Sentenza — n. 41539/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAil decreto di citazione per il giudizio di appello avvisava che il 28 settembre 2021 si sarebbe tenuta l'udienza per il giudizio di appello senza intervento delle parti, avvertendo che, qualora non fosse stato prorogato il termine emergenziale, l'udienza sarebbe stata trattata come pubblica;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 97 comma 4 cod.proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 41539/2022 — snpen · Corte di Cassazione: per effetto dell'art.2 del D.L. 105 del 23 luglio 2021, convertito in legge n.126 del 16 settembre 2021, il regime emergenziale era stato prorogato; all'udienza del 28 settembre 2021, la Corte di appello aveva trattato il processo in udienza pubblica, dichiarando assente l'imputato e provvedendo alla nomina di un difensore ex art. 97 comma 4 cod.proc.pen.; si era pertanto venificata una nullità ai sensi dell'art. 178 primo comma lettera c) cod.proc.pen., in quanto si era impedito all'imputato di essere presente al dibattimento pubblico in appello.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SERRA ALESSANDRO nato a BIELLA il 04/10/1984 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1 La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 28 settembre 2021, confermava la sentenza di primo grado con la quale Serra Alessandro era stato dichiarato responsabile del reato di truffa. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di Serra, rilevando che:
1) il decreto di citazione per il giudizio di appello avvisava che il 28 settembre 2021 si sarebbe tenuta l'udienza per il giudizio di appello senza intervento delle parti, avvertendo che, qualora non fosse stato prorogato il termine emergenziale, l'udienza sarebbe stata trattata come pubblica;
2) per effetto dell'art.2 del D.L. 105 del 23 luglio 2021, convertito in legge n.126 del 16 settembre 2021, il regime emergenziale era stato prorogato; all'udienza del 28 settembre 2021, la Corte di appello aveva trattato il processo in udienza pubblica, dichiarando assente l'imputato e provvedendo alla nomina di un difensore ex art. 97 comma 4 cod.proc.pen.; si era pertanto venificata una nullità ai sensi dell'art. 178 primo comma lettera c) cod.proc.pen., in quanto si era impedito all'imputato di essere presente al dibattimento pubblico in appello.
2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Il ricorso è inammissibile. 1.1 E' vero che l'art. 2, al suo primo comma, prevedeva che il regime emergenziale veniva prorogato fino al 31 dicembre 2021, ma il comma 2 dell'art. 7 prevedeva espressamente che "Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge n. 137 del 2020 non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione e' fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021."; poiché l'art. 23 bis riguardava i processi da tenersi in Corte di appello, per i quali si prevedeva la trattazione scritta, l'esclusione di tale modalità di trattazione fino al 30 settembre 2021 comporta che il processo, il 28 settembre 2021, doveva essere trattato in udienza pubblica, come in effetti avvenuto; come poi rilevato dalla difesa, era stato dato alle parti che il processo sarebbe stato trattato in udienza pubblica qualora non fosse stato prorogato il regime emergenziale (come in effetti avvenuto).
2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al ) • ) pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa d