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Ordinanza — n. 41297/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late filed; appeal court's reasoning deposited late but filing deadline remained March 2021.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41297/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal was declared inadmissible because it was filed late, exceeding the statutory deadline for challenging the second-instance judgment. Although the appellate court's reasoning was deposited after the standard 90-day period, the law requires the filing deadline to be calculated based on the date of the judgment's reading, not the deposit of reasoning. Consequently, the appeal filed in April 2021 was untimely, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 585 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 585 comma 2 lett. a), b), c) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if filed after the deadline set by the reading of the judgment, regardless of when the court's reasoning is deposited.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissible appeal statutory deadline judgment reading court costs risarcimento per atto illecito altri reati commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 585 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
1.11 Poiché la motivazione della sentenza è stata depositata nel termine di novanta giorni dalla lettura del dispositivo, avvenuta 27 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 585 comma 1 lett.
Art. 585 comma 2 lett. a), b) e c) cod. proc. pen.
1.11 Poiché la motivazione della sentenza è stata depositata nel termine di novanta giorni dalla lettura del dispositivo, avvenuta 27 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 585 comma 1 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 131 bis cod.pen
110, 628 cod.pen.; omessa motivazione sulla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod.pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEVIERA DOMENICO nato a BARI il 31/08/1997 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dai Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Neviera Domenico ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 27/10/2020,che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di rapina aggravata. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce: violazione del diritto di difesa; difetto di motivazione e contraddittorietà della stessa; erronea e falsa applicazione degli artt. 110, 628 cod.pen.; omessa motivazione sulla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto tardivamente. 1.11 Poiché la motivazione della sentenza è stata depositata nel termine di novanta giorni dalla lettura del dispositivo, avvenuta 27 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 585 comma 1 lett.

c) cod.proc.pen. il termine per l'impugnazione scadeva I'll marzo 2021, mentre il ricorso è stato depositato soltanto in data 16 aprile 2021; del tutto irrilevante sarebbe poi la comunicazione della sentenza avvenuta (secondo quanto esposto in ricorso) il 4 marzo 2021, posto che ai fini del decorso dei termini per la proposizione dell'impugnazione deve essere attribuoto valore solo ed esclusivamente al verificarsi degli eventi indicati dall'art. 585, comma 2, lett. a), b) e c) cod.proc.pen.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Cos