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Sentenza — n. 41545/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 41545/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 41545/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di D'Orlo Salvatore ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 16/09/2021, che aveva confermato la condanna di D'Orlo per il reato di truffa, per avere stipulato un contratto per l'erogazione di energia elettrica a nome di Antonino Lo Giudice, così procurandosi l'ingiusto profitto della fornitura del servizio, con relativo danno in capo a Lo Giudice. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce l'improcedibilità del reato per essere lo stesso estinto per intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre che erroneamente era stato ritenuto Lo Giudice persona offesa e legittimato alla proposizione della querela, qualifica che spettava invece ad Enel S.p.a.

Regesto Legislator

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art. 152 cod.pen; Sentenza — n. 41545/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Deve essere pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod.pen., posto che in data 29 maggio 2021 è intervenuta remissione di querela con contestuale accettazione, come da verbale prodotti in atti. Le spese devono essere poste a carico dell'imputato ai sensi dell'art. 340 quarto comma cod. proc. pen.

Parole chiave

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truffa in materia di credito abbandono del procedimento per truffa contratto per la fornitura di energia conseguimento fraudolento di una prestazione contratto concluso con consumatori truffa all'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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art. 152 cod.pen
Deve essere pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod.pen., posto che in data 29 maggio 2021 è intervenuta remissione di querela con contestuale accettazione, come da verbale prodotti in atti.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ORI° SALVATORE nato a CARINI il 12/11/1978 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per remissione di querela; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. GIANCARLO BONFANTI, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impuganta;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di D'Orlo Salvatore ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 16/09/2021, che aveva confermato la condanna di D'Orlo per il reato di truffa, per avere stipulato un contratto per l'erogazione di energia elettrica a nome di Antonino Lo Giudice, così procurandosi l'ingiusto profitto della fornitura del servizio, con relativo danno in capo a Lo Giudice. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce l'improcedibilità del reato per essere lo stesso estinto per intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre che erroneamente era stato ritenuto Lo Giudice persona offesa e legittimato alla proposizione della querela, qualifica che spettava invece ad Enel S.p.a.

2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per remissione di querela.

3. Il difensore presentava conclusioni scritte, con le quali insisteva nei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Deve essere pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod.pen., posto che in data 29 maggio 2021 è intervenuta remissione di querela con contestuale accettazione, come da verbale prodotti in atti. Le spese devono essere poste a carico dell'imputato ai sensi dell'art. 340 quarto comma cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 15/07/2022 Il Consigliere estensore I