Sentenza — n. 41553/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 13 gennaio 2022 il Tribunale di Taranto in funzione di giudice del riesame,rigettava la richiesta di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo della somma di C 825.430,00 e di 13 orologi Rolex proposto nell'interesse di Gentile Maurizio, indagato per il reato cui all'art. 648 cod.pen.,emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di Gentile, premettendo che il Tribunale aveva addebitato al ricorrente l'omessa descrizione effettuata dai verbalizzanti della collezione di orologi e sindacando ingiustificatamente il luogoli custodia della collezione di orologi e del denaro.; rileva che era evidente che il ricorrente, per poter giustificare la provenienza, non poteva far altro che allegare le garanzie degli orologi, la loro confezione e le dichiarazioni di acquisto, e del tutto inconferente era quanto asserito dal Tribunale in merito alla provenienza delle somme, attesa la documentazione degli incassi relativi all'attività commerciale.; pertanto, nel caso in esame, non sussisteva nemmeno un'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito al ricorrente ni una determinata ipotesi di reato; neppure sussisteva il requisito del periculum in mora, atteso che lo stesso doveva essere concreto e poteva sussistere solo se desumibile da elementi di fatto o attraverso un giudizio prognostico ed un possibile avvenimento futuro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod.pen; Sentenza — n. 41553/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod.pen.,emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di Gentile, premettendo che il Tribunale aveva addebitato al ricorrente l'omessa descrizione effettuata dai verbalizzanti della collezione di orologi e sindacando ingiustificatamente il luogoli custodia della collezione di orologi e del denaro.; rileva che era evidente che il ricorrente, per poter giustificare la provenienza, non poteva far altro che allegare le garanzie degli orologi, la loro confezione e le dichiarazioni di acquisto, e del tutto inconferente era quanto asserito dal Tribunale in merito alla provenienza delle somme, attesa la documentazione degli incassi relativi all'attività commerciale.; pertanto, nel caso in esame, non sussisteva nemmeno un'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito al ricorrente ni una determinata ipotesi di reato; neppure sussisteva il requisito del periculum in mora, atteso che lo stesso doveva essere concreto e poteva sussistere solo se desumibile da elementi di fatto o attraverso un giudizio prognostico ed un possibile avvenimento futuro.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GENTILE MAURIZIO nato a GROTTAGLIE il 06/11/1974 avverso l'ordinanza del 13/01/2022 del TRIB. LIBERTA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del PG GIULIO ROMANO, che ha chiesto il rigettarsi il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13 gennaio 2022 il Tribunale di Taranto in funzione di giudice del riesame,rigettava la richiesta di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo della somma di C 825.430,00 e di 13 orologi Rolex proposto nell'interesse di Gentile Maurizio, indagato per il reato cui all'art. 648 cod.pen.,emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di Gentile, premettendo che il Tribunale aveva addebitato al ricorrente l'omessa descrizione effettuata dai verbalizzanti della collezione di orologi e sindacando ingiustificatamente il luogoli custodia della collezione di orologi e del denaro.; rileva che era evidente che il ricorrente, per poter giustificare la provenienza, non poteva far altro che allegare le garanzie degli orologi, la loro confezione e le dichiarazioni di acquisto, e del tutto inconferente era quanto asserito dal Tribunale in merito alla provenienza delle somme, attesa la documentazione degli incassi relativi all'attività commerciale.; pertanto, nel caso in esame, non sussisteva nemmeno un'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito al ricorrente ni una determinata ipotesi di reato; neppure sussisteva il requisito del periculum in mora, atteso che lo stesso doveva essere concreto e poteva sussistere solo se desumibile da elementi di fatto o attraverso un giudizio prognostico ed un possibile avvenimento futuro.
2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva rigettarsi il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile. IO WC' 1.1 Infatti, deve in proposito rilevarsi che, in data a7Z;(2022, perveniva rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile; per quanto riguarda le spese processuali, questo Collegio ritiene di dover dare continuità all'orientamento espresso da ultimo da Sez. 5, Sentenza n. 10720 del 16/12/2021 Cc. (dep. 24/03/2022 ), Casagrande, secondo cui "in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende." 2 i" ks,-;)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ri