimento - opererebbe un acritico rinvio agli atti di indagine.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAPASSO CARMINE nato a NOCERA INFERIORE il 06/08/1984 CAPASSO MASSIMO nato a GRAGNANO il 22/01/1975 avverso la sentenza del 27/10/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Capasso Carmine e Capasso Massimo ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Torre Annunziata che, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato agli imputati la pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ciascuno, così determinata: p.b., individuata previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, anni 3 di reclusione (lesioni personali gravi capo 1); pena aumentata ex art. 81 cpv. c.p. per i reati contestati ai capi 2 (artt. 110, 628, comma 3, n. 1, n. 2 e 3-bis c.p.), 3 (artt. 110 e 393, commi 1 e 3) e 4 (artt. 61 n. 2, 110 c.p. e 4 I. n. 110 del 1975) ad anni 3 e mesi 6 di reclusione; pena ridotta ex art. 444 c.p.p. ad anni 2 e mesi 4 di reclusione.

2. Deducono la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., sul rilievo che la motivazione della sentenza impugnata - ai fini dell'esclusione di cause di proscioglimento - opererebbe un acritico rinvio agli atti di indagine.

3. Tanto premesso, i ricorsi sono inammissibili, essendo il motivo dedotto non consentito. In tema di patteggiamento, infatti, per espresso disposto normativo, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate; e tanto a prescindere dal rilievo che la motivazione del provvedimento impugnato, mediante il richiamo delle fonti di prova a carico - tra le quali oltre l'annotazione di P.G., cita anche l'esito della consulenza tecnica ed i verbali di interrogatorio - dà conto di avere compiuto tale valutazione.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.