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Ordinanza — n. 41298/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to personal filing by defendant after 2017 law change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41298/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the defendant personally signed and submitted the petition, violating the mandatory requirement for legal representation. Although the underlying case involved a retrial for robbery and assault, the procedural flaw was the direct filing by the accused. The court ruled that since the 2017 legislative reform, personal appeals are strictly prohibited and must be handled by registered defense counsel.

Regesto Legislator

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Art. 571, 613, 616 c.p.p.; The appeal for cassation cannot be personally proposed by the accused and must be signed by registered defense counsel, with personal filing rendering the petition inadmissible.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility defense counsel requirement cassation procedure reform legal representation mandate procedural defect dismissal commisurazione della pena per rapina azione civile dubbio circa il carattere di infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
1.2 Ai sensi dell'art. 616 cod.
Law no. 103 of 23 June 2017
art. 129 cod.proc.pen
1.1 II ricorrente eccepisce che la Corte di appello non aveva dato delle ragioni per le quali non aveva ritenuto ravvisabile una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen., e non aveva vagliato i criteri di cui all'art.
art. 133 cod.pen
129 cod.proc.pen., e non aveva vagliato i criteri di cui all'art. 133 cod.pen.
art. 616 cod. proc. pen
1.2 Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 8914/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHOURIBI KAHLED nato il 26/11/1993 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Chouribi Kahled propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 10 marzo 2022, che aveva rideterminato la pena alla quale l'imputato era stato condannato in primo grado per i reati di rapina e lesioni.. 1.1 II ricorrente eccepisce che la Corte di appello non aveva dato delle ragioni per le quali non aveva ritenuto ravvisabile una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen., e non aveva vagliato i criteri di cui all'art. 133 cod.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8914/18 del 21.12.2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione" Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, assume rilievo preliminare ed assorbente la considerazione del fatto che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato e da lui presentato in data 14 aprile 2022, dunque a seguito dell'entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. 1.2 Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.