Sentenza — n. 41296/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 29 marzo 2022 il Tribunale di Milano, sezione distrettuale per il riesame dei provvedimenti cautelari, confermava l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con la quale era stata rigettata l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata a Torino Espedito, con quella degli arresti dmiciliari ex art. 89 D.P.R: n. 309/90. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, eccependo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 89 D.P.R: n. 309/90, 273 cod.proc.pen. e 27 Cost., nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva il rigetto del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 41296/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore del ricorrente depositava memoria con la quale rinunciava al ricorso per carenza di interesse, in quanto la misura applicata era stata sostituita con quella degli arresti domiciliari presso la comunità terapeutica, come da ordinanza emessa il 21 giugno 2022 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TORINO ESPEDITO nato a NAPOLI il 06/09/1974 avverso l'ordinanza del 29/03/2022 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. ANTONIO LUCIO ABBONDANZA, che ha dichiarato di rinunciare ai ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 29 marzo 2022 il Tribunale di Milano, sezione distrettuale per il riesame dei provvedimenti cautelari, confermava l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con la quale era stata rigettata l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata a Torino Espedito, con quella degli arresti dmiciliari ex art. 89 D.P.R: n. 309/90. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, eccependo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 89 D.P.R: n. 309/90, 273 cod.proc.pen. e 27 Cost., nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva il rigetto del ricorso.
3. Il difensore del ricorrente depositava memoria con la quale rinunciava al ricorso per carenza di interesse, in quanto la misura applicata era stata sostituita con quella degli arresti domiciliari presso la comunità terapeutica, come da ordinanza emessa il 21 giugno 2022 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il difensore del ricorrente ha infatti fatto pervenire memoria con allegata sentenza, dalla quale risulta che la misura applicata era stata sostituita con quella degli arresti domiciliari presso la comunità terapeutica, per cui non sussiste più interesse all'impugnazione.
3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile; per quanto riguarda le spese processuali, questo Collegio ritiene di dover dare continuità all'orientamento espresso da ultimo da Sez. 5, Sentenza n. 10720 del 16/12/2021 Cc. (dep. 24/03/2022 ), Casagrande, secondo cui "in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende."
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ric